Premessa
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in data 8 giugno 2026, ha sottoscritto il nuovo Decreto Autovelox, destinato a disciplinare in maniera organica l’intero procedimento tecnico-amministrativo relativo ai dispositivi e ai sistemi utilizzati dagli organi di polizia stradale per l’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall’articolo 142 del Codice della strada.
In gazzetta ufficiale n. 159 dell’ 11 Luglio 2026 il provvedimento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, pertanto, dal 12 Luglio 2026 comincerà a produrre i suoi effetti giuridici. L’efficacia del decreto decorrerà quindi, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni finali contenute nell’articolo 7 del provvedimento.
Il nuovo Decreto Autovelox rappresenta un intervento normativo di particolare rilevanza poiché supera il precedente sistema fondato prevalentemente sull’approvazione dei prototipi, introducendo una disciplina più articolata basata sull’omologazione dei dispositivi, sulla verifica della conformità tecnica, sulla tracciabilità delle caratteristiche costruttive e software, nonché su un sistema strutturato di controlli iniziali e periodici.
Il decreto è composto da 7 articoli e 2 allegati tecnici, nei quali vengono disciplinati:
- le procedure di omologazione dei dispositivi e dei sistemi di rilevazione della velocità;
- le caratteristiche tecniche che devono possedere gli strumenti;
- le modalità di deposito del prototipo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le procedure di taratura iniziale e periodica;
- le verifiche funzionali;
- i controlli di conformità dei dispositivi prodotti e commercializzati;
- il regime transitorio per gli apparecchi già approvati o installati;
- il superamento della precedente disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282.
L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di garantire un sistema di rilevazione della velocità caratterizzato da maggiore uniformità tecnica, affidabilità metrologica e certezza giuridica degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia stradale.
- Il quadro normativo di riferimento: l’articolo 45 del Codice della strada e l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione
Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto del Decreto Autovelox 2026 è necessario richiamare il quadro normativo generale che disciplina gli strumenti utilizzati per il controllo automatico delle violazioni al Codice della strada.
Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, il quale stabilisce che:
“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.
La norma prosegue prevedendo che:
“Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica”.
Dal contenuto della disposizione emerge un principio fondamentale: gli strumenti destinati all’accertamento automatico delle violazioni del Codice della strada non possono essere utilizzati liberamente, ma devono essere sottoposti a un procedimento amministrativo e tecnico finalizzato a verificare la loro affidabilità.
Il legislatore distingue quindi due fondamentali momenti:
- l’approvazione o l’omologazione del dispositivo, finalizzata a verificare che il modello progettuale rispetti le caratteristiche tecniche richieste;
- le verifiche periodiche di funzionalità e taratura, necessarie affinché ogni singolo apparecchio continui a fornire misurazioni attendibili nel corso della sua vita operativa.
La disciplina attuativa dell’articolo 45 del Codice della strada è contenuta nell’articolo 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Tale disposizione disciplina il procedimento amministrativo relativo all’approvazione e all’omologazione dei dispositivi, prevedendo che il produttore debba presentare al Ministero competente la documentazione tecnica necessaria alla valutazione del dispositivo.
Il Decreto Autovelox 2026 interviene proprio su questo procedimento, modificando profondamente l’approccio precedente e introducendo un sistema nel quale il controllo tecnico non riguarda soltanto il prototipo fisico, ma l’intero sistema composto da componenti hardware, software e procedure operative.
- Il principio dell’affidabilità della misurazione: il ruolo della Corte costituzionale e della giurisprudenza
La disciplina degli autovelox deve essere letta anche alla luce del principio secondo cui ogni accertamento effettuato mediante strumenti automatici deve garantire l’attendibilità della misurazione.
Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La Corte ha evidenziato che gli strumenti elettronici utilizzati per accertare violazioni amministrative devono essere sottoposti a controlli idonei a garantire che il dato rilevato sia effettivamente attendibile.
Il principio espresso dalla Corte costituzionale ha successivamente trovato applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha più volte ribadito come la pubblica amministrazione debba dimostrare, in caso di contestazione, la regolarità delle verifiche tecniche dello strumento utilizzato.
Il nuovo Decreto Autovelox 2026 si inserisce quindi in questo percorso normativo e giurisprudenziale, trasformando principi già affermati dalla giurisprudenza in una disciplina tecnica dettagliata.
- Dal precedente sistema di approvazione al nuovo modello di omologazione: cosa cambia
La principale innovazione introdotta dal Decreto Autovelox 2026 riguarda il superamento del precedente sistema fondato sull’approvazione dei prototipi disciplinata dal Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282.
Nel sistema precedente il procedimento era prevalentemente orientato alla verifica della conformità del modello presentato dal produttore rispetto alle caratteristiche tecniche previste.
