Sovente nell’attività sanzionatoria si sovrappongono varie norme che, astrattamente, possono tutte essere applicate alla fattispecie rilevata.
Un esempio classico è quello costituito dai manifesti di propaganda elettorale che, durante i comizi, invadono i muri e ogni spazio disponibile delle città.
La normativa in materia elettorale prevede, ad esempio, l’applicazione della sanzione solo nel caso di flagranza, escludendo la notificazione del verbale all’obbligato in solido.
E pure quando applicata, quasi sempre, dopo la fine del periodo elettorale, sono emanate norme che, attraverso il pagamento di somma predefinita, ne estinguono la sanzione.
Cosa accade, invece, se viene applicata la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 285/92.
I fatti. Il Comitato elettorale affigge una serie di manifesti elettorali, la Polizia Municipale rileva l’infrazione, ma applica l’art. 23 del Codice della Strada che, come noto sanziona la pubblicità (in qualsiasi forma) effettuata senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
Il Comitato impugna il verbale osservando che debba applicarsi il D.Lgs. n. 507/93 e che, soprattutto, richiamando la L. 244/2007, che a tale sanzione sia applicabile il condono previsto da tale ultima norma.
La Cassazione, invece, ritiene non applicabile al Codice della Strada il condono e, di conseguenza assolutamente legittima la norma richiamata nel verbale.
Il Comando accertatore ha dunque correttamente rilevato che la sanzione applicata per la violazione della suddetta disposizione, inserita nel codice della strada e diretta a sanzionare condotte che possono ingenerare pericoli per la circolazione stradale è riferibile anche per le affissioni di manifesti elettorali.
Tutto ciò nonostante la norma sul condono prevista dalla L. 244/07 abbia previsto che “le violazioni ripetute e continuate delle nonne in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari…a 100 euro per provincia”.
Conclude il Collegio statuendo che “il pagamento (del condono) non estingue la diversa violazione al Codice della Strada che era stata contestata alla quale non è applicabile il condono di cui alla legge 244 del 2007”.
Michele Orlando
P.A.sSIAMO