Arrivano le nuove regole per la bonifica “semplificata” dei distributori di carburanti. di Osvaldo Busi

0
41

Il 7 aprile scorso sono entrate in vigore le procedure semplificate per la messa in sicurezza e la bonifica dei punti vendita di carburante,con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati,ai sensi dell’articolo 252, comma, 4, del D.Lgs. n.152 del 2006, contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015, n. 31,  pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2015, n. 31. L’introduzione di queste nuove regole consentirà una più snella procedura per gli interventi di bonifica sulla rete di distribuzione e  per il riutilizzo delle aree in argomento in assoluta sicurezza sanitaria e ambientale. Questo D.M. andrà a regolamentare gli impianti di distribuzione dei carburanti che, a causa la loro diffusione in tutte le zone urbane e in aree di ridotte dimensioni, assieme alla natura degli inquinanti derivanti da queste attività rappresentano in Italia, secondo recenti dati Ispra, circa il 20% dei siti potenzialmente contaminati del territorio nazionale.

Il D.M. n. 31 del 2015 è composto da 5 articoli e da 2 allegati, il primo dei quali contiene la short list, indicativa e non esaustiva, dei parametri dei contaminanti da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburanti; mentre il secondo allegato riguarda i criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio alla rete carburanti.

Le procedure semplificate si applicheranno, in presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto nel caso di  interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica dei punti vendita dei carburanti, che ricomprendono una porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, nelle diverse matrici ambientali interessate, quali il suolo, il sottosuolo e anche le acque sotterranee. Tale regime semplificato si estenderà, altresì, alle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore.

Il regolamento, oltre a stabilire i criteri   semplificati   per    la caratterizzazione, per la messa in sicurezza e la bonifica dei  suoli  e  delle acque sotterranee per le aree di sedime o  di  pertinenza  dei  punti vendita carburanti non superiori a 5.000 metri quadrati stabilisce: a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza; b) le modalità di caratterizzazione delle aree; c) i criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell’area contaminata in funzione dell’effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe; d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica; e) criteri, modalità e termini dello svolgimento dell’istruttoria.

In presenza di una situazione di  inquinament

o  possibile  o  in atto, il regolamento prevede, altresì, l’individuazione e la messa in campo di misure di prevenzione, nonché  l’adozione di speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in  sicurezza  d'emergenza,  necessari  per  prevenire,  impedire  ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle  acque sotterranee non contaminati,  misure che  possono  consistere  nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondari
Proprio in funzione delle ridotte dimensioni delle  aree  di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, è previsto che i criteri contenuti nell'allegato 2, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006  e  successive  modificazioni, si  applicano  con  le  seguenti modalità:
    a) se il modello concettuale del sito evidenzia  la  possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre  perforazioni da attrezzare a piezometri;
    b)  a  integrazione  delle  indagini   dirette   possono   essere realizzati altri tipi di  indagine,  quali,  ad  esempio,  i  rilievi geofisici e soil-gas survey, al fine di  ottenere  una  ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei parametri   sito-specifici   da   utilizzare    per    l'applicazione dell'analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo  comma 3;
    c) per i parametri da ricercare in fase di  caratterizzazione  il riferimento e' all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il successivo articolo 4 nello stabilire le modalità, i criteri e i termini degli interventi, per l’ipotesi del superamento o di pericolo di superamento, anche solo per un unico parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (Csc), previste dalle Tabelle 1 e 2 dell’allegato V, alla parte IV del Dlgs. 152/2006, o dei valori di fondo, impone, sempre in via di tutela preventiva e adeguata, l’invio di una comunicazione da parte del soggetto responsabile, dal proprietario o dal gestore al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti, con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottate ai sensi degli articoli 242 e 245 del D.Lgs. n.152/2006.

Nel caso in cui dagli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza del sito derivi  l’immediato rientro dei valori di contaminazione al di sotto delle Csc, il procedimento prevede esclusivamente un aggiornamento della  predetta comunicazione  entro 60 giorni, corredata da  una relazione tecnica in cui sono  descritti gli interventi  effettuati  e   da  una autocertificazione  di  avvenuto  ripristino  della situazione  antecedente  il  superamento,  salvi  i  controlli  e  le verifiche  da  parte  della  Provincia  e   l’ARPA   territorialmente competente, entro i successivi sessanta  giorni;  tale  comunicazione conclude il procedimento.

In caso di persistenza dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (Csc), oltre agli interventi di prevenzione  o  messa  in  sicurezza   d’emergenza,  devono   essere effettuati, in alternativa, i seguenti interventi: a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione  (CSC),  senza  effettuare l’analisi di rischio;b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all’esito dell’analisi di rischio condotta sulla base dei criteri  di cui all’Allegato 2. Per effettuare questi ulteriori interventi di bonifica e messa in sicurezza, è necessaria la presentazione alle autorità competenti di adeguato progetto unico di messa in sicurezza o bonifica, il quale deve essere approvato entro 60 giorni. Nel progetto devono essere descritte la situazione di contaminazione rilevata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite, l’individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la  tutela  della  salute  e  dell’ambiente,  la  descrizione   degli interventi di messa in sicurezza o bonifica da  eseguire  sulla  base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione  soglia  di  contaminazione  (CSC)  o  di Concentrazione soglia di  rischio  (CSR)  e,  in  tale  ultimo  caso, l’elaborato di analisi di rischio.

Infine viene previsto un regime particolare per applicare le procedure semplificate anche alle istruttorie avviate ma non ancora concluse alla data del 7 aprile 2015, alla dismissione di punti vendita di carburanti e ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadri.

Osvaldo Busi

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui