Sequestro preventivo in materia alimentare e poteri della polizia municipale: la Cassazione riafferma l’autonomia delle funzioni di polizia giudiziaria.

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La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2026, n. 2278, si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di sequestro preventivo nel settore della sicurezza alimentare e, più in generale, nella delimitazione dei poteri della polizia municipale quali organi di polizia giudiziaria.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo del locale deposito e della cucina-laboratorio di un esercizio di somministrazione, disposto in relazione alla contestazione del reato di cui all’art. 6, comma 3, in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b) e d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e insudiciati

 Il Tribunale del riesame di Palermo aveva confermato il vincolo reale e la difesa aveva articolato tre censure: l’incompetenza della polizia municipale a svolgere il sopralluogo e a procedere al sequestro, l’estensione illegittima del vincolo a derrate non indicate nel decreto genetico e la violazione del principio di proporzionalità in relazione al sequestro dell’intera cucina-laboratorio.

Il primo motivo offre lo spunto per la questione di maggior rilievo sistematico: la pretesa esclusività delle autorità sanitarie – alla luce del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 – nella pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in materia alimentare. La Corte opera una netta distinzione tra il piano dei controlli amministrativi e quello dell’accertamento penale. L’art. 2 del D.Lgs. n. 27/2021, osserva la Sezione, disciplina l’organizzazione dei controlli ufficiali e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, ma non introduce alcuna deroga alle disposizioni codicistiche in tema di polizia giudiziaria

Richiamando l’art. 57 cod. proc. pen. e l’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la Cassazione ribadisce che gli appartenenti alla polizia municipale rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, senza che tale funzione sia circoscritta ai soli reati lesivi di interessi comunali

Ne deriva che, in presenza di una situazione che integri una notitia criminis e richieda un intervento immediato, l’attività di sopralluogo e il sequestro preventivo d’urgenza ex artt. 55, 56 e 57 cod. proc. pen. risultano pienamente legittimi, anche se affiancati – sul piano amministrativo – da competenze proprie delle autorità sanitarie. La pronuncia, sotto questo profilo, evita letture settoriali che avrebbero potuto generare un’irragionevole frammentazione delle funzioni investigative, riaffermando l’unitarietà del sistema processuale penale.

Quanto alla seconda censura, la Corte adotta un approccio rigorosamente processuale. L’eventuale eccesso nell’estensione materiale del sequestro non attiene al provvedimento genetico, bensì alla fase esecutiva; di conseguenza, non può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame, ma deve essere oggetto di autonoma istanza di dissequestro al giudice per le indagini preliminari

Si tratta di un chiarimento che valorizza la distinzione tra vizi genetici e vizi esecutivi della misura cautelare reale, con evidenti ricadute in termini di corretto utilizzo dei rimedi impugnatori.

Di particolare interesse è infine il passaggio dedicato al periculum in mora e al nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato. La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di confisca e, più in generale, di misure reali, è necessario un rapporto di specifica e non occasionale strumentalità tra il bene e la condotta illecita, da valutarsi alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità Nel caso concreto, il giudice del riesame aveva dato conto, con motivazione ritenuta congrua, delle “pessime condizioni igienico-sanitarie” riscontrate tanto nei locali quanto nella totalità delle derrate, escludendo la natura meramente episodica della violazione

La conferma del sequestro della cucina-laboratorio, dunque, non viene letta come anticipazione surrettizia di una misura interdittiva, bensì come strumento funzionale a impedire la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato. In tal modo, la Corte ribadisce che il principio di proporzionalità non si traduce in un automatismo riduttivo del vincolo reale, ma impone una verifica concreta della idoneità della misura a presidiare il bene giuridico tutelato, nella specie la salute pubblica.

Nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese, la sentenza consolida un orientamento che, da un lato, riafferma la piena operatività dei poteri della polizia municipale quali organi di polizia giudiziaria anche in materia alimentare e, dall’altro, richiama gli operatori del diritto a una rigorosa distinzione tra controlli amministrativi e accertamenti penali. Ne emerge una lettura sistematica che salvaguarda la funzionalità dell’azione repressiva, senza sacrificare le garanzie proprie del procedimento cautelare reale.

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