Il nuovo decreto introduce invece un procedimento di omologazione, caratterizzato da una verifica più approfondita che comprende:
- la configurazione hardware del dispositivo;
- i moduli che concorrono alla misurazione della velocità;
- il software integrato necessario alla gestione del sistema;
- le modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati;
- la documentazione relativa alla taratura;
- le procedure di verifica funzionale.
La differenza sostanziale consiste nel fatto che l’oggetto della valutazione ministeriale non è più soltanto il dispositivo inteso come apparecchiatura elettronica, ma il sistema complessivo di accertamento, comprensivo delle componenti tecnologiche e delle procedure che consentono di trasformare un evento fisico (la velocità del veicolo) in un dato utilizzabile ai fini sanzionatori.
- La nuova procedura di omologazione: il deposito del prototipo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Decreto Autovelox 2026 introduce un nuovo modello procedurale fondato sull’omologazione del prototipo, ponendo al centro della valutazione ministeriale non soltanto la singola apparecchiatura, ma l’intero sistema tecnologico destinato all’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.
Secondo quanto previsto dal decreto, il produttore del dispositivo o del sistema di rilevazione automatica della velocità deve depositare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il prototipo dell’apparecchiatura e presentare contestualmente la richiesta di omologazione ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.
La procedura di omologazione ha lo scopo di verificare che il dispositivo sia conforme ai requisiti tecnici stabiliti dall’Allegato A del Decreto Autovelox 2026, il quale costituisce il riferimento tecnico fondamentale per la valutazione delle apparecchiature.
L’omologazione rappresenta quindi un procedimento amministrativo complesso nel quale il Ministero verifica:
- la conformità tecnica del prototipo;
- la correttezza dei sistemi di misurazione;
- l’affidabilità del software integrato;
- la precisione della rilevazione della velocità;
- la capacità del sistema di associare correttamente la velocità rilevata al veicolo responsabile della violazione;
- la corretta acquisizione delle immagini e dei dati necessari all’accertamento.
Il nuovo modello supera pertanto una concezione meramente autorizzativa dello strumento, introducendo un sistema nel quale l’affidabilità dell’accertamento deve essere dimostrata attraverso una serie articolata di verifiche tecniche.
- L’Allegato A: requisiti tecnici e documentazione necessaria per l’omologazione
L’Allegato A del Decreto Autovelox 2026 rappresenta il cuore tecnico della nuova disciplina.
Esso disciplina nel dettaglio:
- le modalità di presentazione della domanda di omologazione;
- le caratteristiche del prototipo;
- la documentazione tecnica da depositare;
- le procedure di verifica;
- i requisiti di taratura e funzionalità.
Uno degli aspetti più innovativi riguarda la definizione del concetto di configurazione invariabile del prototipo.
Il produttore deve infatti depositare presso il Ministero un esemplare rappresentativo del dispositivo nella configurazione destinata alla produzione.
Questo principio assume particolare rilevanza perché impedisce modifiche sostanziali al dispositivo successivamente all’omologazione senza una preventiva verifica da parte dell’autorità competente.
Qualora il sistema sia composto da più moduli identici, il decreto prevede che possa essere depositato anche un solo modulo rappresentativo, purché tutti gli esemplari prodotti siano conformi al modello omologato.
Insieme al prototipo deve essere depositato anche il software integrato gestionale, con esclusione dell’interfaccia destinata all’operatore.
Tale previsione costituisce una delle principali novità rispetto al passato.
Il software, infatti, assume un ruolo determinante nei moderni sistemi di rilevazione della velocità, poiché attraverso algoritmi e procedure informatiche vengono:
- elaborati i dati acquisiti dai sensori;
- determinata la velocità del veicolo;
- associato il dato rilevato alla targa;
- classificati i veicoli;
- generate le informazioni necessarie alla verbalizzazione.
Il decreto riconosce quindi che l’affidabilità dell’accertamento non dipende esclusivamente dalla componente elettronica o meccanica del dispositivo, ma anche dalla correttezza del trattamento informatico dei dati.
- La documentazione tecnica e amministrativa da depositare
Il produttore, unitamente al prototipo, deve presentare una documentazione tecnica e amministrativa completa, finalizzata a consentire al Ministero una valutazione approfondita del dispositivo.
La documentazione deve comprendere:
- Manuale di uso e manutenzione
Il manuale costituisce il documento operativo fondamentale per l’utilizzatore.
Esso deve contenere le informazioni relative:
- all’installazione del dispositivo;
- alle condizioni operative;
- alle procedure di manutenzione;
- alle modalità di controllo;
- alle eventuali limitazioni di utilizzo.
La presenza di un manuale dettagliato consente di garantire uniformità nell’impiego dello strumento da parte degli organi di polizia stradale.
