Il licenziamento disciplinare concretizzatasi non già mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, bensì “con altre modalità fraudolente” e cioè la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio non autorizzata è legittimo in quanto trattasi di falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 30418/2023 ha confermato la sentenza della corte d’appella riferita ad un pubblico dipendente confermando che sotto il profilo oggettivo della condotta, seppure le assenze non registrate, accertate dalla Guardia di Finanza, coincidevano effettivamente con l’orario della pausa pranzo e si fossero protratte per un tempo sostanzialmente coincidente con la durata della pausa di almeno trenta minuti, prevista dal CCNL comparto scuola per i lavoratori che prestano servizio in modo continuativo per un tempo superiore a 7 ore e 12 minuti (art. 51), ciò non valeva a giustificare le condotte tenute.
Le condotte tenute dalla lavoratrice non possono essere giustificate o comunque valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell’orario della pausa pranzo, atteso che era chiara a tutto il personale l’esistenza dell’obbligo di procedere alla timbratura anche nel caso di assenza per recarsi a pranzo.
l’intenzionalità della condotta fraudolenta della lavoratrice dalla circostanza in sé dell’uscita dall’ufficio in mancanza di previa autorizzazione e timbratura, costituisce violazione presuntivamente grave, in particolare la coincidenza con la pausa pranzo, escludendone con specifiche argomentazioni la rilevanza.
La Corte ha, dunque, affermato che la condotta negligente della lavoratrice, reiterata e grave per le modalità con le quali è stata realizzata, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione datrice di lavoro e giustifica la massima sanzione espulsiva.
Cassazione sentenza 30418-2023