Accertamenti preliminari ebbrezza: nessuna garanzia difensiva

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L’articolo 186, codice della strada, in tema di accertamenti sulla guida sotto l’influenza dell’alcool, prescrive un procedimento tassativo.

Il comma 3, infatti, innanzitutto, stabilisce che al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti con l’etilometro, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Solo qualora tali accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, ovvero in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, e cioè utilizzando l’etilometro.
In relazione agli accertamenti non invasivi con apparecchiatura portatile, non necessita il previo avvertimento, (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015). Infatti, “In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen.”).

Solamente per la verifica successiva, mediante utilizzo di etilometro, è necessario il previo avviso delle facoltà difensive (Corte di Cassazione, 19 ottobre 2018, n. 47761).

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