- Componenti rilevanti ai fini della misurazione
Il decreto distingue tra componenti che incidono direttamente sulla misurazione della velocità e componenti che svolgono funzioni complementari.
Tra le parti rilevanti rientrano:
- sensori radar;
- sensori laser;
- spire magnetiche;
- telecamere stereoscopiche;
- moduli software per il calcolo della velocità;
- telecamere OCR, quando utilizzate per la rilevazione della velocità media.
Questi elementi sono considerati fondamentali perché incidono direttamente sulla determinazione del dato velocità.
Ogni variazione significativa di tali componenti potrebbe modificare le caratteristiche del sistema e richiedere una nuova valutazione tecnica.
- Componenti non rilevanti ai fini della misurazione
Il decreto individua anche componenti che, pur facendo parte del sistema, non incidono direttamente sulla misurazione.
Tra questi:
- telecamera OCR utilizzata esclusivamente per la lettura della targa;
- telecamera di contesto;
- illuminatore;
- sensore classificatore;
- custodia protettiva.
La distinzione è importante perché consente di individuare quali modifiche tecniche possano incidere sull’omologazione e quali invece abbiano natura esclusivamente accessoria.
- Documentazione relativa alla taratura e alla verifica della funzionalità
Il produttore deve inoltre depositare:
- la documentazione relativa alle procedure di taratura;
- i certificati e i risultati delle verifiche effettuate;
- la documentazione relativa alle prove funzionali.
La finalità è quella di garantire che ogni apparecchiatura immessa sul mercato possa essere sottoposta successivamente ai controlli previsti dal decreto.
- Le verifiche durante il procedimento di omologazione
Durante la procedura di omologazione devono essere effettuate specifiche verifiche tecniche finalizzate ad accertare l’affidabilità del sistema.
Il decreto individua due principali categorie di controlli:
- verifica della taratura;
- verifica della funzionalità.
7.1 La verifica della taratura
La taratura rappresenta il procedimento attraverso il quale viene determinato il rapporto tra il valore rilevato dallo strumento e il valore di riferimento.
Il decreto definisce la taratura come:
“l’insieme delle operazioni che associa ad ogni grandezza da misurare un risultato di misura e una relativa incertezza associata, al fine di verificare che l’errore di misura del dispositivo o sistema rispetti i requisiti stabiliti”.
In termini pratici, la taratura consente di verificare che lo strumento misuri correttamente la velocità del veicolo entro i limiti di errore ammessi.
L’obiettivo è quindi quello di assicurare che il dato utilizzato per contestare la violazione amministrativa sia tecnicamente affidabile.
7.2 La verifica della funzionalità
La verifica funzionale ha invece una finalità diversa rispetto alla taratura.
Essa non verifica soltanto la precisione della misura, ma accerta che il sistema nel suo complesso operi correttamente.
In particolare deve essere verificato che il dispositivo sia in grado di:
- associare correttamente la velocità al veicolo transitato;
- acquisire correttamente le immagini;
- classificare i veicoli almeno per macro-categorie;
- riconoscere correttamente le targhe.
Durante la fase di omologazione tali prove vengono effettuate dal produttore sotto la supervisione e validazione di un soggetto terzo.
Sono ammessi:
- università;
- organi di polizia stradale;
- laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- enti di certificazione secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17021.
Questa previsione costituisce un’importante garanzia di imparzialità, poiché evita che la valutazione tecnica sia rimessa esclusivamente al produttore del dispositivo.
- La taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità: disciplina iniziale e periodica
Uno degli aspetti di maggiore rilievo introdotti dal Decreto Autovelox 2026 riguarda la disciplina della taratura dei dispositivi e dei sistemi di rilevazione della velocità, materia che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico.
Come già evidenziato, l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada stabilisce espressamente che per i dispositivi aventi funzione metrologica permane l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha evidenziato come la misurazione effettuata attraverso strumenti elettronici debba essere accompagnata da controlli idonei a garantirne la precisione e l’affidabilità nel tempo.
Il Decreto Autovelox 2026 recepisce tale impostazione e introduce una disciplina organica distinguendo tra:
- taratura iniziale, necessaria prima della messa in servizio del dispositivo;
- taratura periodica, necessaria durante tutta la vita operativa dell’apparecchiatura.
La finalità è garantire che ogni singolo esemplare utilizzato dagli organi di polizia stradale mantenga nel tempo le caratteristiche metrologiche proprie del modello omologato.
8.1 La taratura iniziale prima dell’utilizzo operativo
Il decreto stabilisce che ogni esemplare del dispositivo o sistema deve essere sottoposto a taratura iniziale prima della messa in esercizio.
