Dopo che il TAR Lazio ha fatto scuola, sulla scia del buon governo fatto dalla polizia di Roma Capitale delle ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi di cui alla L.94/2009, alcuni ricorrenti hanno tentato di “sfondare” cercando di far tornare la questione al giudice ordinario; per tale motivo è stato sollevato regolamento di competenza, esitato nella pronuncia resa a Sezioni Unite nello scorso aprile (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 04-04-2016, n. 6461). In via di estrema sintesi, le Sezioni Unite hanno affermato che: “In tema di occupazione abusiva di suolo pubblico, l’art. 3, comma 16, della l. n. 94 del 2009, stabilendo che il sindaco “può” – non “deve” – ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale, gli attribuisce un potere discrezionale, che incide su interessi legittimi, sicché l’impugnazione dell’ordinanza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Ne deriva che la competenza resta del Giudice amministrativo.
Alla Sezioni Unite la questione di competenza per gli ordini di ripristino delle occupazioni abusive di suolo pubblico.
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