Gli abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni nella nuova disciplina del Codice dell’ambiente
Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Codice della strada, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter, d.lgs. n. 152/2006 (rispettivamente rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro (articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006).
L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati.
Il Sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 255, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006).
Sia il comma 1-bis, sia il comma 1-ter dell’articolo 255, d.lgs. n. 152/2006, sono stati aggiunti per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 116/2025, convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147.
Gli abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni nella nuova disciplina del Codice della strada
L’articolo 7 del decreto-legge n. 116/2025 (decreto cd. “Terra dei fuochi”) apporta modifiche e integrazioni all’articolo 15 e all’articolo 201 del Codice della strada.
Nello specifico, l’articolo 15, comma 1, Codice della strada, nel testo revisionato, stabilisce che è vietato:
“lett. f): fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti”;
“lett. f-bis): fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento”;
Gli articoli 232-bis e 232-ter, d.lgs. n 152/2006 (cd. “Codice dell’ambiente”), ai quali rinvia l’articolo 15, comma 1, lett. f-bis), Codice della strada, fanno rispettivamente riferimento ai rifiuti di prodotti da fumo e ai rifiuti di piccolissime dimensioni (quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare).
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui sopra – specificate nell’articolo 15, comma 3 e comma 3-bis, Codice della strada – non hanno subito modifiche, per cui:
“3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102”;
“3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866”.
Abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e da piccolissime dimensioni: Codice della strada o Codice dell’ambiente?
La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 10 settembre 2025 (prot. 300/STRAD/1/0000026126. U/2025), ha fornito istruzioni operative sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, circa il contrasto all’abbandono di rifiuti, come disciplinato sia dal Codice della strada, sia dal Codice dell’ambiente, anche tramite l’uso di veicoli.
In particolare, per quello che qui rileva, ha chiarito:
«Dal combinato disposto dell’articolo 15, comma 1, lett. f-bis, Codice della strada, e dell’articolo 255, comma 1-bis, Codice dell’ambiente, la condotta riguardante l’abbandono, il getto o il deposito di piccoli rifiuti sarà sanzionabile ai sensi:
- dell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Codice della strada, quando il deposito o il getto avviene dai veicoli in sosta o in movimento sulle strade o loro pertinenze;
- dell’art. 255, comma 1-bis, Codice dell’ambiente, quando l’abbandono o il deposito avviene:
- sulla strada o sue pertinenze in ogni circostanza, tranne che dai veicoli in sosta o in movimento;
- fuori dalla strada o sue pertinenze, in ogni circostanza, anche dai veicoli in sosta o in movimento».
Si segnala che gli articoli 255, comma 1, e 255-bis, Codice dell’ambiente, prevedono che, quando l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi viene effettuato utilizzando un veicolo a motore, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Gli abbandoni di rifiuti (non pericolosi) diversi da quelli di cui all’articolo 232-bis e 232-ter, Codice dell’ambiente
Laddove non trovasse applicazione l’articolo 15, comma 1, lett. f-bis), Codice della strada, ovvero l’articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006, data la tipologia del rifiuto abbandonato, diverso da quello di cui all’articolo 232-bis e 232-ter, d.lgs. n. 152/2006, si applicherebbe la disciplina generale di cui all’articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, novellato dal decreto-legge n. 116/2025, per cui:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro”.
Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II, Codice della strada.
A chi sono devoluti i proventi in caso di violazione dell’articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006?
Per espressa previsione dell’articolo 255, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006, Il Sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis, è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
Per effetto dell’articolo 263, comma 2-bis (introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221), d.lgs. n. 152/2006, il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis.
Il restante 50% dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 febbraio 2017 (G.U. Serie Generale n. 54 del 06-03-2017), ha disciplinato la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate in caso di violazione dell’articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006.
Per la gestione delle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota da versare al bilancio dello Stato, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo n. 2592, articolo n. 28, trattenendo quella di cui al restante 50%, dando conto dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione.
Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell’Ambiente ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte nel contrasto agli abbandoni dei rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo.