Questo significa che non è sufficiente che il modello sia stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’omologazione riguarda infatti il prototipo, mentre la taratura iniziale riguarda il singolo apparecchio concretamente destinato all’utilizzo operativo.
Tale distinzione assume particolare importanza perché consente di garantire che ogni esemplare prodotto rispetti effettivamente le caratteristiche tecniche del modello omologato.
La taratura iniziale deve verificare:
- la correttezza della misurazione della velocità;
- il rispetto degli errori massimi ammessi;
- la corrispondenza dello strumento ai requisiti tecnici previsti;
- la corretta configurazione del dispositivo.
Solo dopo l’esito positivo della taratura iniziale l’apparecchio può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada.
8.2 La taratura periodica annuale
Il Decreto Autovelox 2026 stabilisce inoltre che la taratura abbia validità annuale.
Pertanto, ogni dispositivo deve essere sottoposto a una verifica periodica con cadenza annuale.
La ratio della disposizione è evidente: uno strumento di misurazione, anche se inizialmente preciso, può nel tempo subire alterazioni dovute a:
- usura dei componenti;
- condizioni ambientali;
- interventi manutentivi;
- modifiche hardware o software;
- condizioni di installazione.
La taratura periodica costituisce quindi una garanzia permanente di affidabilità.
In caso di mancata effettuazione della verifica periodica entro il termine previsto, il dispositivo deve essere posto fuori servizio.
L’utilizzo dello strumento potrà riprendere esclusivamente dopo l’esecuzione della taratura con esito positivo.
8.3 Conseguenze dell’esito negativo della taratura
Il comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Autovelox 2026 prevede espressamente che, in caso di esito negativo della taratura iniziale o periodica, il dispositivo non possa essere utilizzato fino al superamento di una nuova verifica.
La disposizione assume particolare rilevanza perché introduce un principio di immediata sospensione dell’efficacia operativa dello strumento.
Pertanto:
- un dispositivo non tarato;
- un dispositivo con taratura scaduta;
- un dispositivo che non abbia superato positivamente la verifica;
non può essere utilizzato per effettuare accertamenti validi ai fini sanzionatori.
8.4 Il ruolo dei Laboratori di Taratura (LAT)
Una delle principali innovazioni del Decreto Autovelox 2026 riguarda l’individuazione del soggetto competente ad effettuare le tarature.
La taratura iniziale e quella periodica devono essere eseguite da un Laboratorio di Taratura (LAT) operante in conformità ai requisiti della norma:
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.
Il laboratorio deve essere accreditato:
- da ACCREDIA;
- oppure da altro organismo nazionale di accreditamento firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
L’accreditamento rappresenta una garanzia di competenza tecnica, imparzialità e affidabilità delle procedure adottate.
Il decreto stabilisce inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosce certificati e rapporti di taratura redatti:
- in lingua italiana;
- in lingua inglese.
Per documentazione redatta in altre lingue è necessaria una traduzione giurata.
8.5 Requisiti tecnici degli strumenti utilizzati per la taratura
Il decreto stabilisce anche i requisiti degli strumenti utilizzati dai laboratori per effettuare le verifiche.
La strumentazione di riferimento deve garantire un’incertezza estesa non superiore a:
- 0,5 km/h per velocità inferiori a 100 km/h;
- 0,5% del valore misurato per velocità superiori a 100 km/h.
Tali parametri rappresentano un elemento essenziale perché consentono di garantire che la verifica dello strumento venga effettuata mediante apparecchiature aventi un livello di precisione adeguato.
8.6 Nuova taratura iniziale dopo tre anni dall’ultima verifica positiva
Una particolare previsione riguarda il caso in cui la taratura periodica venga effettuata oltre un determinato periodo temporale.
Il decreto stabilisce che, qualora siano trascorsi tre anni dall’ultima taratura con esito positivo, il dispositivo debba essere sottoposto nuovamente a una procedura di taratura iniziale.
La previsione mira ad evitare che apparecchi rimasti inutilizzati o sottoposti a periodi prolungati senza controllo possano essere rimessi in servizio sulla base di verifiche ormai risalenti nel tempo.
Al termine della verifica positiva il Laboratorio di Taratura rilascia un apposito:
certificato di taratura,
documento che attesta la conformità metrologica dello strumento.
- Le verifiche di funzionalità: differenza rispetto alla taratura
Il Decreto Autovelox 2026 introduce una distinzione fondamentale tra:
- taratura, finalizzata alla verifica dell’accuratezza della misura;
- verifica di funzionalità, finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell’intero sistema.
Si tratta di due controlli diversi ma complementari.
Un dispositivo potrebbe infatti risultare correttamente tarato sotto il profilo metrologico, ma presentare problemi nella gestione dell’evento rilevato, ad esempio:
- errata associazione tra velocità e veicolo;
- mancato riconoscimento della targa;
- errata acquisizione dell’immagine;
- classificazione non corretta del veicolo.
Per tale motivo il nuovo decreto attribuisce alla verifica funzionale un ruolo autonomo.
9.1 Le prove funzionali durante l’omologazione
Durante la fase di omologazione il produttore deve effettuare una sperimentazione finalizzata a verificare il comportamento del dispositivo nelle diverse condizioni operative.
La sperimentazione deve comprendere transiti casuali effettuati:
- nelle diverse fasce orarie della giornata;
- durante l’alba;
- nelle ore centrali;
- al tramonto;
- durante il periodo notturno.
Le prove devono inoltre considerare diverse condizioni atmosferiche:
- giornate serene;
- giornate soleggiate;
- giornate nuvolose;
- giornate piovose,
compatibilmente con le caratteristiche tecniche del dispositivo.
Questa previsione rappresenta un importante elemento di novità rispetto alla disciplina precedente, perché impone una valutazione dell’effettivo comportamento dello strumento nelle condizioni reali di utilizzo.
9.2 Validazione da parte di soggetti terzi
Le prove funzionali effettuate dal produttore devono essere validate da un soggetto terzo individuato dal decreto.
Sono ammessi:
- università;
- organi di polizia stradale;
- laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- enti di certificazione secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17021.
La presenza di un soggetto indipendente ha la funzione di garantire che le prove non siano esclusivamente autodichiarate dal produttore, ma sottoposte a una verifica esterna.
9.3 Le verifiche funzionali dopo l’omologazione
Una volta omologato il dispositivo, l’organo di polizia utilizzatore deve effettuare ulteriori verifiche funzionali.
Tali verifiche devono essere eseguite:
- successivamente alla taratura iniziale;
- successivamente alla taratura periodica;
- comunque prima del primo utilizzo operativo successivo alla verifica metrologica.
L’obiettivo è accertare che il singolo apparecchio installato sul territorio mantenga le caratteristiche del sistema omologato.
- I controlli di conformità dei dispositivi e dei sistemi di rilevazione della velocità
L’articolo 5 del Decreto Autovelox 2026 disciplina una fase particolarmente importante del nuovo sistema: il controllo di conformità dei dispositivi e dei sistemi prodotti rispetto al prototipo omologato.
Tale attività trova il proprio fondamento nell’articolo 192, comma 8, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, il quale prevede che il produttore sia responsabile della conformità dei prodotti immessi sul mercato rispetto al modello sottoposto alla procedura di approvazione o omologazione.
Il principio alla base della norma è quello della continuità della conformità tecnica.
L’omologazione, infatti, certifica la validità del prototipo presentato dal produttore, ma non esaurisce il controllo sull’intero ciclo produttivo.
È necessario garantire che ogni dispositivo successivamente realizzato:
- mantenga le medesime caratteristiche tecniche del modello omologato;
- utilizzi componenti conformi;
- rispetti le specifiche hardware e software depositate presso il Ministero;
- garantisca lo stesso livello di affidabilità del prototipo originariamente verificato.
Il nuovo decreto rafforza quindi il sistema dei controlli introducendo verifiche affidate a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuati mediante apposito decreto direttoriale.
10.1 Le due tipologie di controllo previste dal decreto
Il Decreto Autovelox 2026 individua due differenti modalità di controllo della conformità.
- A) Controlli sul sistema produttivo
La prima tipologia riguarda il processo produttivo del fabbricante.
Questa verifica assume particolare rilievo nei confronti dei produttori che non dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità conforme alla norma:
UNI EN ISO 9001.
In tale ipotesi il controllo è finalizzato ad accertare che il processo produttivo sia organizzato in modo tale da garantire la costanza delle caratteristiche tecniche del prodotto.
L’organismo incaricato verifica quindi:
- le procedure interne adottate dal produttore;
- i controlli effettuati durante la produzione;
- la gestione delle componenti;
- la tracciabilità degli interventi;
- la corrispondenza dei prodotti realizzati rispetto al modello omologato.
La finalità è evitare che dispositivi apparentemente identici possano presentare caratteristiche differenti rispetto al prototipo approvato dal Ministero.
- B) Controlli sui dispositivi prodotti
La seconda tipologia riguarda direttamente gli apparecchi realizzati.
In questo caso la verifica consiste nel controllo dei dispositivi per accertare che ogni apparecchiatura corrisponda effettivamente al modello omologato.
Le verifiche possono essere effettuate:
- presso gli stabilimenti del produttore;
- presso la rete di distribuzione;
- presso i rivenditori;
- su dispositivi già installati e funzionanti sul territorio.
Questa previsione costituisce una significativa innovazione perché consente un controllo anche nella fase successiva alla commercializzazione e all’installazione del dispositivo.
