Assicurazione auto non circolante: una sentenza che farà discutere

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Ritengo utile segnalare una sentenza dei giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la quale è stato sancito un principio che interesserà molti proprietari di veicoli: l’auto va assicurata per la responsabilità civile anche se è sempre ferma su un terreno privato. Per la Corte unici presupposti per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, infatti, sono che il mezzo deve essere idoneo alla circolazione, deve essere immatricolato e, pertanto, non deve essere stato regolarmente ritirato dalla circolazione. Se tali condizioni si verificano, la circostanza che l’auto sia parcheggiata in un terreno privato non basta a esonerarla dall’assicurazione. Si tratta, infatti, di un mezzo che corrisponde alla nozione di veicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE e che, di conseguenza, non smette di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato dal successivo articolo 3 solo perché il proprietario non intende più guidarlo e lo tiene fermo su un terreno privato.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia si riferisce ad una signora portoghese che aveva parcheggiato nel cortile di casa l’auto che aveva deciso di non guidare più, e per la quale non aveva, quindi, rinnovato la responsabilità civile auto. Il figliolo, a sua insaputa, aveva preso il veicolo e causato un incidente nel quale aveva perso la vita assieme a due passeggeri. Il Fondo portoghese di garanzia automobilistica ha indennizzato gli aventi diritto e, nel contempo, ha chiesto il risarcimento alla signora che aveva l’auto non coperta da regolare polizza assicurativa. La signora si è decisamente opposta alla richiesta, non ritenendosi responsabile dell’incidente. Il Tribunale in primo grado l‘ha condannata al rimborso. La signora ha proposto appello avverso la decisione, motivando che l’auto era ferma in cortile e lei non aveva più intenzione di usarla, quindi non era tenuta ad assicurarla e che suo figlio l’aveva presa a sua insaputa, quindi non spettava a lei risarcire il danno. La Corte d’appello ha annullato la sentenza di primo grado e respinto la richiesta di rimborso del fondo, motivando che l’auto non aveva l’obbligo di essere assicurata, perché non circolava; né la madre era responsabile per la condotta del figlio. Il fondo ha presentato ricorso alla Corte suprema portoghese, equivalente alla nostra Cassazione. Tale organismo ha sospeso il giudizio e si è rivolto alla Corte di giustizia europea, per un dubbio legato all’interpretazione delle due direttive europee in vigore al momento del fatto, cioè la 72/166/CEE (modificata dalla direttiva 2005/14/CE) e la 84/5/CEE (modificata dalla 2005/14/CE). Entrambe le direttive, recepite dagli stati membri dell’Unione Europea sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. Ma per il fatto in questione, accaduto nel 2006, vanno considerate le due direttive precedenti. Ad ogni modo, la direttiva del 2009 ha semplicemente unificato le leggi precedenti, aggiornandole, senza modificare i principi in esse contenute.

Nella propria sentenza i giudici della Corte di Giustizia hanno interpretato le direttive nel seguente modo:

  • se l’obbligo di assicurare l’auto non vale quando il veicolo rimane fermo, allora il fondo per le vittime della strada non avrebbe l’obbligo di risarcire le vittime d’incidenti causati da un tale veicolo, perché l’intervento del fondo è obbligatorio solo verso i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile; ciò violerebbe il principio di fondo della direttiva, cioè garantire un risarcimento alle vittime.
  • la direttiva del 1972, all’articolo 1, definisce come “veicolo” qualsiasi mezzo destinato a circolare sul suolo. Quindi indipendente dall’uso che ne viene fatto.
  • quindi la Corte ritiene che: “un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo»… e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione… per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato”.

Per quanto riguarda invece la responsabilità della madre, la Corte ha sottolineato che le direttive europee sopra citate lasciano agli stati membri la facoltà di regolare la questione (in questo caso fa testo il Codice civile portoghese), non esistendo una norma comunitaria che armonizzi la materia. Quindi il proprietario del veicolo, pur non essendo responsabile dell’incidente, ha la responsabilità di stipulare l’assicurazione obbligatoria. Non avendolo fatto, risponde direttamente del danno. Una decisione senz’altro fonte di dubbi e di polemiche che, però, farà giurisprudenza in tutta Europa costringendo così gli Stati membri a seguire l’esempio qualora si verificassero casi analoghi. Si potrebbe sostenere che, in base a tale sentenza, da ora in poi sarebbe obbligatorio assicurare un veicolo anche se questo non circola sulla strada.

