Il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 27/06/2018, n. 3938), ci ricorda che, ai fini dell’accesso è sufficiente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, sicché non occorre che sia instaurato o in via d’instaurazione un giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l’ordinamento accorda alla posizione base, ossia al bene della vita dal quale scaturisce l’interesse ostensivo e, quindi, la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso hanno prodotto o sono idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, al di là dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
Accesso agli atti e situazione legittimante.
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