Il sistema non si limita quindi alla fase industriale, ma accompagna il prodotto durante l’intero ciclo di vita operativo.
10.2 Frequenza dei controlli e rapporto con la certificazione ISO 9001
Il Decreto Autovelox 2026 introduce un collegamento diretto tra sistema di qualità aziendale e frequenza dei controlli.
La disciplina prevede:
- per i produttori in possesso della certificazione ISO 9001, controlli di conformità con frequenza triennale;
- per i produttori privi della certificazione ISO 9001, controlli annuali.
La scelta normativa risponde al principio secondo cui un sistema produttivo dotato di procedure certificate offre maggiori garanzie di controllo interno.
La certificazione ISO 9001, infatti, non certifica direttamente il singolo autovelox, ma attesta che l’azienda dispone di un sistema organizzativo finalizzato al controllo della qualità dei processi produttivi.
10.3 Modalità di campionamento dei dispositivi
I controlli devono essere effettuati attraverso una selezione casuale dei dispositivi prodotti.
Il decreto stabilisce che le verifiche devono riguardare:
- almeno due campioni di prodotto;
- comunque non meno del 5% dei dispositivi prodotti nell’anno precedente.
La scelta casuale del campione è essenziale per garantire l’effettività del controllo, evitando che il produttore possa selezionare preventivamente apparecchiature particolarmente curate o rappresentative.
I costi relativi alle verifiche sono posti a carico del produttore.
10.4 Il controllo diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il decreto attribuisce inoltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di effettuare direttamente verifiche di conformità.
Anche in questo caso le spese sono poste a carico del produttore.
Questa previsione rafforza il ruolo di vigilanza del Ministero, che non si limita alla fase iniziale di omologazione, ma mantiene un potere di controllo sull’intera filiera produttiva.
- L’obbligo della certificazione ISO 9001 per le nuove omologazioni
Una delle novità più significative introdotte dal Decreto Autovelox 2026 riguarda il requisito della certificazione di qualità per ottenere l’autorizzazione alla produzione in serie.
Per i nuovi dispositivi il produttore dovrà essere in possesso della certificazione:
UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità.
La norma internazionale definisce i requisiti che un’organizzazione deve possedere per garantire processi produttivi controllati e orientati al miglioramento continuo.
L’introduzione di tale requisito rappresenta un cambiamento importante rispetto alla disciplina precedente.
In passato l’attenzione era prevalentemente concentrata sulle caratteristiche tecniche del prototipo.
Con il nuovo decreto viene invece attribuita rilevanza anche alla capacità organizzativa del produttore di mantenere costanti nel tempo tali caratteristiche.
Il legislatore introduce quindi un principio fondamentale:
non è sufficiente che il prototipo sia tecnicamente valido; il produttore deve dimostrare di possedere un sistema idoneo a realizzare dispositivi sempre conformi al modello omologato.
- I dispositivi già in uso: continuità operativa e adeguamento alla nuova disciplina
Uno degli aspetti più delicati del Decreto Autovelox 2026 riguarda la sorte degli apparecchi già presenti sulle strade italiane.
Il legislatore ha previsto un sistema transitorio finalizzato a evitare che il passaggio alla nuova disciplina determini l’immediata inutilizzabilità dei dispositivi già installati.
La ratio della norma è duplice:
- garantire la continuità degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia stradale;
- assicurare progressivamente l’adeguamento degli strumenti ai nuovi standard tecnici.
Per gli autovelox già utilizzati non viene richiesta una nuova procedura completa di omologazione qualora siano già riconducibili a modelli precedentemente approvati e conformi ai requisiti tecnici previsti.
Tuttavia devono essere garantiti:
- la corrispondenza al prototipo approvato;
- la validità della taratura iniziale o periodica;
- l’esecuzione delle verifiche funzionali previste.
- Il regime transitorio dell’articolo 6: dal vecchio sistema al nuovo modello di omologazione
L’articolo 6 del Decreto Autovelox 2026 disciplina il passaggio dalla precedente disciplina al nuovo sistema.
La finalità principale è evitare una situazione di vuoto normativo e garantire una transizione graduale.
13.1 Dispositivi approvati secondo il D.M. 13 giugno 2017, n. 282
Il comma 1 stabilisce che i dispositivi i cui prototipi sono stati approvati secondo il Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 e inseriti nell’Allegato B del nuovo decreto sono considerati automaticamente omologati ai fini della nuova disciplina.
Si tratta di una disposizione di particolare importanza perché evita che apparecchi già autorizzati debbano essere sottoposti nuovamente a un procedimento completo di omologazione.
La condizione necessaria è che tali dispositivi risultino conformi ai requisiti tecnici previsti dall’Allegato A.
13.2 Dispositivi approvati ma non ancora installati
Per i dispositivi già approvati ma non ancora messi in servizio, il decreto stabilisce che prima dell’utilizzo operativo debbano essere applicate le nuove disposizioni relative a:
- taratura iniziale;
- verifica funzionale.
In questo modo anche gli apparecchi non ancora utilizzati devono rispettare il nuovo standard tecnico prima di entrare nel sistema di accertamento.
13.3 Aggiornamento della targhetta identificativa
Il decreto introduce inoltre un adempimento amministrativo relativo alla targhetta identificativa.
Alla prima taratura utile dovranno essere riportati anche gli estremi del nuovo decreto.
La finalità è garantire la tracciabilità normativa dell’apparecchiatura e consentire una immediata identificazione del regime giuridico applicabile.
- Il completamento del passaggio al nuovo sistema di omologazione: i prototipi approvati prima del Decreto Autovelox 2026
L’articolo 6 del Decreto Autovelox 2026 disciplina anche la posizione dei dispositivi il cui procedimento amministrativo si è sviluppato secondo la precedente disciplina, prevedendo un meccanismo di adeguamento finalizzato a consentire il passaggio ordinato dal sistema dell’approvazione a quello dell’omologazione.
La disposizione assume particolare rilievo perché negli anni precedenti numerosi dispositivi di rilevazione della velocità sono stati immessi sul mercato sulla base delle procedure previste dal Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 e, ancora prima, secondo le disposizioni tecniche adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il legislatore ha quindi scelto di non determinare una cesura immediata tra vecchio e nuovo sistema, ma di prevedere un percorso di conversione amministrativa e tecnica.
14.1 La possibilità di ottenere l’omologazione secondo la nuova disciplina
Per i prototipi approvati anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Autovelox 2026, il produttore può richiedere l’omologazione secondo il nuovo regime.
A tal fine il produttore può procedere attraverso due modalità:
- A) Presentazione della documentazione già disponibile
Il produttore può presentare la documentazione tecnica già in possesso del Ministero, dimostrando che il dispositivo rispetta i nuovi requisiti previsti dal Decreto Autovelox 2026.
In particolare dovrà essere dimostrata:
- la conformità tecnica del dispositivo;
- la corrispondenza alle caratteristiche dell’Allegato A;
- la disponibilità delle procedure di verifica;
- la presenza della documentazione relativa alla taratura.
- B) Integrazione della documentazione originaria
Qualora la documentazione precedentemente depositata non sia sufficiente, il produttore può integrarla con gli elementi richiesti dalla nuova disciplina.
Questa soluzione consente di evitare la ripetizione di procedimenti già svolti quando le informazioni tecniche disponibili siano comunque idonee a dimostrare la conformità del sistema.
Il decreto prevede inoltre che, per i sistemi di rilevazione della velocità media, non sia necessario ripetere la sperimentazione su strada qualora essa sia già stata effettuata nell’ambito della precedente procedura.
Tale previsione risponde a un principio di economicità dell’azione amministrativa, evitando duplicazioni di attività tecniche già svolte e validate.
14.2 Il termine per la decisione del Ministero
Il Decreto Autovelox 2026 stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti debba pronunciarsi sulla richiesta di omologazione entro 60 giorni.
Tale termine assume una funzione importante sotto il profilo della certezza dei procedimenti amministrativi, garantendo ai produttori tempi definiti per la conclusione dell’istruttoria.
Naturalmente il termine presuppone che la documentazione presentata sia completa e consenta una valutazione tecnica da parte degli uffici competenti.
- L’adeguamento degli autovelox già operativi: taratura e verifiche funzionali periodiche
Un ulteriore aspetto disciplinato dall’articolo 6 riguarda gli apparecchi già installati e utilizzati dagli organi di polizia stradale.
Il decreto stabilisce che i nuovi obblighi relativi alla:
- taratura periodica;
- verifica funzionale periodica;
non devono essere applicati immediatamente in modo generalizzato, ma decorrono dalla scadenza del certificato di taratura già posseduto dal dispositivo.
Questa scelta normativa evita una duplicazione degli adempimenti e consente una transizione graduale.
In altri termini, un dispositivo già dotato di certificazione valida non deve essere immediatamente sottoposto a una nuova verifica soltanto per effetto dell’entrata in vigore del decreto.
L’adeguamento avverrà progressivamente secondo la naturale scadenza dei certificati già rilasciati.
- Le domande amministrative pendenti alla data di entrata in vigore del decreto
Il Decreto Autovelox 2026 disciplina anche la sorte dei procedimenti amministrativi già avviati e non ancora conclusi.
