
La camera dei deputati con 283 Si, nessun No e 15 astenuti ha approvato la proposta di legge che reintroduce la previsione di limazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali contrariamente alla normativa di ispirazione comunitaria.
Il testo prevede che in dodici giorni festivi dell’anno (Capodanno, Epifania, 25 aprile, Pasqua, pasquetta, il primo maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il primo novembre, l’8 dicembre, Natale e Santo Stefano) le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. Mentre si prevede da un lato che in dodici giorni festivi dell’anno le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva da un’altra parte però contestualmente è consentito a ciascun esercente l’attività di vendita al dettaglio, di derogare all’obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo.
Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, ma anche rivendite di generi di monopolio, i negozi interni agli alberghi, alle stazioni, ai porti e agli aeroporti, le edicole, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le limitazioni dell’articolo 1 della proposta di legge , con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l’offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale, è demandata alle regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie, la definizione dei criteri per l’individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni; alle stesse regioni è deferita la definizione dei criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Il testo di legge prevede che qualora sia necessario limitare l’afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, è rimessa allo stesso sindaco la definizione, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali e la mancata applicazione delle disposizioni in merito all’obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2000 a 12000 euro, cui si accompagna, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno, anche se pagata in misura ridotta), la sanzione accessoria della chiusura. L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il parere espresso l’11 settembre scorso e pubblicato sul bollettino ufficiale n. 37 del 24/09/2014 esprime serie perplessità sula reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi che “rappresenta infatti un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali. Sotto questo profilo, suscitano perplessità tanto la possibile reintroduzione da parte dell’articolo 1 della proposta di legge di un obbligo di chiusura giornaliero previsto per alcune festività quanto l’abolizione del principio di libero esercizio dell’attività senza prescrizione in materia di mezza giornata di chiusura infrasettimanale”. Altro punto negativo e restrittivo per l’anitrust è la previsione della “ possibilità per i comuni di predisporre accordi territoriali per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali. Tali accordi sono suscettibili di rappresentare un parametro di riferimento idoneo a disincentivare comportamenti autonomi degli operatori e, in definitiva, limitare il margine di confronto competitivo. Perplessità vengono sollevate con riferimento al potere del sindaco che appare particolarmente penetrante nella misura in cui consente a questi di definire gli orari di apertura in termini generali per “determinate zone del territorio comunale”. Al contrario, l’introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica deve essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico, da valutare con riferimento al singolo caso di specie in ossequio al principio di proporzionalità.
P.A.sSiamo
Giuseppe Capuano



