
A seguito della sentenza n. 113 del 18 giungo 2013 della Corte Costituzionale non può più sostenersi che non sia onere della pubblica amministrazione sottoporre tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Con la citata pronuncia infatti la Corte Costituzionale, nel ritenere esente da censure l’articolo 142 comma 6, codice della strada, che autorizza l’utilizzo, quale fonte di prova, degli esiti degli accertamenti sulla velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, ha dichiarato incostituzionale l ‘articolo 45, comma 6, codice della strada, nella parte in cui non prevede come necessarie le periodiche verifiche e tarature degli apparecchi. La sentenza ha effetto retroattivo (Cass. n. 9972/2016) e determina l’invalidità dell’accertamento di infrazione ove esso sia stato eseguito con apparecchio non sottoposto ad adeguate verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In sede di opposizione avverso accertamento di violazione dell’articolo 142, ha sostenuto il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2456, del 4 novembre 2016, il giudice di pace deve richiedere l’esibizione del documento attestante l’avvenuta taratura dell’apparecchio e verificare se il documento prodotto dal Comune, costituisca prova valida dell’avvenuta verifica, ora da ritenersi obbligatoria.
Per essere ritenuta idonea, la taratura deve essere effettuata da soggetto accreditato presso il Sistema Nazionale di Taratura: il produttore dell’apparecchio, se non accreditato, non è abilitato a effettuare la prescritta verifica di taratura.
In tal senso è rilevante quanto ritenuto dal Ministero dell’Interno, nella circolare 26 giugno 2015 ,in cui rileva, implicitamente, che Eltraff, azienda produttrice dell’apparecchio Telelaser TruSpeed, non può essere il soggetto accreditato cui rivolgersi per la taratura dell’apparecchio.
Il verbale di accertamento della violazione dell’articolo 142, codice della strada, è quindi, nullo.



