L’autotrasporto su strada in Italia è disciplinato dalla L. 298/74 e le sa.mm.ii., che va a disciplinare il trasporto di cose sia in conto terzi che in conto proprio con qualsiasi veicolo su gomma.
Il trasporto di cose può essere fatto in base alla normativa vigente per conto proprio, conto terzi e servizio di piazza.
I veicoli adibiti al trasporto di cose devono portare nella parte anteriore e posteriore un contrassegno identificativo, parallelepipedo, che cambia colore in base al tipo di trasporto. Si utilizza il colore rosso per identificare il trasporto per conto proprio, il bianco per il conto terzi ed il blu per i servizi di piazza.
I conducenti dei veicoli, per la cui conduzione necessita di patente superiore alla B, viene richiesta anche la carta di qualifica del conducente CQC.
Un’ulteriore classificazione del trasporto è fatta in base alle tratte che siano esse nazionali o internazionali.
Di seguito si analizzeranno gli aspetti caratterizzanti di ogni tipo di trasporto.
IL TRASPORTO IN CONTO TERZI
Per avere il trasporto di merci per conto terzi si devono rispettare le seguenti condizioni:
- Esistenza di contratto di trasporto tra imprenditore e mittente
- Il veicolo con cui viene effettuato il trasporto deve appartenere ad una società di trasporto
- La merce deve appartenere ad un terzo estraneo all’azienda che effettua il trasporto
Alla luce di quanto elencato quindi per l’esercizio del trasporto per conto terzi è indispensabile che il trasportatore sia iscritto all’ albo nazionale degli autotrasportatori, inoltre allo stesso deve essere riconosciuto il requisito di stabilimento e deve essere iscritto al registro elettronico nazionale REN.
Per il trasporto a conto terzi ogni impresa può utilizzare veicoli immatricolati che siano nella sua disponibilità ovvero:
- Di sua proprietà
- Locati senza conducente
- In comodato
Inoltre il conducente del veicolo deve avere con sé ex DM 212/1198:
- Documento di circolazione e titolo autorizzativo del veicolo
- Contratto di lavoro e foglio paga se diverso dal proprietario
In caso di mancanza di uno dei documenti si procede ex art 180c.7CDS.
Quindi ricapitolando si ha attività di autotrasporto per conto terzi quando si ha il trasferimento di merce di terzi mediante veicoli dietro il pagamento di un corrispettivo ed i soggetti coinvolti ex art 2 dlg n. 286/2005 sono:
Vettore, sub vettore, committente, caricatore e proprietario della merce.
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO
Per avere il trasporto di merci per conto proprio si devono rispettare le seguenti condizioni:
- Trasporto effettuato con un veicolo di proprietà o noleggiato senza conducente fino ad una massa di 6t
- Veicolo guidato dal proprietario o suo dipendente
- Il trasporto non è attività prevalente dell’impresa
- Le merci trasportate sono di proprietà del trasportatore
Il trasporto in conto proprio effettuato con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6t è liberalizzato e non occorre alcuna autorizzazione, mentre per veicoli superiori a 6t c’è bisogno della licenza del trasporto in conto proprio in cui sono riportate le merci che si possono trasportare.Tuttavia possono essere trasportate in via occasionale e per esigenze attinenti all’attività merci non riportate nella licenza, che però devono essere accompagnate da documenti di trasporto occasionale.Il trasporto di merci diverse da quelle riportate in licenza o in assenza di documento di trasporto occasionale è da ritenersi abusivo.
IL CONTROLLO DEGLI ORGANI DI POLIZIA
Per il trasporto in conto terzi il DD MIT del 22/02/2006 elenca una serie di controlli da effettuare dagli organi di polizia stradale (ex art 12 CDS) al fine di uniformare le procedure dei controlli. Un’ulteriore schema di controllo è dettato dal DD MIT 19/09/2009 che sono:
- Controllo del veicolo
- Documenti del conducente
- Contratto di trasporto nazionale o internazionale
- Controllo della merce
- Contratto tra vettore e proprietario della merce
- Autorizzazioni specifiche e particolari.
Per il trasporto in conto proprio invece si aggiunge al controllo del veicolo e del conducente la licenza se il veicolo impegnato è superiore a una massa complessiva a pieno carico di 6t e l’eventuale documento di trasporto occasionale oltre alla verifica di particolari autorizzazioni per il trasporto di determinate merci come ad esempio ATP e ADR.
SANZIONI
Di seguito si riportano alcune delle sanzioni più comuni che si possono verificare in sede di controllo:
ARTICOLO VIOLATO | DESCRIZIONE VIOLAZIONE | SANZIONE | SANZIONE ACCESSORIA |
Art. 46 L. 298/1974 | Trasporto abusivo di cose in conto terzi | 1^ violazione €4130
2^ violazione € 5164 |
Fermo mesi 3
Sequestro per confisca |
Art 12 c5 DLG 286/05 | Conducente senza contratto di lavoro | Pmr 42€ entro5gg €29,40 | No |
Art 12 c2 DLG 286/05 | Mancanza contratto di noleggio veicolo | Pmr 42€ entro 5gg €29,40 | NO |
Art. 47 L. 298/1974 | Contrassegno massa complessiva superiore a 6t mancante o diverso | € 16,67 | NO |
Art. 46 L. 298/1974 | Trasporto abusivo di cose in conto proprio | 1^ violazione €4130
2^ violazione € 5164 |
Fermo mesi 3
Sequestro per confisca |
Art 47 L. 298/1974 | Trasporto conto proprio senza dtt | 51,33€ | NO |
Art. 26 c2 L 298/74 | Affidamento da parte di privati a vettore abusivo | € 3098 | NO |
Art 7 c2 DLG 286/05 e art 26 L 298/1974 | Affidamento di impresa a vettore abusivo | € 3098 | Sequestro della merce per confisca |