INTERESSANTE E RECENTE PARERE DELLA CORTE DEI CONTI MOLISE
Esiste una differenziazione (che ha evidenti risvolti sul piano del riparto della
spesa) tra il vincolo di destinazione derivante dall’art. 208 del codice
della strada, che riguarda tutti i provvedimenti sanzionatori stradali, dal
vincolo di destinazione previsto dall’art. 142, comma 12-ter del codice,
riferito alla parte dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento
delle sanzioni in materia di limiti di velocità, che si pone in rapporto alla
prima quale norma speciale.
Tale interpretazione si fonda su due distinte motivazioni: sebbene i
proventi sanzionatori di cui all’art. 142 del codice della strada non si
differenzino, ontologicamente, dai proventi sanzionatori in generale
previsti dallo stesso codice, la prima norma riveste carattere di
specialità rispetto all’art. 208 del codice, tenuto conto anche del fatto
che il Legislatore ha dettato, in riferimento alle violazioni dei limiti di
velocità accertati con apparecchiature elettroniche, uno specifico
riparto dei proventi, individuando delle finalità che, sebbene in parte
analoghe a quelle di cui all’art. 208, sono indicate senza vincoli o limiti
di ripartizione interna e sono prive di qualsivoglia rinvio alle finalità di
cui al comma 4 dell’art. 208 medesimo.
La preoccupazione di declinare differenti finalità di orientamento della
spesa, oltre che emergente dal dato testuale, meglio risponde
all’impostazione teleologica della norma, chiaramente indirizzata a
sottoporre ad un vincolo di destinazione la totalità delle somme
introitate ex art. 142, così da realizzare un reale miglioramento della
sicurezza stradale attraverso i controlli sui limiti di velocità,
escludendosi il fine indiretto di aumentare, anche solo nella misura del
50% come prescrive l’art. 208, la parte corrente del bilancio di
esercizio.