Non basta una canna per il reato di guida in stato di alterazione

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12409 del 20 marzo 2019 hanno ritenuto che è necessario che l’assunzione di sostanze stupefacenti crei uno stato di alterazione affinché possa ritenersi integrato il reato di guida in stato di alterazione psicofisica cagionato dall’assunzione delle stesse

LA VICENDA

Un’automobilista  viene condannata dal Tribunale per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti  e per il reato di guida sotto l’influenza di alcool. Avverso la decisione l’imputata ricorre in cassazione lamentando carenza di motivazione in relazione al reato di cui alla guida sotto l’influenza dell’alcool e per aver ritenuto violata la disposizione dalla mera guida del veicolo, senza aver preso in considerazione l’effettivo stato di alterazione psico-fisica in quanto serve lo stato di alterazione per integrare il reato di guida sotto sostanze stupefacenti o psicotrope

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il ricorso, ritenendolo fondato in quanto per costante giurisprudenza di legittimità per la configurazione del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è sufficiente che il conducente si sia posto alla guida del veicolo dopo aver assunto droghe. Occorre che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.  Per accertare lo stato di alterazione occorre procedere all’accertamento dei dati sintomatici al momento del fatto insieme all’accertamento dei dati biologici, rilevabili attraverso le analisi su diversi liquidi del soggetto. Il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti quindi non è integrato dalla sola guida da parte di un soggetto che in precedenza ha assunto droghe, occorre che tali sostanze abbiano causato uno stato di alterazione psico-fisica. E se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in un incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l’esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo.

Corte di Cassazione, IV sezione Penale – sentenza n. 12409 del 20 marzo 2019

 

 

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