Se il giudice di merito ritiene che lo “stato di necessità putativo” non sia adeguatamente giustificato o convincente, non è il caso di lamentarsene in Cassazione, poiché tale doglianza non rientra tra i motivi di accesso a tale giudizio.
In concreto, la Suprema corte, sulla doglianza di un cittadino sanzionato ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada, ha ritenuto che i due giudici di merito che avevano già trattato la faccenda avevano bene esplorato ed esaminato il bilanciamento degli interessi in gioco utili a verificare se sussistesse l’esimente putativa dello stato di necessità per chi avesse sostenuto di correre alla guida, sol perché si doveva raggiungere un nosocomio, essendo in preda ad una forte colica renale.
I giudici di merito hanno ritenuto, in buona sostanza, poco convincente la documentazione clinica prodotta ed altri elementi di fatto ed hanno valutato, nel pieno della propria libertà di valutazione, l’insussistenza delle condizioni di operatività di una simile causa di giustificazione, dedotta dalla parte, ma non sufficientemente provata.
In soldoni, Cassazione n°21021/2014, fa scuola, nel senso di aver riepilogato lo stato della corretta applicazione della esimente dello Stato di necessità, per ottenere la non punibilità in caso di infrazioni commesse ai sensi del codice della strada.
A tal fine si allega la sentenza, ottima lettura per addetti ai lavori e responsabili degli uffici contenzioso sanzionatorio amministrativo.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo