Autovelox e trasparenza: il Decreto Ministeriale 18 agosto 2025 e l’istituzione della piattaforma nazionale

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Il Decreto Ministeriale del 18 agosto 2025, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, segna un passaggio di grande rilievo nella disciplina dell’accertamento elettronico delle violazioni dei limiti di velocità.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di dare attuazione all’art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105), secondo il quale le amministrazioni da cui dipendono gli organi di polizia stradale hanno l’obbligo di comunicare al MIT i dati relativi alle apparecchiature di controllo, per la successiva pubblicazione sul portale istituzionale .

L’oggetto del decreto e la condizione di legittimità

L’art. 1 del decreto chiarisce che la disciplina riguarda due aspetti fondamentali:

  • l’istituzione e il funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi di accertamento;
  • le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati sul sito ministeriale.

Un passaggio cruciale si trova al comma 2: la comunicazione costituisce «condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi». Ciò significa che, in mancanza di registrazione e pubblicazione, i verbali elevati con quelle apparecchiature potranno essere considerati giuridicamente illegittimi.

Definizioni e perimetro soggettivo

L’art. 2 fornisce alcune definizioni operative. Per «amministrazione ed ente competente» si intendono gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale ex art. 12 CdS; per «dispositivo o sistema» qualsiasi strumento omologato per il rilevamento della velocità; e per «piattaforma telematica» il modello informatico che sarà utilizzato per la trasmissione dei dati.

Questa sezione evita possibili ambiguità, delimitando con chiarezza i soggetti obbligati e gli strumenti coinvolti.

La piattaforma telematica e i dati richiesti

L’art. 3 è probabilmente il cuore del decreto. La piattaforma sarà istituita presso il Centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione. Gli enti, accedendo al sistema, dovranno compilare un documento contenente una serie di informazioni dettagliate:

  • la denominazione e il codice identificativo dell’ente;
  • gli estremi del decreto ministeriale di approvazione o estensione del dispositivo;
  • il tipo, la marca, il modello, la versione (se prevista) e il numero di matricola.

Si tratta di un vero e proprio “registro anagrafico” degli autovelox e dei sistemi di rilevazione della velocità. Ogni variazione dovrà essere comunicata con tempestività, sostituendo integralmente i dati precedenti.

Accesso e pubblicazione

L’art. 4 stabilisce che l’accesso avverrà tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, con credenziali rilasciate dal CED. Una volta trasmessi, i dati confluiranno automaticamente nel portale istituzionale del MIT, come prevede l’art. 5, che parla espressamente di pubblicazione per «garantirne la consultazione e il legittimo utilizzo».

Da quel momento, l’elenco pubblicato diventerà l’unico strumento di riferimento per verificare se un dispositivo è impiegato legittimamente sul territorio nazionale.

Entrata in vigore e regime transitorio

L’art. 6 disciplina l’entrata in vigore. Il decreto è valido dal giorno della sua pubblicazione sul portale ministeriale, ma la piena efficacia operativa decorrerà dalla data fissata con successivo provvedimento del Direttore generale per la motorizzazione. Inoltre, le disposizioni sull’obbligo di comunicazione (art. 1, comma 2) troveranno applicazione sessanta giorni dopo tale provvedimento. In questo modo si garantisce un margine di adeguamento per le amministrazioni.

Considerazioni critiche

Il decreto introduce un meccanismo che potremmo definire di legalità pubblicitaria: la validità dei rilievi non discende più soltanto dall’omologazione tecnica, ma anche dalla registrazione e pubblicazione dell’apparecchio.

Questo comporta importanti conseguenze:

  • per i cittadini, che potranno verificare facilmente la legittimità dei dispositivi e contestare eventuali verbali irregolari;
  • per gli enti, che saranno obbligati ad aggiornare puntualmente i dati, pena l’invalidità degli accertamenti;
  • per i giudici, che si troveranno a dover valutare la rilevanza di omissioni o ritardi nella comunicazione.

Non mancano, tuttavia, i nodi interpretativi: la pubblicazione deve essere intesa come requisito costitutivo della legittimità o come semplice condizione di efficacia? Quali responsabilità cadranno sugli enti in caso di errori o ritardi? E cosa accadrà in caso di disfunzioni della piattaforma telematica?

Una svolta nel rapporto tra tecnologia e diritto

Al di là delle questioni applicative, il decreto segna una svolta culturale. Per la prima volta in Italia si istituisce un registro nazionale pubblico degli strumenti elettronici di accertamento della velocità. Una scelta che mira a rafforzare la trasparenza, prevenire abusi e restituire certezza giuridica a un settore spesso al centro di polemiche e contenziosi.

È facile immaginare che questo modello possa essere esteso, in futuro, anche ad altri dispositivi di controllo del traffico, dalle telecamere semaforiche ai sistemi per il monitoraggio ambientale.

Il Decreto Ministeriale 18 agosto 2025 non è un atto meramente tecnico, ma una norma che ridisegna il perimetro della legalità nel sistema sanzionatorio stradale.

Con la nuova piattaforma telematica, il cittadino potrà sapere con certezza quali apparecchiature siano realmente autorizzate, mentre gli enti saranno vincolati a una gestione trasparente e documentata dei propri strumenti.

Un passo avanti verso un modello di amministrazione più moderno, responsabile e, soprattutto, più rispettoso dei principi di legalità e certezza del diritto.

Decreto Ministeriale (1)

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