Domanda Che differenza corre tra lo scarico occasionale e lo scarico discontinuo, e come sono sanzionati ?
Risposta:
Preliminarmente, si richiami la definizione di scarico, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. ff) del D. Lgs. n. 152/2006, alla luce della riforma di cui al D. Lgs. nr. 4/2008:
<<qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione>>.
L’art. 74, però, manca della definizione sia dello scarico occasionale, sia di quello discontinuo.
Di qui la difficoltà anche ad individuare il regime sanzionatorio.
Sostanzialmente, lo scarico cd. occasionale consiste nella fuoriuscita fortuita di acque reflue da una vasca di stoccaggio, a causa, per esempio, del cattivo funzionamento di una pompa.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità (sentenza 13 maggio 2008, n. 19205), esso non è sanzionato.
Più precisamente, non è sanzionato quale violazione di una prescrizione di cui alla parte terza del Codice dell’Ambiente, dedicata alla tutela delle acque:
<<Alla luce della riforma di cui al D. Lgs. nr. 4/2008, che ha ridefinito il concetto di scarico, per cui l’ambito di applicazione della fattispecie penale in tema di scarico senza autorizzazione è limitato alle immissioni effettuate esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, non integra l’ipotesi contravvenzionale di cui alla contestazione (art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 152/99), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato>>.
Tuttavia, l’immissione occasionale può farsi rientrare nell’alveo della parte quarta del decreto 152/2006 (ove si possa configurare un rifiuto liquido), se ed in quanto, oltre all’episodicità manchi il anche il collegamento strutturale e funzionale con un determinato ciclo produttivo.
In questo caso, può configurarsi la sanzioni di cui all’art. 255, comma 1, ovvero quella di cui all’art. 256, comma 2, inerenti l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.
Lo scarico cd. discontinuo, invece, si caratterizza in ragione di una immissione non accidentale e fortuita, bensì volontaria ma saltuaria e non continua.
La Corte di Cassazione ( 24.03.2004, n. 14425; 08.04.2004, n. 16720; 29.03.2006, n. 10968) ha così tracciato il confine tra i due concetti in questione:
<<La normativa di cui al D. Lgs. n. 152/1999, non esclude la rilevanza ai fini penali dello scarico discontinuo, cioè collegato ad una particolare attività produttiva effettuata saltuariamente, sicché si distingue tra scarico occasionale, caratterizzato dall’effettuazione fortuita ed accidentale, e discontinuo, qualificato dai requisiti dell’irregolarità, dell’intermittenza e della saltuarietà, ma collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale>>.
Lo scarico discontinuo deve essere autorizzato, in virtù del principio fondamentale, ribadito dall’art. 124, comma 1, secondo il quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
In assenza di autorizzazione, è sanzionato ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006.
Così ancora la Corte di Cassazione, Sez. III, 5 giugno 2009 n. 23466:
<<Per quel che attiene alla interpretazione della normativa in materia di scarichi, questa Corte ha precisato che “in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 3 aprile 2006 n.152, configura il reato di cui all’art. 137 comma primo del citato D. Lgs (prima contemplato dall’art. 59, comma primo del D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo esercitato dalla PA mediante il rilascio del titolo abitativo.
Si è infatti in presenza di un reato che si realizza quando l’utente pone in essere uno scarico, non consentendo il preventivo controllo della pubblica amministrazione finalizzato ad impedire il pericolo di contaminazioni ambientali>>.
Gaetano Alborino
P.A.sSiamo