Caduta del trasportato dalla moto: assicurazione del vettore non risponde

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I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza, n. 25033 dell’8 ottobre 2019 hanno ritenuto che In caso di caduta del terzo trasportato su un motociclo, qualora il sinistro non coinvolga altre vetture, non è esperibile l’azione diretta verso la compagnia assicurativa del vettore.

IL CASO

Una donna conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Torre del Greco, la proprietaria di una moto e la sua compagnia di assicurazione, per sentirli condannare, in solido o alternativamente al risarcimento dei danni derivati dalle lesioni personali patite perché mentre viaggiava, come trasportata a bordo della moto, cadeva bruscamente al suolo. Si costituiva in giudizio la società assicurativa che eccepiva l’improcedibilità e inammissibilità della domanda risarcitoria, stante la non applicabilità dell’art. 141 codice assicurazioni, al  caso in giudizio di sinistro stradale non consistito nello scontro tra due o più veicoli. Il giudice di prime cure riteneva inammissibile l’azione e contro questa decisione veniva proposto appello dinanzi al Tribunale di quella città, che, confermando la decisione, respingeva il gravame, Ricorreva per la cassazione della sentenza la trasportata lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 codice assicurazioni e chela sentenza d’appello per aver ritenuto, erroneamente, la sussistenza di un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda proposta in primo grado, come esperita ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni.

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il secondo motivo di ricorso e cassano la sentenza, rinviandola al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di un diverso giudice, offrendo un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni che prevede il coinvolgimento di almeno due veicoli quale presupposto per la sua operatività che, tuttavia, non richiede necessariamente la loro collisione. Quando il veicolo coinvolto sia uno solo, come nel caso de quo, il trasportato deve agire contro il proprietario o il conducente e può avvalersi dell’art. 2054 primo comma codice civile. Infatti l’articolo citato esprime dei principi di carattere generale, che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati. La disciplina sulle assicurazioni private mira ad agevolare il terzo e a consentirgli di agire direttamente verso la compagnia assicurativa del vettore. Inoltre, l’art. 141 codice delle Assicurazioni fornisce al trasportato una tutela aggiuntiva rispetto al solo art. 2054 codice civile. Infatti, la norma contenuta nel codice delle assicurazioni esonera il terzo dall’onere di provare la distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Pertanto, l’onere della prova gravante sul trasportato in caso di azione ex art. 2054, è il terzo deve dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, mentre in caso di azione ex art. 141 codice assicurazione, il terzo ha diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Del resto, la ratio a cui si ispira la norma in commento è “vulneratus ante omnia reficiendus”, ossia il principio solidaristico a mente del quale il trasportato, che sia rimasto leso, ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito.

Corte di Cassazione sezione III Civile sentenza n. 25033 dell’8 ottobre 2019

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