La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 11 marzo 2026, n. 5477, interviene su una questione da anni al centro del contenzioso nel comparto degli enti locali: il diritto del dipendente alla corresponsione dei buoni pasto. La pronuncia, destinata ad assumere rilievo nomofilattico, offre un ulteriore chiarimento: il buono pasto non costituisce un diritto soggettivo automatico, ma una prestazione eventuale, subordinata alle scelte organizzative e alle disponibilità finanziarie dell’ente.
Il caso trae origine dalla domanda proposta da un dipendente comunale volta ad ottenere l’equivalente economico di centinaia di buoni pasto asseritamente maturati nel corso degli anni. Dopo un primo accoglimento in sede di merito, la Corte d’Appello aveva escluso la fondatezza della pretesa, evidenziando come la contrattazione collettiva non imponesse all’ente un obbligo generalizzato di erogazione. La Suprema Corte ha ora confermato tale impostazione, respingendo definitivamente il ricorso.
La decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 45 del CCNL 14 settembre 2000, che disciplina il servizio mensa e i buoni pasto per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali. La norma, com’è noto, stabilisce che gli enti “possono” istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire buoni pasto, compatibilmente con le risorse disponibili e previo confronto sindacale.
È proprio su quel “possono” che si gioca l’intera vicenda interpretativa. Secondo la Corte, il verbo utilizzato dalle parti collettive non lascia spazio a equivoci: non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà. Non esiste, dunque, alcun diritto del dipendente ad ottenere in ogni caso il servizio mensa o il ticket sostitutivo.
La Cassazione respinge così la tesi, spesso sostenuta in giudizio, secondo cui la contrattazione collettiva avrebbe comunque imposto all’ente di garantire il servizio, lasciando discrezionale soltanto la modalità di erogazione (mensa o buono). Una simile lettura, osserva la Corte, finirebbe per svuotare di significato il riferimento alla compatibilità finanziaria e altererebbe il bilanciamento, chiaramente voluto dalle parti contrattuali, tra le esigenze del personale e i vincoli di bilancio dell’amministrazione.
Il ragionamento si sviluppa lungo una linea coerente: la previsione contrattuale non configura una obbligazione, bensì una possibilità. E tale possibilità è ulteriormente condizionata da due fattori decisivi: l’assetto organizzativo dell’ente e la disponibilità delle risorse. In assenza di tali presupposti, il diritto non nasce affatto. Non si tratta, quindi, di un diritto “condizionato”, ma di una situazione giuridica che resta sul piano della mera aspettativa.
Ne deriva una conseguenza di grande rilievo pratico: il dipendente non può rivendicare il pagamento dei buoni pasto non erogati, né può sostenere l’inadempimento dell’ente, se questo non ha mai istituito il servizio. La Corte chiarisce, infatti, che l’obbligazione sorge solo a valle di una scelta organizzativa e finanziaria dell’amministrazione. In mancanza di tale scelta, non vi è alcuna prestazione dovuta.
Significativo è anche il passaggio in cui la Cassazione esclude la rilevanza del tema dell’onere della prova circa la disponibilità delle risorse finanziarie. Una volta negata l’esistenza di un diritto soggettivo, la questione diventa irrilevante: non essendovi obbligazione, non può configurarsi neppure un inadempimento da giustificare.
La sentenza si inserisce in un orientamento già consolidato, che aveva trovato espressione in precedenti arresti relativi anche ad altri comparti del pubblico impiego.
Il buono pasto non è una componente necessaria del trattamento economico, ma una misura accessoria, la cui introduzione rientra nella discrezionalità dell’ente. Ciò non esonera le amministrazioni da una corretta programmazione e da scelte coerenti, ma esclude che possano essere chiamate a rispondere in giudizio per la mancata attivazione del servizio.
In definitiva, la Cassazione riafferma un principio di fondo del pubblico impiego contrattualizzato: le clausole collettive che subordinano l’erogazione di benefici alla disponibilità di risorse non generano diritti immediatamente esigibili. Il buono pasto, in questa prospettiva, resta uno strumento di organizzazione del lavoro e di welfare aziendale, non una pretesa giuridica del dipendente con la necessita di determinare la regolamentazione dell’erogazione nella contrattazione decetrata.



