
I portatori di Handicap con invalidità pari o superiore all’ 80 % non sono più tenuti a sostenere la prova selettiva, se prevista per i concorsi pubblici e per l’abilitazione all’ esercizio della professione.
La modifica all’articolo 20 della legge 104/1992 è stata introdotta dal comma 9 del D.L. 90 del 24/06/2014 (Misure urgenti per l’efficienza della p.a. e per il sostegno dell’occupazione) aggiungendo l’articolo 2 bis
Art. 20 legge 104/1992 (Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.



