ARTIGIANATO: definizioni, normativa nazionale e regionale Campania, requisiti, limiti e sanzioni.

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Introduzione
L’artigianato è una delle anime più autentiche dell’economia italiana. Non è solo un insieme di mestieri, ma un modo di concepire il lavoro personale, diretto e creativo.
La legge italiana riconosce e tutela questo mondo definendone con precisione i confini, i requisiti, le responsabilità e le modalità con cui un’impresa può essere considerata artigiana.
Il quadro normativo generale nazionale è definito dalla L. 8 agosto 1985 n. 443, nonché dalle varie leggi speciali per determinate attività come la L. 122/1992 per la meccatronica. All’interno del contesto normativo nazionale si inserisce anche il D.lgs. 222/2016. La normativa nazionale, essendo il commercio e le attività produttive materia concorrente Stato–Regioni, è affiancata e completata dalle leggi regionali, che vanno a definire nello specifico la materia.

Definizioni
Le definizioni dell’artigianato ci vengono fornite dalla L. 443/85; infatti essa, all’articolo 2, va a definire la figura dell’imprenditore artigiano, che è colui che esercita professionalmente e personalmente, in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendo la piena responsabilità e i rischi, svolgendo in maniera prevalente il proprio lavoro. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività a cui sono attribuite specifiche competenze tecniche, deve essere in possesso dei requisiti professionali per poterle svolgere.
L’articolo 3 della legge 443/85, invece, definisce l’impresa artigiana come l’attività svolta dall’imprenditore artigiano entro i limiti dimensionali per produrre beni e servizi. Restano escluse per legge dall’impresa artigiana le attività agricole, la commercializzazione, l’intermediazione e la somministrazione di alimenti e bevande, salvo che non siano strumentali o accessorie all’attività principale. Le imprese artigiane possono essere svolte sia in forma personale, sia sotto forma societaria o cooperativa, con esclusione delle società per azioni.
La legge 443/85 specifica inoltre che, in caso di imprese artigiane in forma societaria, la prevalenza dei soci deve svolgere in maniera attiva il lavoro ed essere parte integrante del processo produttivo e, qualora siano richiesti specifici requisiti professionali, essi ne devono essere in possesso.
L’attività artigianale può essere svolta in sede fissa, su posteggio o itinerante e l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola attività.

Limiti dimensionali
L’impresa artigiana, oltre al titolare, può avvalersi anche del personale dipendente, ma per poter mantenere le caratteristiche e i requisiti dell’artigianato è tenuta a rispettare dei vincoli dimensionali. Tali vincoli sono espressamente previsti dall’articolo 4 della L. 443/1985 e sono:

  • Per le imprese che non lavorano in serie massimo 18 dipendenti, di cui massimo 9 possono essere apprendisti; tale limite può essere elevato a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • Per le imprese che lavorano in serie massimo 9 dipendenti, di cui massimo 5 possono essere apprendisti; tale limite può essere elevato a 12 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: il limite di dipendenti è 32, di cui massimo 16 possono essere apprendisti; tale limite può essere elevato a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • Trasporto massimo 8 dipendenti;
  • Lavorazioni edili massimo 10 dipendenti, di cui massimo 5 possono essere apprendisti; tale limite può essere elevato a 15 se le unità aggiuntive sono apprendisti.

La Legge Regionale Campania n. 11 del 2015
La Regione Campania, con la legge regionale n. 11/2015, ha adottato misure urgenti per la semplificazione amministrativa per i cittadini e le imprese; non si tratta quindi di una legge ad hoc per l’artigianato, ma riguarda l’intero apparato amministrativo regionale, introducendo delle misure volte a snellire e semplificare il procedimento amministrativo in alcune materie.
Al titolo III, capo II, della legge in esame, e più nello specifico all’articolo 16, è stata introdotta una serie di semplificazioni amministrative per le imprese artigiane.
Nello specifico, la norma ha eliminato, a partire dal 1° gennaio 2016, l’albo artigiani, sostituendolo con il registro delle imprese, che è tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale è tenuta all’annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nell’apposita sezione speciale, nonché alla trasmissione e alla comunicazione di ogni variazione all’INPS competente.
L’articolo 16 ha inoltre specificato che le CCIAA, in fase di istruttoria, possono avvalersi del supporto dei Comuni, che raccolgono l’istanza e la trasmettono alla Camera di Commercio territorialmente competente; quest’ultima, ricevuta la comunicazione del Comune, provvederà agli adempimenti di competenza e a comunicare la variazione all’INPS competente.
La L.R. 11/2015 stabilisce inoltre che entro il 30 marzo di ogni anno le CCIAA devono comunicare alla Regione Campania tutte le operazioni svolte, affinché l’ente regionale possa avere un monitoraggio sulle attività artigianali presenti sul territorio.
L’articolo 18 inoltre ha soppresso, dal 1° gennaio 2016, le commissioni provinciali e regionali per l’artigianato.

