Il 7 aprile scorso sono entrate in vigore le procedure semplificate per la messa in sicurezza e la bonifica dei punti vendita di carburante,con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati,ai sensi dell’articolo 252, comma, 4, del D.Lgs. n.152 del 2006, contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015, n. 31, pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2015, n. 31. L’introduzione di queste nuove regole consentirà una più snella procedura per gli interventi di bonifica sulla rete di distribuzione e per il riutilizzo delle aree in argomento in assoluta sicurezza sanitaria e ambientale. Questo D.M. andrà a regolamentare gli impianti di distribuzione dei carburanti che, a causa la loro diffusione in tutte le zone urbane e in aree di ridotte dimensioni, assieme alla natura degli inquinanti derivanti da queste attività rappresentano in Italia, secondo recenti dati Ispra, circa il 20% dei siti potenzialmente contaminati del territorio nazionale.
Il D.M. n. 31 del 2015 è composto da 5 articoli e da 2 allegati, il primo dei quali contiene la short list, indicativa e non esaustiva, dei parametri dei contaminanti da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburanti; mentre il secondo allegato riguarda i criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio alla rete carburanti.
Le procedure semplificate si applicheranno, in presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto nel caso di interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica dei punti vendita dei carburanti, che ricomprendono una porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, nelle diverse matrici ambientali interessate, quali il suolo, il sottosuolo e anche le acque sotterranee. Tale regime semplificato si estenderà, altresì, alle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore.
Il regolamento, oltre a stabilire i criteri semplificati per la caratterizzazione, per la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti non superiori a 5.000 metri quadrati stabilisce: a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza; b) le modalità di caratterizzazione delle aree; c) i criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell’area contaminata in funzione dell’effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; e) criteri, modalità e termini dello svolgimento dell’istruttoria.
In presenza di una situazione di inquinament
o possibile o in atto, il regolamento prevede, altresì, l’individuazione e la messa in campo di misure di prevenzione, nonché l’adozione di speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati, misure che possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondari
Proprio in funzione delle ridotte dimensioni delle aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, è previsto che i criteri contenuti nell'allegato 2, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni, si applicano con le seguenti modalità:
a) se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometri;
b) a integrazione delle indagini dirette possono essere realizzati altri tipi di indagine, quali, ad esempio, i rilievi geofisici e soil-gas survey, al fine di ottenere una ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei parametri sito-specifici da utilizzare per l'applicazione dell'analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo comma 3;
c) per i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione il riferimento e' all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il successivo articolo 4 nello stabilire le modalità, i criteri e i termini degli interventi, per l’ipotesi del superamento o di pericolo di superamento, anche solo per un unico parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (Csc), previste dalle Tabelle 1 e 2 dell’allegato V, alla parte IV del Dlgs. 152/2006, o dei valori di fondo, impone, sempre in via di tutela preventiva e adeguata, l’invio di una comunicazione da parte del soggetto responsabile, dal proprietario o dal gestore al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti, con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottate ai sensi degli articoli 242 e 245 del D.Lgs. n.152/2006.
Nel caso in cui dagli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza del sito derivi l’immediato rientro dei valori di contaminazione al di sotto delle Csc, il procedimento prevede esclusivamente un aggiornamento della predetta comunicazione entro 60 giorni, corredata da una relazione tecnica in cui sono descritti gli interventi effettuati e da una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, salvi i controlli e le verifiche da parte della Provincia e l’ARPA territorialmente competente, entro i successivi sessanta giorni; tale comunicazione conclude il procedimento.
In caso di persistenza dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (Csc), oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza, devono essere effettuati, in alternativa, i seguenti interventi: a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l’analisi di rischio;b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all’esito dell’analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all’Allegato 2. Per effettuare questi ulteriori interventi di bonifica e messa in sicurezza, è necessaria la presentazione alle autorità competenti di adeguato progetto unico di messa in sicurezza o bonifica, il quale deve essere approvato entro 60 giorni. Nel progetto devono essere descritte la situazione di contaminazione rilevata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite, l’individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, la descrizione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di Concentrazione soglia di rischio (CSR) e, in tale ultimo caso, l’elaborato di analisi di rischio.
Infine viene previsto un regime particolare per applicare le procedure semplificate anche alle istruttorie avviate ma non ancora concluse alla data del 7 aprile 2015, alla dismissione di punti vendita di carburanti e ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadri.
Osvaldo Busi