Posta in questo modo, la questione sembra non lasciare scampo: il veicolo va sempre assicurato, anche se non circola. Tuttavia vanno fatte alcune considerazioni di ordine giuridico. Le sentenze della Corte di giustizia europea sono interpretazioni vincolanti per il giudice nazionale che ne ha richiesto l’intervento e per gli altri giudici nazionali chiamati a decidere su un caso simile. Ma questo non significa, mutandis mutanti, che in un successivo caso, simile ma con qualche differenza ritenuta significativa, il giudice non decida di rivolgersi nuovamente alla Corte europea; soprattutto, non è certo che in quel nuovo caso la Corte europea decida allo stesso modo.

Infatti le interpretazioni possono essere differenti. E’ capitato in passato e capiterà in futuro. Dovrebbero essere i legislatori a scrivere leggi chiare che non lascino spazio ad equivoci interpretativi. In questo gli europei non sono migliori degli italiani. Ed ancora: la sentenza della Corte europea interpreta il contenuto di due direttive che non sono più in vigore. Sebbene la direttiva del 2009 che le ha sostituite sia molto simile, si tratta comunque di un’altra legge. Un diverso collegio giudicante potrebbe interpretare la nuova norma in modo diverso. E sia la legge europea del 2009 che quelle italiane parlano di circolazione e basta. Le elenchiamo:

  • direttiva europea 2009/103/CE, articolo 3: “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate… affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione”.
  • codice della strada italiano, articolo 193, comma 1: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
  • codice della strada italiano, articolo 193, comma 4, su cosa accade al veicolo non assicurato: “… L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore”.

A queste normative si aggiunge l’articolo 1917 del Codice civile italiano, il quale regola i rapporti tra assicuratore e assicurato nel caso generico della responsabilità civile. Tuttavia non entra in merito sulla questione che a noi interessa ora, cioè quando si deve assicurare il veicolo.

Come si vede, tutti gli articoli citati parlano sempre espressamente di circolazione. In particolare il citato art. 193, quarto comma, del codice della strada dice chiaramente che la circolazione va fatta cessare e che il veicolo sia trasportato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si potrebbe dedurre che è lecito custodire un veicolo in luogo non aperto al pubblico, indipendentemente dall’esistenza di una copertura assicurativa, purché esso non circoli. Tuttavia per circolazione s’intende l’esistenza del veicolo su una strada aperta al pubblico. Senza distinzione tra auto ferma o in movimento. Quindi anche se si lascia l’auto sempre ferma in un parcheggio pubblicamente accessibile, essa deve comunque essere sempre assicurata.

Responsabilità proprietario del veicolo: il Codice civile

Passiamo al secondo aspetto della questione, non meno importante del primo. Il proprietario di un veicolo non assicurato è responsabile di ciò che accade se tale veicolo circola contro la sua volontà? Questo è un altro terreno minato. Non esiste una norma europea sulla responsabilità civile generale, a parte quella sopra citata che impone l’obbligo di un’assicurazione ai veicoli che circolano su strada. Quindi fanno testo le varie norme nazionali. Per il nostro Paese vale il Codice civile. Articolo 2054, comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Comma 3: “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

E’ prova sufficiente per il proprietario che l’auto sia stata presa a sua insaputa? Come fa a dimostrarlo in tribunale oltre ogni ragionevole dubbio? Se c’è stato furto, ci vuole una denuncia. Ma in ogni caso è responsabilità del proprietario assicurare un veicolo in circolazione su strada. Il fatto stesso che il veicolo stia circolando lo sottopone all’obbligo di essere assicurato. Da qui non si scappa. Difficilmente un giudice potrebbe assolvere il proprietario dal risarcimento dei danni. Ma nemmeno qui esiste una certezza. Il dubbio quindi rimane.

Chi scrive. ritenendo la questione ancora più complessa fa alcune considerazione a voce alta.

