Il caso operativo di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta ad attività prevalente di sala giochi,

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Il caso operativo di un’attività di somministrazione di alimenti e   bevande  congiunta  ad  attività  prevalente  di  sala  giochi,

in cui occorre districarsi nel groviglio di norme  che  nelle  diverse materie  fanno  riferimento  ai parametri numerici degli apparecchi per il gioco e alla ripartizione delle varie superfici dei locali

Fsabio Dori     Assistente Scelto Polizia Municipale    del Comune di Grosseto

 

  1. Descrizione dei locali

In occasione di un sopralluogo presso un esercizio pubblico ubicato in Toscana, in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande e di sala giochi, la polizia municipale accerta che sul lato sinistro, ove è stato montato all’esterno dei locali un gazebo, a protezione di alcuni tavoli e sedie, a servizio della clientela, l’ingresso principale dell’esercizio volge verso una prima area di somministrazione di alimenti e bevande [situata, quindi, immediatamente dopo aver varcato l’ingresso del locale], in cui risultano collocati altri tavoli e sedie. Proseguendo in avanti nota un’altra stanza, contigua, adibita anch’essa ad attività di somministrazione, dove risulta posizionato il classico banco – bar.  Da questa seconda area accede a locali comunicanti, ubicati sul lato destro, riservati al gioco, dove sono installate quindici (15) Slot, apparecchi per il gioco destinati alla vincita di denaro. Sul lato destro della facciata esterna si trova un secondo ingresso, ove risulta installata, sopra la porta, un’insegna con scritta “Sala Slot”, che consente l’accesso ai locali riservati al gioco direttamente dalla pubblica via.

  1. Verifica degli atti presentati al SUAP

 Visionando tramite il Tablet di servizio il “portale informatico” del comune la polizia municipale accerta che il titolare dell’attività ha inoltrato per via telematica al SUAP :

  • una SCIA per l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi congiuntamente ad attività preva-lente di sala da gioco;
  • altra SCIA per l’apertura di sala giochi, con planimetria allegata in cui si prevede l’installazione di:  quattro (4)  apparecchi  di cui all’art.110, comma 7, lett.a)[1];  quattro (4) apparecchi di cui all’art.110, comma 7, lett.c)[2];  diciotto (18) apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lett.a).

In questa planimetria, escludendo l’area occupata da magazzini, depositi, uffici e servizi, risulta la seguente distribuzione interna dei locali:

– Sala Slot di mq.35,  sita sul lato opposto all’ingresso secondario dell’esercizio, dove è prevista l’installazione di dodici (12) Slot;

– altra Sala Slot (tra l’ingresso secondario e la sala suddetta, con parete contigua che separa le due salette per il gioco) di mq.45, dove è prevista l’installazione di sei (6) Slot;

– sala apparecchi di cui all’art.110, comma 7, lett.a)  e  c)  del  TULPS, di mq.28, posta a sinistra, in corrispondenza dell’ingresso principale del locali ;

– area somministrazione di mq.26, con il classico banco di vendita ed alcuni tavoli e sedie, posta oltre la sala destinata ai giochi senza vincita di denaro di cui al punto precedente.

Insieme alle superfici sopra richiamate la stessa planimetria riporta un riquadro ove è indicata ai sensi dell’art.48 della L.R.Toscana  28/2005 la giusta proporzione, in termini di superficie, tra l’attività prevalente di sala gioco, pari a mq.108 (mq.35 + 45 + 28) e l’attività accessoria di bar, di mq. 26, che corrisponde a meno di un quarto di quella prevalente (mq. 108 : 4) = a mq. 27. [3]

  1. Le varie normative che occorre conoscere

L’art. 42 bis della L.R.Toscana 28/2005 prevede che il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, possa definire i requisiti qualitativi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto della :

  • vocazione delle diverse aree territoriali;
  • salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
  • esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII della legge medesima.

Il comune potrebbe stabilire di riferire tali requisiti anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e all’impatto ambientale, od imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità [i c.d. motivi imperativi di interesse generale previsti dall’art. 8, comma 1, lett.h) del D.lgs 159/2010, in attuazione della Direttiva Servizi] rendano impossibile consentire  ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, oppure, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell’ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005[in materia di governo del territorio], stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

L’art.48 (Attività non soggette a requisiti comunali), al comma 1-bis della L.R.Toscana 28/2005, disciplina invece le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono effettuate negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente, ad esempio, di:

  • spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  • sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
  • stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  • cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte;
  • nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
  • al domicilio del consumatore;

Il comma 1 bis definisce poi il concetto di prevalenza asserendo che si intende prevalente quell’attività in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. In ossequio a tale disposizione, per il caso di cui ci stiamo occupando, la superficie della “sala giochi”, escludendo i locali suddetti, doveva essere pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione, per cui quella dell’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande non doveva essere superiore ad un quarto.