 

I titoli abilitativi: l’impatto dell’articolo 4-bis del D.Lgs. 222/2016
Fatte salve le disposizioni legislative speciali per determinate categorie di attività artigianali, come ad esempio la legge 122/92 per la meccatronica, una delle innovazioni più rilevanti degli ultimi anni riguarda proprio i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle attività artigiane.
Con il D.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2), aggiornato con il D.L. 19/2024 che ha introdotto l’articolo 4-bis al testo normativo, infatti, si è introdotta un’importante semplificazione dei regimi amministrativi per alcune attività artigianali.
Il D.L. 19/2024, oltre all’introduzione dell’articolo 4-bis al testo, ha aggiunto anche gli allegati B.I e B.II, che riportano un elenco di attività artigianali per le quali non è più necessario alcun titolo abilitativo per avviare, modificare, sospendere, subentrare o cessare l’attività, lasciando fermi però i requisiti e gli ulteriori adempimenti richiesti dalle norme speciali in materia.

Le attività che sono ricomprese negli allegati al D.lgs. 222/2016 non soggette a titolo abilitativo sono:

  • Pittori edili, imbianchini, decoratori;
  • Piastrellisti e pavimentisti;
  • Muratori, carpentieri, piccoli artigiani edili non specializzati;
  • Sarti, tappezzieri, modellisti e artigiani del tessile;
  • Cestai, artigiani del legno e delle lavorazioni tradizionali;
  • Grafici, tecnici audio–video e allestitori.

Il D.L. 19/2024 non è un liberi tutti!
La semplificazione introdotta dall’articolo 4-bis del D.lgs. 222/2016 ha avuto il merito di togliere di mezzo tanta burocrazia inutile. Ha alleggerito il lavoro degli artigiani, dei SUAP e perfino delle Camere di Commercio. Ma, come spesso accade, quando una norma “libera” da qualcosa, qualcuno pensa che abbia liberato da tutto. Ecco il malinteso più diffuso: se non serve più la SCIA, allora l’attività sarebbe quasi svincolata da ogni regola.
La realtà è esattamente l’opposto. L’esenzione dal titolo amministrativo riguarda il come si avvia l’attività, non il come si svolge.

Per questo, mentre il fardello dei procedimenti si alleggerisce, il cuore degli obblighi rimane intatto. L’artigiano continua a dover possedere — e dimostrare in caso di controlli — tutte le competenze tecniche che la legge richiede per determinate professioni. Se un’attività prevede requisiti professionali specifici, quei requisiti non evaporano solo perché la SCIA non è più necessaria: restano un presidio di sicurezza e qualità che nessuna semplificazione può toccare.

Lo stesso vale per la sicurezza sul lavoro, un mondo che non si cancella con un tratto di penna. Anche l’artigiano più piccolo, anche quello che opera in un laboratorio domestico o in un locale di pochi metri quadri, resta pienamente soggetto alle regole del decreto 81/08. Deve valutare i rischi, mettere in sicurezza le attrezzature, proteggere sé stesso e gli eventuali collaboratori. È un obbligo che non ha bisogno della SCIA per esistere: esiste perché è giusto e necessario, indipendentemente dall’atto amministrativo.

E poi c’è tutta la sfera edilizia, urbanistica e ambientale. Nessuna semplificazione permette di usare un locale inadatto o di ignorare gli scarichi, i rifiuti, le emissioni, le norme acustiche. Se il luogo non è idoneo, non diventa idoneo perché la SCIA non si presenta più. E se la lavorazione produce rifiuti o impiega sostanze particolari, gli obblighi restano tutti al loro posto. La disciplina ambientale prevista dal D.lgs. 152/06 non si muove di un millimetro.

Sul fronte amministrativo puro, l’impresa deve comunque iscriversi nella sezione artigiana del Registro delle Imprese. È un passaggio che non può essere evitato: la qualifica non nasce “di fatto”, ma nasce dall’iscrizione.

A tutto ciò si aggiunge un intero universo di obblighi fiscali e previdenziali che restano immutati: i contributi, l’INPS, l’INAIL, le dichiarazioni, gli adempimenti tributari. Nessuna semplificazione amministrativa modifica il rapporto dell’impresa con il fisco o con la previdenza. E non cambia neppure la responsabilità civile verso i clienti: il lavoro dell’artigiano, che sia una lavorazione, un manufatto o un servizio tecnico, deve comunque rispettare regole, standard e garanzie. Che ci sia la SCIA o no, un lavoro mal eseguito resta un lavoro mal eseguito, con tutte le conseguenze del caso.

