Accertamento complesso e termine allungato per le sanzioni al “cronotachigrafo”.

0
249

La Cassazione Civile, Sez. 2 , con sentenza n° 885 del 17 gennaio 2020, ha rimarcato che costituisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell’accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l’acquisizione, da parte dell’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione (ex plurimis, Cass. n. 5467 del 2008; conf. Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 10621 del 2010; Cass. n. 3043 del 2009). Il principio che impone di contestare l’infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall’accertamento, onde consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa dell’interessato, non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’accertamento degli estremi della violazione e che vi sono ambiti nei quali, essendo l’accertamento condizionato da una attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati, l’osservanza del termine deve essere individuato secondo le particolarità dei singoli casi (Cass. n. 5467 del 2008; Cass. n. 21171 del 2019). Particolarità, queste, ritenute ravvisabili in materia di violazioni delle disposizioni previste dall’art. 174 cod. strada, rispetto alle quali l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto (Cass. n. 25622 del 2014; Cass. n. 21062 del 2014); e ciò anche in ottemperanza alla normativa comunitaria di cui al Reg. CEE n. 561 del 2006, nonché alle disposizioni della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.7.2011, punto 13 (Cass. n. 4825 del 2018). Con la conseguenza che la competenza di svolgere tali verifiche e di irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro; il coinvolgimento del quale non può non avere incidenza sui tempi dell’accertamento (Cass. n. 22896 del 2018; Cass. n. 20594 del 2016).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui