Ancora sul verbale meccanizzato.
Veniva in trattazione, innanzi al Tribunale di Roma, un appello proposto avverso una sentenza del GdP capitolino che aveva rigettato il ricorso avverso un verbale accertato dalla Polizia di Roma Capitale, in relazione all’art. 142 CdS.
Il Tribunale (Sez. XIII, Sentenza del 27-09-2019) rigetta le numerose eccezioni legate alle ben note quante giubilate questioni di taratura strumentale e rigetta anche l’eccezione relativa alla validità del verbale redatto con sistemi meccanizzati.
Qui riportiamo i passi salienti del decisum:
“Si rammenta che la Suprema Corte con orientamento ormai consolidato ha affermato che “allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato … esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio … in tal caso il modulo prestampato notificato al trasgressore … è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistita da fede privilegiata … se ne può lamentare la nullità solo se la forma usata non sia idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale …” (cfr. Cass. 532/2010). Ebbene il verbale notificato, oltre a non richiedere alcuna sottoscrizione, poiché a norma degli artt. 383, co. IV e 385, co. III e IV del regolamento di attuazione ed esecuzione del c.d.s. e dell’art. 3, co. II D.Lgs. n. 39 del 1993, la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che nel caso di specie è indicato nella persona dell’agente accertatore D.B.C., contiene altresì l’indicazione del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Comandante p.t. del Gruppo”.
Nulla per le spese, ma solo raddoppio del contributo unificato.