il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 3 luglio 2018 n. 4078, ha accolto il gravame e respinto il ricorso proposto in primo grado da un dipendente ASL che aveva partecipato ad un concorso nel 2016 nel quale si era classificato 10^ in graduatoria per l’assunzione di personale con la qualifica Direttore Amministrativo. L’ azienda dopo aver assunto i primi sette, nel 2017 aveva bandito un nuovo concorso per altre 3 unità nonostante la vigenza della graduatoria conservasse la sua valida a tutto il 31 dicembre 2017ai sensi del comma 368 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
Il Consiglio di stato nella valutazione tra scorrimento delle graduatorie e indizione di un concorso/avviso pubblico per il reclutamento di nuovo personale, si è rifatta alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011.
Affermando che se è pur vero che prevale il principio dello scorrimento della graduatoria sull’indizione di un nuovo concorso ha anche sottolineato che tale prevalenza non è assoluta ed incondizionata.
Ruolo fondamentale nella controversia esaminata è stato giustificato dalla ricerca di professionalità diverse e delle molteplice diversità contenuti nei due bandi. la differenza contenutistica che intercorre tra i due concorsi si è rilevata essenziale, giustificata dalla ricerca di professionalità diverse rappresentando l’esigenza di selezionare personale maggiormente qualificato rispetto a quello di cui al concorso precedente (concorso interno), funzionale all’esigenza di reperire una maggiore professionalità nell’interesse di un più efficiente esercizio della Funzione Dirigenziale.
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