Quesito: Esercizio vicinato di commercio prodotti ittici – Mancanza Scia sanitaria e Haccp.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda:

Buongiorno Comandante, se le è possibile ricevere  un vs. parere in merito ad un controllo eseguito presso un esercizio di vicinato, nella fattispecie pescheria per il commercio di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti ittici freschi e conservati

Personale di questo Comando unitamente a ASL servizio prevenzione degli alimenti, nei decorsi giorni ha effettuato un controllo presso una pescheria il cui titolare ha esibito una C.I.A. risalente all’anno 2001 e null’altro.

I sanitari contestavano allo stesso la violazione di cui alla L 283/62 atteso che all’atto dell’ispezione alcuni prodotti si presentavano in cattivo stato di conservazione, procedendo alla denaturazione dei prodotti.

Ciò posto si richiede conoscere gli adempimenti consequenziali da porre in essere anche in considerazione che non risulta presentata all’atto del sopralluogo l’autocontrollo degli alimenti haccp e tantomeno la SCIA Sanitaria, se nel caso di specie dovuta, visto che l’attività risale all’anno 2001.

Nel ringraziarla  si porgono distinti saluti.

Cap. L. S.  P.M. Casavatore (NA)

 

Risposta

Si ritiene che si deve procedere a verbalizzare il titolare dell’esercizio di vicinato per il commercio dei citati prodotti alimentari (nella fattispecie pescheria) per omessa notifica o registrazione sanitaria, in violazione del Regolamento CE n. 852/2004, con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3, da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000.

Inoltre, per la seconda violazione accertata, relativa alla omessa programmazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, occorre verbalizzare lo stesso operatore ai sensi del citato D. Lgs. 193/07, art, 6, comma 6, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000, con p.m.r. di € 2.000.

Copia dei verbali saranno notificati al trasgressore e inoltrati anche al Suap per gli adempimenti conseguenziali.

In particolare, per la prima violazione accertata, il Suap dovrà adottare ordinanza di sospensione dell’attività fino alla presentazione della registrazione sanitaria.

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