Le sanzioni per le affissioni… ancora vivo, solo per pochi mesi, il D.Lgs 507/1993; norma che dilata l’obbligazione solidale
Come è noto (ma anche se noto è difficile averne memoria, l’articolo 24 del D.Lgs 507/1993 è stato abrogato dall’art. 1, comma 847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (insieme all’intero Capo I, a decorrere dal 1° gennaio 2020); tuttavia, per porre rimedio al disastro fatto, con l’ art. 4, comma 3-quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) è stato sancito che l’abrogazione non ha effetto, limitatamente all’anno 2020, quindi per il medesimo anno, si applicano le disposizioni dell’articolo 24 che sorregge la validità di tutte le violazioni, previste dai regolamento comunali, in tema di affissioni.
Ora, la prima questione che occorre tenere a mente è che, pure se l’abrogazione avesse fatto il suo corso, l’autorità amministrativa decidente chiamata ad irrogare sanzioni amministrative –a norma dell’art. 18 della L. 689/1981- per violazioni commesse entro il quinquennio precedente, avrebbe dovuto comunque adottare il provvedimento, per quanto previsto dall’art. 1 della L. 689/1981 che pone il tema della irretroattività assoluta in materia di sanzioni amministrative (è irrilevante, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste, l’abrogazione, sopravvenuta al comportamento sanzionato, della norma “incriminatrice”; Cass. Civ., sez. I, 4 luglio 2003, n. 10582).
Va comunque ricordato, per consolidata giurisprudenza, che in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a condizione che l’attività pubblicitaria sia riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente.