L’ESPERTO AMBIENTALE RISPONDE: attività di autofficina non in possesso dell’autorizzazione alle immissioni in atmosfera.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO:

 

 

Per le attività di autofficina meccanica che non sono in possesso dell’autorizzazione in atmosfera, quale sanzione applicare?

 

 

RISPOSTA:

 In premessa, è importante delineare il quadro normativo di riferimento.

La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un’attività di un’autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all’articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;  e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.

In particolare, quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico.

Nella normativa vigente, l’attività di autofficina meccanica non è soggetta ad autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale.

Il predetto articolo, infatti, rubricato con il titolo “Impianti ed attività in deroga”, stabilisce:

<< L’autorità competente può prevedere con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte V del presente decreto, comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, nonché in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio all’attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 282, comma 5, anche su proposta delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive >>.

L’Allegato IV alla parte V del T.U. – Parte I, al punto 4, contiene l’elenco degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti, nel quale, alla lettera k), è ricompresa, appunto, quella delle autorimesse e delle officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

Se non soggetta ad autorizzazione, non è detto, però, che l’attività in oggetto sfugga del tutto alla disciplina delle emissioni in atmosfera.

Si rammenti che, per espressa previsione normativa, è stabilito che l’Autorità competente, con proprio provvedimento, possa obbligare i gestori di cui all’art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale, a comunicare preventivamente alla stessa l’avvio e la messa in esercizio dell’attività.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, a norma dell’art. 268, comma 1, lett. m), l’Autorità competente è da intendersi la Regione o la Provincia autonoma indicata dalla legge regionale quale Autorità che provvede al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all’adozione degli altri provvedimenti previsti.

Se ed in quanto fosse prevista la comunicazione all’autorità competente (Regione), la sua mancanza assumerebbe sicuramente rilievo penale, in quanto espressamente sanzionata dall’art. 279, comma 3, del T.U. Ambientale, che stabilisce:

<< Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’art. 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell’art. 272, comma 1, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro >>.

Quanto al reato configurabile, è appena il caso di osservare che si tratterebbe di un reato, contravvenzionale, e per giunta, se non per una molto probabile prescrizione, estinguibile ai sensi dell’art. 162 bis del C.P., mediante oblazione.

Assunto che, in subiecta materia, vige il principio “Regione che vai … disciplina sanzionatoria che trovi”, in Campania (ove opera la Polizia Municipale che ha formulato il quesito), gli impianti e le attività in deroga sono soggetti all’obbligo di comunicazione all’Autorità competente?

La risposta al quesito è fornita direttamente- con circolare interpretativa prot. nr. 0102502 del 10.02.2012 – dalla stessa Regione Campania – Area Generale di Coordinamento – Ecologia Tutela dell’Ambiente. C.I.A. Protezione Civile – Settore Tutela dell’Ambiente, che così si è espressa:

<< Per quanto riguarda invece il comma 1 del medesimo articolo 272, si precisa quanto segue:

  • L’art. 272, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 3 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 128/2010, ha stabilito che gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività in deroga nella parte I dell’Allegato IV alla Parte V (emissioni scarsamente rilevanti), non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
  • Il medesimo articolo attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori di tali impianti, in via preventiva, comunichino la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.
  • Tenuto conto che, allo stato, non è stato predisposto nessun provvedimento di carattere generale per la regolamentazione del comma 1 dell’art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, e ferma restando la possibilità di esercitare detta facoltà, si ritiene che le attività di cui sopra, non hanno alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività >>.

Tale orientamento era stato già precedentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 14.02.2011, nr. 5344, con riferimento proprio ad un’attività di autofficina meccanica che si svolgeva in Regione Campania.

Nella fattispecie, era stato contestato il reato di cui all’art. 279, comma 3, in relazione all’art. 272, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per avere il rappresentante legale della ditta, messo in esercizio l’attività di officina meccanica dalla quale derivavano emissioni in atmosfera, senza aver dato la preventiva comunicazione alla competente Autorità Amministrativa.

Il GUP del Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 23.03. 2010 aveva affermato la responsabilità penale del titolare, rilevando:

a)      Che la ditta in esame svolgeva l’attività di riparazione di veicoli, dalla quale derivavano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;

b)      Che – pur non sussistendo l’obbligo dell’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 1, – era comunque necessaria una comunicazione preventiva dell’avvio di attività o di messa in esercizio, comunicazione che nella fattispecie non era stata effettuata, con conseguente sussistenza della contravvenzione di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3.

La Suprema Corte, per mezzo della su citata sentenza, ha evidenziato che:

<< Ai fini della norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte 1 dell’allegato 4^ del citato Decreto; impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico – l’Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività.

Orbene, nella fattispecie in esame – rientrante nella predetta ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272, comma 1, ultima parte, – si rileva che il Gup non ha indicato il provvedimento generale emesso dall’Autorità competente ai fini dell’obbligo – nei confronti dei gestori degli impianti – della comunicazione preventiva di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività >>.

Conclusivamente, si deve affermare che un’attività di autofficina meccanica – in Regione Campania –  poiché non è vincolata né ad un titolo autorizzatorio, né ad un obbligo di comunicazione, non è in alcun modo sanzionata, nell’ambito della disciplina di cui alla parte V del Testo Unico dell’Ambiente, relativa alle emissioni in atmosfera.

Gaetano Alborino

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