Accesso agli atti e segreto istruttorio. Tar, Bologna, SS.UU., 26/08/2015, n. 784

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Ci si è già occupati in passato, dalle colonne di questo sito, della questione relativa all’interesse del singolo di avere accesso agli atti che vedono coinvolti propri interessi, in virtù del principio, oramai unanimemente riconosciuto della “trasparenza amministrativa”.

Ma quali sono i limiti e, soprattutto, fino a che punto tale diritto può spingersi, senza intaccare interessi o diritti di rango superiore ?

Ci si riferisce, specificamente, al diritto di accesso ad atti e documenti che fanno parte o sono inseriti in un procedimento complesso. O ancora ad atti che poi sono trasfusi in procedimenti di natura penale e facenti parte, quindi, del fascicolo del Pubblico Ministero e, per tale ragione, esclusi (almeno teoricamente) dal novero degli atti liberamente accessibili.

In questa sede ci si occupa della questione relativa alla richiesta di accesso al documento che ha segnalato un abuso edilizio e dal quale è scaturita una indagine ispettiva, con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La questione è stata posta alla cognizione del Tar Emilia Romagna, Bologna che con sentenza n. 784 del 26/08/2015, ha deciso la questione.

 

Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, ha negato l’esistenza di un segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., in quanto l’atto richiesto non è un atto di indagine, ma un semplice presupposto di successivi atti di indagine.

In ragione di ciò il diniego opposto dal Comune, oltre che dal citato art. 329 c.p.p., è fondato anche fondato sull’art. 20, comma 2, del Regolamento sui procedimenti amministrativi.

I Comune opposto afferma anche l’attività ispettiva è scaturita da un esposto anonimo che il Comune sostiene essere stato inviato a molte autorità pubbliche compresa la Procura della Repubblica.

Oltretutto, la conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo.

Pertanto nessun vantaggio ai fini della difesa dei propri interessi può scaturire dalla conoscenza dell’autore dell’esposto, circostanza peraltro impossibile nel caso di specie, poiché la denuncia è stata presentata in forma anonima.

Conclude, il Collegio affermando che è evidente che l’accesso alla denuncia non risponde ad alcun interesse del ricorrente e in nessun modo incide sul suo diritto di difesa.

Risultato finale: nessuna illegittimità è stata compiuta dalla Polizia Municipale, allorchè il diniego è giustificato dai presupposti richiamati.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

 

 

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