In materia di giochi pubblici ai sensi del comma 2 dell’art. 3 (Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco) del decreto direttoriale dell’AAMS  27 luglio 2011 :Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi “attivita’ di gioco esclusiva”, presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

  1. dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
  2. l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
  3. l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
  4. l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa”.

 Inoltre, il decreto direttoriale 18 gennaio 2007, all’art.2, comma 3 prevede che :

“In ciascun punto di vendita di cui all’art. 1, comma 2, lettera c),[si tratta delle sale giochi] e’ installabile un apparecchio di cui all’art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non puo’ comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita”.

 All’art. 7  (Disposizioni transitorie e finali), comma 1, sempre del D.Dir. dell’AAMS del 27 luglio 2011 si afferma che detto decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.

 

Per cui deve ritenersi che le restanti prescrizioni contenute nei decreti dell’AAMS, sopra sottolineati, che esulano dai parametri numerici degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., siano ancora vigenti, comprese quelle che in riferimento alle sale giochi stabiliscono  parametri numerici [uno  (1) ogni mq. 5 dell’area di vendita] per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e  il rapporto due (2) a uno(1) tra gli apparecchi di cui ai commi  6  e  7.

  1. I rilievi eseguiti dalla polizia municipale

Esaminata la documentazione inoltrata dall’impresa al SUAP e fatta una rapida ricogni-zione memonica in merito alla normativa inerente le varie materie, la polizia municipale, poiché già da una prima valutazione visiva aveva compreso che la superficie di somministrazione era superiore ad un quarto di quella totale, escludendo dal computo l’area occupata da magazzini, depositi, uffici e servizi, procede a misure la superficie dei locali. Dal rilievo constata che la superficie di somministrazione risulta di mq. 54[4], mentre quella della “sala giochi” di  mq. 75. Ciò in quanto al posto della sala apparecchi di cui all’art.110, comma 7, lett.a)  e  c) del TULPS, di mq. 28, era stata realizzata, immediatamente dopo la porta dell’ingresso principale dei locali, una prima area di somministrazione di alimenti e bevande arredata con alcuni tavoli e sedie, disattendendo quanto indicato nel riquadro annesso alla planimetria trasmessa al SUAP (vedi paragrafo “Verifica degli atti presentati al SUAP”), ove veniva indicata, ai sensi dell’art.48 della L.R. Toscana 28/2005, la giusta proporzione (3/4 – 1/4), in termini di superficie, tra l’attività prevalente di sala giochi, pari a mq. 108  e  l’attività accessoria di bar con superficie di somministrazione pari a mq. 26.

Esaminate nuovamente le prescrizioni del D.Dir. dell’AAMS 27 luglio 2011 di cui ai punti da 1 a 4, che in materia di giochi pubblici assimilano i punti di vendita con attività di gioco esclusiva a quelli presso i quali sono comunque presenti, come attività accessorie, punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande, la polizia municipale accerta che l’attività in questione presenta caratteristiche non rispondenti ai criteri previsti nei punti suddetti perché :

  1. lungo la pubblica via è ben in vista un’insegna filo neon con scritta “Bar”, ancorata al limite esterno della copertura del gazebo;
  2. sopra l’ingresso principale dell’attività è presente un’insegna con scritta “Movida – Sandy caffè”;[5]
  3. in difformità a quanto prescritto al punto 3 la superficie di somministrazione è situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;  l’area che in base alla planimetria pre-sentata al Suap doveva essere destinata all’installazione di apparecchi meccanici di cui all’art.110, comma 7, lettere a)  e  c), del TULPS, è in realtà adibita alla somministrazione con tavoli e sedie a disposizione della clientela, così come il primo impatto che la polizia municipale ha avuto, recandosi presso questa attività, è con i tavoli e le sedie posti fuori dai locali sotto il gazebo, al punto che l’esercizio, sommando i vari elementi, non può che essere percepito come il classico bar aperto a un pubblico indiscriminato.

