Bandire un nuovo concorso pubblico con graduatoria valida si può, ma attenti alle motivazioni.

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il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 3 luglio 2018 n. 4078, ha accolto il gravame e respinto il ricorso proposto in primo grado da un dipendente ASL che aveva partecipato ad un concorso nel 2016 nel quale si era classificato 10^  in graduatoria per l’assunzione di personale con la qualifica Direttore  Amministrativo. L’ azienda dopo aver assunto i primi sette, nel 2017 aveva bandito  un nuovo  concorso per altre 3 unità nonostante la vigenza della graduatoria conservasse la sua  valida a tutto il 31 dicembre 2017ai sensi del comma 368 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Il Consiglio di stato nella valutazione tra scorrimento delle graduatorie e indizione di un concorso/avviso pubblico per il reclutamento di nuovo personale, si è  rifatta alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011.

Affermando che se è pur vero che prevale il principio dello scorrimento della graduatoria sull’indizione di un nuovo concorso ha anche sottolineato che tale prevalenza non è assoluta ed incondizionata.

Ruolo fondamentale nella controversia esaminata è stato giustificato dalla ricerca di professionalità diverse e delle molteplice diversità contenuti nei due bandi. la differenza contenutistica che intercorre tra i due  concorsi si è rilevata essenziale,  giustificata dalla ricerca di professionalità diverse rappresentando l’esigenza di selezionare personale maggiormente qualificato rispetto a quello di cui al concorso precedente  (concorso interno), funzionale all’esigenza di reperire una maggiore professionalità nell’interesse di un più efficiente esercizio della  Funzione Dirigenziale.

clicca e leggi la sentenza 3 luglio 2018 n. 4078 

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