I commi 6 e 7 dell’articolo 6 prevedono che:
- le domande di approvazione ancora pendenti siano automaticamente considerate domande di omologazione;
- le richieste di estensione dell’approvazione siano trasformate in richieste di estensione dell’omologazione.
Si tratta di una disposizione di particolare importanza perché evita che i produttori siano costretti a ripresentare integralmente la documentazione già depositata.
Il legislatore applica quindi un principio di continuità amministrativa, adattando i procedimenti già avviati alla nuova disciplina.
- Il definitivo superamento del sistema dell’approvazione
Il comma 8 dell’articolo 6 rappresenta il punto di svolta del nuovo sistema.
Dalla data di entrata in vigore del Decreto Autovelox 2026 non sarà più possibile presentare nuove richieste di approvazione dei prototipi.
Da quel momento l’unica procedura ammessa sarà quella dell’omologazione.
Questo passaggio segna il definitivo superamento del modello precedente.
Il nuovo sistema attribuisce quindi all’omologazione il ruolo di:
- requisito tecnico necessario per l’immissione sul mercato;
- garanzia della conformità del prodotto;
- presupposto per l’utilizzo operativo del dispositivo.
- L’articolo 7: abrogazione del Decreto Ministeriale 13 giugno 2017, n. 282
L’articolo 7 del Decreto Autovelox 2026 disciplina l’abrogazione della precedente normativa e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il comma 1 stabilisce l’abrogazione del:
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017, n. 282.
Tale decreto aveva rappresentato il principale riferimento normativo per l’approvazione dei prototipi dei dispositivi di rilevazione della velocità.
Con il nuovo provvedimento viene quindi superato il precedente sistema fondato sull’approvazione, sostituito da un modello basato sull’omologazione.
18.1 La sopravvivenza temporanea di alcune disposizioni del D.M. 282/2017
L’abrogazione del decreto del 2017 non determina tuttavia una cessazione immediata di tutte le sue disposizioni.
Il Decreto Autovelox 2026 prevede infatti un periodo transitorio durante il quale continuano ad applicarsi:
- il Capo 7 dell’Allegato del D.M. 282/2017;
- le disposizioni relative alle tarature periodiche.
La finalità è evitare un vuoto normativo.
Durante la fase di transizione, infatti, alcune regole tecniche precedenti continuano ad avere efficacia fino alla completa sostituzione con il nuovo sistema.
18.2 La cessazione definitiva della disciplina precedente
Il decreto stabilisce che le disposizioni del precedente sistema relative alle tarature periodiche cessino definitivamente dopo un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
Trascorso tale periodo transitorio, tutte le verifiche dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le nuove procedure previste dall’Allegato A.
Si realizza così il completo passaggio al nuovo modello:
- omologazione;
- taratura iniziale;
- taratura periodica;
- verifica funzionale;
- controllo di conformità.
- L’entrata in vigore del Decreto Autovelox 2026
L’ultima disposizione dell’articolo 7 riguarda l’efficacia temporale del decreto.
Il provvedimento entra in vigore:
il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essendo stato pubblicato quindi nella gazzetta n.159 del 11/07/2026 entrerà in vigore dal 12/07/2026.
Non viene quindi previsto un periodo ulteriore di vacatio legis.
Dal momento dell’entrata in vigore inizieranno ad applicarsi:
- le nuove procedure di omologazione;
- le nuove regole tecniche;
- gli obblighi di taratura;
- le verifiche funzionali;
- il nuovo sistema dei controlli.
Restano naturalmente ferme le disposizioni transitorie previste dall’articolo 6, finalizzate a garantire un passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime.
- Considerazioni conclusive: un nuovo modello di affidabilità tecnica degli autovelox
Il Decreto Autovelox 2026 rappresenta un intervento normativo destinato a modificare profondamente il sistema italiano di accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.
La principale innovazione consiste nel passaggio da un modello fondato prevalentemente sulla verifica iniziale del prototipo a un sistema nel quale l’intero ciclo di vita del dispositivo viene sottoposto a controllo.
Il nuovo modello si basa su quattro principi fondamentali:
- Omologazione tecnica del sistema
Il dispositivo non viene più valutato soltanto come apparecchiatura elettronica, ma come sistema complesso composto da:
- hardware;
- software;
- procedure operative;
- sistemi di acquisizione e gestione dei dati.
- Continuità dell’affidabilità metrologica
La precisione della misurazione non viene garantita soltanto al momento dell’immissione sul mercato, ma attraverso:
- taratura iniziale;
- taratura annuale;
- controlli periodici.
- Maggiore responsabilizzazione dei produttori
Il produttore non è più chiamato soltanto a realizzare un dispositivo conforme al prototipo, ma deve garantire:
- qualità del processo produttivo;
- controllo della produzione;
- tracciabilità delle componenti;
- mantenimento delle caratteristiche omologate.
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