Stricto iure, prima facie, la decisone sembrerebbe quasi un controsenso visto che l’assicurazione serve a tutelare i proprietari in caso di incidente, cosa difficile se l’auto rimane ferma ed inutilizzata in un cortile e, di conseguenza, non viene posta in circolazione, eppure la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che il veicolo doveva essere coperto dall’assicurazione. Sull’obbligatorietà del pagamento dell’assicurazione è presente una eccezione dicotomica. La prima, abbastanza pacifica, riguarda il veicolo parcheggiato in un’area privata come un cortile, un garage o box, e non è posto in circolazione, condizioni per la quale è esente. In effetti le compagnie di assicurazione consentono di congelare la propria assicurazione secondo limiti temporali stabiliti nei singoli contratti. Se al contrario il veicolo è parcheggiato su suolo pubblico il premio di assicurazione deve essere corrisposto, indipendentemente dal tempo del parcheggio. Va fatta una ulteriore precisazione: se l’area privata risulta aperta al pubblico va considerata alla stregua di un’area pubblica in quanto il legislatore ha giustamente ritenuto che un veicolo parcheggiato in detta area può causare danni a terzi quali quelli in caso che l’auto venga tamponata può a sua volta tamponare un terzo veicolo.

La seconda eccezione si riferisce alle condizioni del veicolo. Per questa ci viene in ausilio una sentenza della Corte di Cassazione, la 22035/2008 che recita che qualora il veicolo presenta un’evidente e oggettiva inidoneità alla circolazione è esentato dall’obbligo dell’assicurazione. In pratica se l’auto è un rottame oltre che per il lasso di tempo trascorso dall’immatricolazione, per il lungo uso o in seguito ad un grave incidente, non è necessario avere una polizza di assicurazione, in quanto il veicolo non risulta idoneo alla circolazione a causa delle sue condizioni oggettive. Una curiosità: si può essere sanzionati per circolazione senza assicurazione anche se il veicolo viene spinto a mano dal conducente su una strada o un’area pubblica senza che il veicolo stesso sia messo in moto. Ergo, se non si vogliono correre rischi, bisogna parcheggiare il proprio veicolo in un luogo privato non accessibile al pubblico qualora si intende sospendere l’assicurazione in maniera temporanea oppure definitiva.

Potrebbe, al limite, verificarsi anche questo caso. Un auto che non circola, non assicurata, parcheggiata all’interno di proprietà privata (box o giardino), viene rubata e poi coinvolta in un incidente. Quale responsabilità per il proprietario? Ribadendo che nel momento in cui l’auto è custodita in luogo privato (box , garage o giardino ) e non è posta in un luogo pubblico (strada) non è soggetta all’obbligo della copertura assicurativa e può quindi essere priva di assicurazione responsabilità civile auto, nel caso in cui venisse rubata non ci sarebbe responsabilità da parte del proprietario in quanto l’atto criminoso è avvenuto mediante asportazione dell’auto, con sicura effrazione dei mezzi di custodia. Un eventuale sinistro, inoltre, sarebbe risarcito comunque dal fondo vittime della strada, con possibilità di rivalsa nei confronti di chi ha perpetrato il furto e provocato il sinistro.

In conclusione e per completezza di informazione va ancora ribadito che la Corte di Giustizia, con la pronuncia de qua, ha inteso sancire anche un altro importante principio. I giudici hanno infatti chiarito che è legittimo prevedere che gli organismi nazionali incaricati di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione possono poi proporre azione, per rivalersi, non solo nei confronti del responsabile del sinistro, ma anche contro il soggetto tenuto a stipulare un’assicurazione responsabilità civile auto che non ha adempiuto a tale obbligo, anche se non si tratta di persona civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale si sono verificati i danni.

Ergo il possesso di un bene implica anche l’esistenza di alcuni rischi. Nel caso di un veicolo sono molteplici. Da qui la necessità di un’assicurazione che protegga il proprietario da eventuali risarcimenti danni di cui potrebbe essere chiamato a rispondere. Se si possiede un veicolo che non si vuole far circolare (magari un veicolo in attesa di diventare storico, oppure uno che s’intende usare esclusivamente in pista), si dovrebbe prevedere qualsiasi eventualità che esso possa essere messo in circolazione ed agire per impedirlo. Togliere la batteria, le gomme, la benzina, eccetera. Ma c’è sempre il modo di aggirare questi impedimenti. L’unica vera protezione è stipulare una polizza assicurativa.

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