dell’ordinanza ingiunzione di rigetto del ricorso determina un insanabile illegittimità del provvedimento, anche ove siano rispettati gli altri termini per la sua adozione. Lo ha deciso la VI sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7936 del 20 aprile 2015
IL FATTO Un conducente impugna la sentenza del Tribunale che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che a sua volta aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di accertamento violazione e contestazione n. 00000 di infrazione al codice della strada per la violazione dell’art. 158, commi 1 e 5, perchè “lasciava il veicolo in sosta sul marciapiede”. Precisa la ricorrente che “avverso tale verbale di accertamento veniva proposto rituale ricorso al Prefetto depositato il 30 marzo 2005 presso il Comando di Polizia Municipale. Il Prefetto, a seguito del non accoglimento del ricorso, in data 1 settembre 2005 emetteva Ordinanza Ingiunzione notificata alla ricorrente il 23 febbraio 2006. Il 6 marzo 2006 la ricorrente impugnava il suddetto provvedimento prefettizio depositando presso l’Ufficio dei Giudice di Pace ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione”. Aggiunge la ricorrente che “nell’opposizione al Giudice di Pace si deduceva innanzitutto la tardività della notifica, avvenuta oltre il 30 gennaio 2006, ossia oltre il 150° giorno dalla emissione dell’atto prefettizio e termine ultimo stabilito dall’art. 204 comma secondo, del codice della strada per la notifica”, nonchè “la infondatezza della contestazione in quanto il luogo ove aveva parcheggiato il veicolo non era individuabile come marciapiede”. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo il termine di 150 giorni fissato dall’art. 204 del codice della strada un termine ordinatorio e non perentorio, rilevando nel merito che l’esponente avrebbe dovuto proporre preliminarmente querela di falso ex. art. 221 c.p.c., avverso il verbale di contestazione.
La ricorrente chiarisce che, in sede di appello, rilevava:
a) la perentorietà dei termini di emanazione del provvedimento prefettizio (art. 204 comma 1);
b) la non necessità di esperire la querela di falso, essendo stata contestata la qualificazione del luogo (marciapiede) ove aveva parcheggiato l’auto, ai sensi dell’art. 3, n. 33, del codice della strada per il quale “il marciapiede è quella parte di strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta destinala ai pedoni”.
Aggiunge che il Comune, costituitosi solo in appello, rilevava che
a) “il thema decidendum doveva essere limitato alla sola legittimità o carente formali del provvedimento impugnato e non anche al merito del verbale di contestazione perchè già oggetto di valutazione da parte del Prefetto”;
b) “solo il termine di emanazione dell’ordinanza prefettizia è da considerarsi perentorio e non anche il termine, pur previsto dalla legge, di notifica”;
c) “il verbale di accertamento è atto facente fede fino a querela di falso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale”;
d)”la qualificazione di marciapiede è data oltre che dall’aspetto formale anche dalla destinazione reale del suolo”;
e) “l’inammissibilità dell’eccezione di insufficiente o contraddittoria motivazione del verbale perchè novum rispetto al ricorso di primo grado”.
Il Tribunale rigettava l’impugnazione, rilevando che “come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, il legislatore non attribuisce alcuna perentorietà al termine fissato per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in caso di esito negativo della valutazione del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada. L’art. 204 comma 2, introdotto dalla L. n. 214 del 2003, prevede infatti che l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto sia notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione nelle forme dell’art. 201, ma non richiama anche le conseguenze (ovverosia l’estinzione dell’obbligo di pagare) per l’ipotesi di notifica non effettuata nel termine detto, pure previste dal medesimo articolo all’u.c., con riferimento all’ipotesi della notifica della violazione. La perentorietà dei termini è invece espressamente prevista dall’art. 204, comma 1 bis, anch’esso introdotto dalla già citata legge di modifica, per l’ipotesi della mancata adozione dell’ordinanza- ingiunzione del Prefetto, che il legislatore fa derivare dal superamento dei termini di cui dell’art. 203, commi 1 bis e 2 ed all’art. 204, comma 1, cumulati tra loro”. Rilevava ancora il Tribunale che era necessaria la querela di falso per contestare il luogo nel quale era parcheggiato il veicolo, nonchè inammissibile la questione sulla genericità dell’appello quanto alla individuazione del luogo. La ricorrente impugna tale decisione, formulando tre motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati (Comune e Prefetto).
I MOTIVI DEL RICORSO. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 204, comma 2″, nonchè “insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” con riguardo alla perentorietà dei termini di adozione e notifica dell’ordinanza ingiunzione. Rileva la ricorrente che sussiste “la violazione dell’art. 204 del D.Lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l’obbligo di notifica dell’ordinanza ingiunzione entro 150 giorni dalla sua adozione, essendo stata emessa in data 1.09.2005 e notificata dopo 175 giorni (23.2.2006)”. Rileva la ricorrente che la Corte di cassazione ha chiarito che il termine previsto dall’art. 204 comporta una violazione di legge, così come il mancato rispetto del termine di notifica del provvedimento prefettizio. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2700c.c.”. Osserva la ricorrente che “l’efficacia di piena prova fino a querela di falso del verbale di accertamento deve riconoscersi esclusivamente alla provenienza dell’atto, alle dichiarazioni rese dalle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, mentre non sussiste quanto ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di circostanze di fatto che abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di appressamento”. Nel caso in questione, la ricorrente “non ha contestato il fatto accertato, ma la valutazione che l’agente ne ha fatto, qualificando “marciapiede” una zona sterrata, non pavimentata, non mantenuta e quindi non univocamente (e incontestabilmente) destinata ai pedoni”.
LA DECISIONE DELLA CORTE Il ricorso, tempestivo perchè proposto con notifiche, andate a buon fine, richieste in data 9 maggio 2012, decorso un anno e 42 giorni, è fondato e va accolto, quanto al primo assorbente motivo. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata risulta che l’ordinanza ingiunzione del prefetto fu notificata il 23 febbraio 2006. Dagli atti risulta che il ricorso al prefetto fu depositato presso la Polizia locale in data 30 marzo 2005, che l’ordinanza ingiunzione fu adottata il 1 settembre 2005. Di conseguenza, l’ordinanza ingiunzione fu adottata il 1 settembre 2005, oltre i 150 giorni (153 dal deposito del ricorso) e la sua notifica fu effettuata (23 febbraio 2006) pure oltre i 150 giorni (precisamente 164 giorni). Sulla questione degli effetti della mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione nei termini di cui all’art. 204 questa Corte, anche di recente, ha chiarito che “in materia di sanzioni amministrative, l’art. 204, comma 2, come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che … pone un requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada” (Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013, Rv. 626592). La Corte con tale sentenza ha condivisibilmente rilevato che “le profonde modifiche apportate agli artt. 203 e 204 del dlgs. n. 285 del 1992, , con D.L. n. 151 del 2003, poi convertito in L. n. 214 del 2003, hanno determinato l’adozione di termini espressamente qualificati come “perentori” per la trasmissione, da parte del Prefetto, del ricorso all’ufficio accertatore per l’istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma 1 bis, in relazione alla citata L. n. 285 del 1992, art. 203, commi 1 bis e 2)”, sicchè “il novellato dell’art. 204, comma 2, stabilendo che l’ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione” che grava “il Prefetto dell’obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale… deve considerarsi requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d.C.d.S.”. Gli Ermellini hanno, quindi, chiarito la specificità della normativa dettata dall’art. 204 C.d.S., rispetto all’articolo 18 della legge 689/81. 18, in relazione alla quale si registra un diverso orientamento sul termine.
Mimmo Carola