Con il rilievo fotografico agli atti del Comando di appartenenza vengono evidenziate le caratte-ristiche dei locali, degli  impianti pubblicitari,  la tipologia e il numero degli apparecchi installati. Nell’area giochi costituita da due ambienti contigui erano presenti quindici (15) Slot, mentre sull’altro lato, all’ingresso del bar, erano appese alla parete le cc.dd. “freccette elettroniche”. Ma l’installazione di giochi alternativi a quelli con vincita in denaro, in virtù del principio della differenzazione del gioco, è una prescrizione, prevista all’art.3, comma 3, del D.Interd. 27 ottobre 2003, che va applicata solo nel caso in cui gli apparecchi che consentono la vincita in denaro sono installati all’interno di attività prevalente di bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, circoli privati. Prescrizione che non può essere applicata al caso in argomento perché dagli accertamenti effettuati, l’esercizio in questione è stato trasformato in due attività distinte, anche se comunicanti e gestite dalla medesima impresa:

  • sul lato destro è stata aperta una sala giochi;
  • sul lato sinistro un’attività di somministrazione di alimenti e bevande autonoma, aperta a chiunque, soggetta a possibile programmazione comunale,[6] dove, non essendo stata installata alcuna Slot, non avrebbe alcun senso garantire l’offerta di un gioco diverso da quelli che prevedono vincite in denaro.
  1. Considerazioni e pareri

E’ probabile che la non rispondenza tra l’attività che doveva essere esercitata in base agli atti presentati al SUAP e la situazione accertata dalla polizia municipale derivi dal fatto che il gestore dell’esercizio si era prefisso un duplice obiettivo :

  • aggirare la normativa sui contingenti numerici degli apparecchi che prevedono la vincita in denaro;
  • esercitare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta a tutti e non solo ai frequentatori della sala giochi.

E’ noto infatti che nelle attività di bar, ristorante, edicole, esercizi commerciali, per citare alcuni esempi, è consentito installare un numero limitato di Slot [al massimo otto (8)].

Altre volte vengono aperte attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività prevalente di sala giochi, impianto sportivo o di altro genere per eludere le normative che attengono la destinazione urbanistica. Alcuni esperti della materia ritengono che sia possibile garantire la somministrazione di cibi e bevande a chiunque, a condizione che ciò avvenga durante l’orario di apertura dell’attività prevalente. Sul punto la Regione Toscana, Settore Commercio, in risposta a un quesito posto dal Comando di Polizia Municipale di Grosseto ha espresso il seguente parere:

« L’art. 48 della L.R. n. 28/2005, riproducendo in parte quanto già previsto dall’art. 3, comma 6, della L. n. 287/1991, esclude una serie di attività di somministrazione dal possesso dei requisiti di cui all’art. 42-bis della stessa legge. Le attività elencate nell’art. 48 sono accomunate dall’essere collocate in ambiti particolari, che le distinguono dalle attività “ordinarie”, aperte ad un pubblico generalizzato. Nella norma citata, il Legislatore regionale non ha detto espressamente in tutte le ipotesi ivi descritte che la somministrazione è limitata ai soggetti fruitori della struttura nella quale l’attività di somministrazione si inserisce come accessoria, ma ciò è desumibile dalla ratio della norma. Infatti, solo le lettere e) e g) del comma 1 espressamente contengono un riferimento al “personale dipendente”, a “coloro che sono ospitati”, alle persone “alloggiate o ospitate”, e la stessa lettera f) deve essere letta insieme alla lettera d) del comma 1 dell’art. 41, che limita l’ambito del “domicilio del consumatore”, mentre gli stessi riferimenti espliciti non si rinvengono nelle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma 1 dell’art. 48. Ciò nonostante, una diversa lettura della norma, che consentisse una fruizione indiscriminata degli esercizi di somministrazione collocati in determinati contesti, contrasterebbe con l’intera costruzione normativa regionale, nella quale la deroga ai requisiti strutturali generali è consentita solo in relazione alla collocazione particolare dell’attività di somministrazione, non aperta al pubblico nella sua generalità, ma limitata a fruitori determinati: in caso contrario, sarebbe difficilmente spiegabile la disparità di trattamento nei confronti degli esercizi che devono assoggettarsi al rispetto dei requisiti di cui all’art. 42-bis. Di conseguenza, anche la somministrazione effettuata all’interno degli impianti sportivi o delle sale da gioco deve essere riservata esclusivamente ai fruitori di tali strutture, costituendo essa attività accessoria rispetto a quella principale e prevalente».

