Gli obblighi “anticorruzione” di astensione, valgono anche per i piccolissimi Comuni.

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Con “orientamento” n°78/2014, l’ANAC ha sancito che: Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni”.

Da qui la conseguenza che -anche nei piccolissimi comuni- in caso di conflitto potenziale di interessi, ci si deve astenere dal partecipare al procedimento.

Per quanto di interesse, si riporta il menzionato articolo6 bis della Legge n°241/1990: “1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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