Stesso discorso, in modo ancora più evidente, per tutte le norme igienico-sanitarie. È un punto che molti sottovalutano, ma che rappresenta uno dei cardini del sistema. Ogni attività che manipola materiali, produce residui, utilizza sostanze potenzialmente dannose, impiega acqua, genera rifiuti o comporta contatto con ambienti di lavoro deve comunque rispettare condizioni igieniche adeguate. Un falegname deve gestire correttamente polveri, colle, vernici, ventilazione e microclima; un sarto deve garantire locali puliti e idonei; un artigiano alimentare deve rispettare pienamente la normativa sanitaria e, quando previsto, presentare una SCIA sanitaria o un’autorizzazione igienico-sanitaria.

L’assenza della SCIA artigiana non impedisce all’ASL di verificare condizioni, attrezzature, igiene dei locali, smaltimento dei rifiuti, qualità dell’aria o presenza di requisiti strutturali minimi. Le norme sanitarie restano intatte, perché appartengono a un’altra dimensione: quella della tutela collettiva, che non può essere indebolita da nessun processo di semplificazione.

Sanzioni

Alla luce di quanto evidenziato, molte attività artigianali non hanno più l’obbligo di munirsi del titolo abilitativo, ad eccezione delle imprese artigiane regolate con legge speciale per le quali è previsto un apposito regime sanzionatorio, delle violazioni comuni a tutte le imprese possono essere:

mancata iscrizione al registro delle imprese

ai sensi della legge regionale Campania 11/15 chi non è in possesso dell’iscrizione al registro delle imprese sezione speciale artigiani viola l’articolo 16 c.2 della legge ed è punito ai sensi dell’articolo 16 comma 7 bis ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00€ a 2.400,00 € PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo € 800,00, l’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e ad emettere eventuale ordinanza ingiunzione è la Regione Campania. Il pagamento della sanzione può essere fatto mediante il link https://mypay.regione.campania.it/pa/spontaneo selezionando nella voce ente “Regione Campania” e inserendo il codice 1220 nella voce tipologia di pagamento, inserendo successivamente nella causale i riferimenti del processo verbale.

ATTENZIONE! La violazione sopra riportata va applicata esclusivamente alle attività artigianali che non risultano iscritte al registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza, non quando l’attività e sprovvista di SCIA.

 

Mancanza o mancato aggiornamento registro carico e scarico rifiuti non pericolosi

Azienda con più di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1e 258 c.2 del d. Lgs 152/06 sanzione € 3333,33 pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

Azienda con meno di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1 e 258 c.3 del d. Lgs 152/06 sanzione € 2066,66  pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

 

Mancanza o mancato aggiornamento registro carico e scarico rifiuti  pericolosi

Azienda con più di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1 e 258 c.2 del d. Lgs 152/06 sanzione € 10000,00 pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

Azienda con meno di 15 dipendenti: violazione artt. 190 c.1 e 258 c.3 del d. Lgs 152/06 sanzione € 4133,33  pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

 

Mancata conservazione dei registri di carico e scarico

Violazione artt. 190 c10 e 258 c5 del d. Lgs 152/06 sanzione 516,66 pari ad 1/3 del massimo autorità competente provincia

 

Miscelazione dei rifiuti sul suolo

Violazione artt. 187 c1; 192 cc 1 e 2 e 256 c2 del d. Lgs 152/06 sanzione: notizia di reato e sequestro preventivo dell’area.

 

Mancanza autorizzazione unica ambientale (AUA): 

violazione articoli 272 c.2 e 3 e 279 del TUA d.lgs 152/06 installazione o esercizio di uno stabilimento con autorizzazione assente, scaduta o revocata: ammenda compresa tra 1.000 e 10.000 euro o arresto da 2 mesi a 2 anni; autorità competente tribunale ordinario. Sequestro preventivo dell’attività ex articolo 321 cpp

scarichi industriali non autorizzati

violazione degli articoli 124 e 137 del TUA chiunque apra o effettua scarichi industriali senza autorizzazione prevista dall’articolo 124 è punito con l’arresto da 2 mesi a 2 anni o l’ammenda da 1.500,00€ a 12.000,00 €. Se lo scarico riguarda sostanze pericolose la pena è l’arresto da 3 mesi a 3 anni o l’ammenda da 5.000,00€ a 52.00,00 €. Notizia di reato e sequestro preventivo degli scarichi abusivi.

Allegato B.I e B.II 222-16 (1)

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