6. Le sanzioni previste e gli atti da redigere

Alla luce dei fatti sopra descritti il titolare dell’esercizio si è reso responsabile :

  • della violazione prevista e punita dal combinato disposto di cui agli articoli 42 e 103, comma 1 della L.R.Toscana 28/2005, in quanto esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande autonoma – aperta a un pubblico indiscriminato, soggetta a possibile programmazione comunale – senza avere inoltrato al Suap competente per territorio  la Scia di cui all’art. 43 e non un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi congiuntamente ad attività prevalente di sala da gioco (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2,500 a euro 15.000;  M.R. euro 5.000;  pagamento al comune entro 60 gg. – ricorso al Sindaco entro 30 gg);
  • della violazione prevista e punita dal combinato disposto articoli 9, comma 1 e 17-bis, comma 2 del  TULPS,  in relazione all’art. 2, comma 3, D.Dir. 18/01/2007, in quanto, nella sala giochi, sono  state  installate quindici (15) Slot, cinque (5) in più rispetto al numero  consentito, mentre non era presente alcun apparecchio di cui all’art.110, comma 7,  del TULPS, per cui non è stato nemmeno rispettato il rapporto due (2) a uno (1) tra gli apparecchi del comma 6 e quelli del comma 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098;  M.R. euro 1.032;  pagamento al comune entro 60 gg. – ricorso al Sindaco entro 30 gg).

In base alle superfici rilevate dalla polizia municipale, nella sala giochi di mq.75 il titolare dell’esercizio avrebbe potuto installare n° 15 apparecchi(mq.75,00 : 5 mq.=15). Se avesse installato il maggior numero possibile di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), cioè dieci (10) Slot, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Dir. A.A.M.S. 18/01/2007 (vedi penultimo periodo del terzo paragrafo, dal titolo “Le varie  normative che occorre conoscere”), avrebbe dovuto installare, contestualmente, cinque (5) apparecchi di cui all’art.110, comma 7, lett. a)  e  c).

La polizia municipale dovrà, inoltre, redigere :

  • verbale di ispezione ai sensi dell’art.13 della L. 689/81;
  • comunicazione alla Direzione dell’ufficio comunale competente, allegando copia dei verbali;
  • comunicazione all’Ufficio Territoriale competente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, allegando copia dei verbali.

[1] Si tratta di quegli apparecchi elettromeccanici costituiti da una specie di cabina amovibile con rotelle delimitata, nelle estremità, da struttura in metallo raffigurante immagini di fantasia e nella parte intermedia da pareti trasparenti in modo da rendere visibili i vari tipi di oggetti ivi collocati quali giocattoli, dai pupazzi di peluche alle macchinine, gli orologi di modesto valore, ecc. Al suo interno, nella parte superiore dell’apparecchio si trova un sostegno verticale collegato ad un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio; tale dispositivo manovrato dall’esterno cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo: il giocatore deve essere abile ad afferrare e gettare in un’apertura comunicante con l’esterno l’oggetto. Nella parte frontale dell’apparecchio, dove sono raffigurate immagini di fantasia, si vede la struttura sporgente dalla quale sarà possibile la fuoriuscita dell’oggetto eventualmente afferrato con l’artiglio grazie all’abilità del giocatore e al di sotto, a poca distanza dal piano di appoggio del modello, lo sportellino da cui il gestore dovrà prelevare le monete metalliche introdotte dai giocatori.

[2] Si tratta di semplici videogiochi provvisti di monitor, dove il giocatore, dimostrando tutta la sua abilità mentale e fisica, interagisce con le immagini proiettate sullo schermo azionando apposite manopole. Ce ne sono di tantissimi tipi : da quelli con la doppia postazione dove viene simulata una gara di formula uno a quelli dove il giocatore si diletta in una prova con l’acqua scooter, altri simulano percorsi ad ostacoli o gare sportive.

[3] Ai sensi del comma 1-bis dell’art.48 (Attività non soggette a requisiti comunali) della L.R.Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio”, per poter svolgere un’attività del genere la superficie utilizzata per lo svolgimento dell’attività prevalente di “sala da gioco” deve essere pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

[4] La superficie di somministrazione è costituita da due stanze comunicanti, rispettivamente di mq. 28, quella posta immediatamente dopo l’ingresso dei locali del bar  e  di mq. 26 subito oltre la prima.

[5] Ciò in difformità a quanto prescritto al punto 1 poiché l’attività di somministrazione, così pubblicizzata, pare autonoma rispetto all’attività di gioco.

[6] E non come dagli atti presentati al SUAP un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi congiuntamente ad attività prevalente di sala giochi.

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