Accesso civico a procedimento disciplinare, diniego, legittimità.

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Il Provvedimento del 31/05/2017, n. 254, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, è di grande interesse con riguardo alla tematica del bilanciamento tra il diritto alla conoscenza ed il diritto alla riservatezza. Il provvedimento è, nella sostanza, la risposta alla richiesta di parere, rimessa al predetto garante a norma del novellato D.Lgs 33/2013 dal RPC di un piccolo Comune, inerente un’istanza di accesso civico -che, esitata negativamente, pendeva in riesame- avente ad oggetto la copia degli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente comunale. Nella richiesta di parere al Garante, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha aggiunto che il soggetto controinteressato «benché vi sia prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione, non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta» e che il dipendente destinatario del provvedimento disciplinare «ha fatto ricorso avverso il predetto atto per il quale, allo stato attuale, pende un giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro», pertanto è stato chiesto al Garante: «se il fatto che trattasi di provvedimento disciplinare inerente [un] dipendente […], in un contesto in cui il Comune ha fatto richiesta di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis T.U.E.L. sia di per sé sufficiente a far ritenere che l’interesse della collettività alla conoscenza del provvedimento disciplinare debba addirittura essere prevalente su quello della tutela dei dati personali; [considerando anche] che, al momento, è ancora in corso l’istruttoria […], per cui alcun taglio sui servizi ai cittadini è stato – ad oggi – attuato»;- «se in questa fase, come apparrebbe necessario, visto anche che c’è un contenzioso lavoristico in corso e che potrebbero avviarsi anche attività di altre autorità giudiziarie, debba ritenersi comunque prevalente l’interesse del privato e quindi la tutela dei dati della persona – incisa dal provvedimento disciplinare: in tal caso infatti andrebbe reiterato, come sembra necessario, il diniego già opposto alla richiesta di accesso generalizzato, per le suddette motivazioni, in quanto l’ostensione dell’atto sarebbe potenzialmente in grado di ledere l’immagine della persona nella comunità torittese di circa 9000 abitanti».

Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione del Garante, risulta che l’accesso civico aveva a oggetto atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta a un dipendente comunale, contro la quale risulta tuttora pendente un contenzioso nei confronti del Comune dinnanzi al Giudice del Lavoro. In tale contesto, l’accesso civico è stato negato, in quanto l’amministrazione ha valutato che l’accesso generalizzato ai predetti atti può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei relativi dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia. Ciò anche se il soggetto controinteressato, pur avendo avuto comunicazione dell’istanza di accesso civico, non ha presentato opposizione.

In questo caso, il garante ritiene: “che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta al dipendente comunale unita al citato regime di pubblicità degli atti oggetto dell’accesso generalizzato – considerando proprio la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso è ancora pendente un contenzioso giudiziario – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013….Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, la legittima esigenza conoscitiva rappresentata dal richiedente l’accesso generalizzato, come si evince dalla richiesta di riesame, dovrebbe trovare soddisfazione nella conoscenza dei fatti connessi all’emergenza finanziaria che ha coinvolto il Comune, confluente nella richiesta dell’amministrazione di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis T.U.E.L, indipendentemente dalle valutazioni connesse alla responsabilità disciplinare del singolo dipendente.

 

I documenti richiesti tramite l’accesso generalizzato contengono invece, nel caso di specie, dati personali che risultano in ogni caso sproporzionati, eccedenti e non pertinenti rispetto alla soddisfazione del bisogno conoscitivo manifestato dall’istante (cfr. anche Linee guida dell’ANAC par. 8.1). Per tutti i motivi considerati, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, si ritiene che l’amministrazione abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico”.

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