Lo stoccaggio di rifiuti provenienti da scavi e demolizioni non può essere autorizzato con provvedimento del comune di occupazione del suolo

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L’articolo 184, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, come novellato dall’articolo 1, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 116/2020, stabilisce:

«Sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis».

Sono rifiuti non pericolosi, salvo che contengano – ed è invero, un’ipotesi tutt’altro che rara – elementi come ad esempio pezzi di amianto. In tal caso, contrassegnati con il codice E.E.R. 17 06 05*, sono da classificarsi come rifiuti pericolosi.

Se ed in quanto rifiuti, fin dal momento in cui vengono ad esistenza, non possono configurarsi come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Di contro, possono essere eventualmente riutilizzati, previa procedura di recupero.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 (vigente dal 4 novembre 2022), cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Per la produzione di aggregato recuperato, sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2, di cui al sopra citato decreto ministeriale.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato, i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2:

  1. a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  2. b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  3. c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  4. d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  5. e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  6. f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della suddetta dichiarazione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Ai fini della prova della sussistenza dei criteri, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Orbene, se i materiali derivanti dalle attività di costruzione e demolizione sono espressamente elencati dall’articolo 184, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale) tra i rifiuti speciali, il deposito degli stessi, ai fini di un successivo recupero, deve quanto meno essere autorizzato ai sensi dell’articolo 216, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (laddove non si ricorra alla procedura autorizzatoria ordinaria, ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006), per cui:

«A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle attività è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione».

Il T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 marzo 2023, n. 371, ha confermato il principio sopra enunciato, precisando altresì:

«Non è ammissibile creare – tramite una mera concessione amministrativa di occupazione di suolo – un vero e proprio deposito di materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni in area demaniale».

Che, poi, nessuna tipologia di materiali possa essere depositata in area demaniale, sul greto di un torrente, discende dall’esplicito divieto posto in tal senso dall’articolo 7 del Regolamento regionale n. 3/2011 (secondo cui “negli alvei dei corsi d’acqua non sono consentiti interventi che comportino ostacolo o interferenza al regolare deflusso delle acque di piena, che interferiscano con gli interventi di messa in sicurezza previsti dai piani di bacino, o che precludano la possibilità di attenuare o di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, nonché il deposito di materiali di qualsiasi genere”) e dalla destinazione urbanistica degli immobili, che ricadono in zona (mista agricola-residenziale) CE, disciplinata dall’articolo 13 del PRG comunale, nella quale sono ammesse funzioni pertinenti all’attività agricola e la realizzazione di modeste costruzioni residenziali ed “annessi agricoli”, con l’impossibilità di assentirne qualsiasi uso a deposito di materiali provenienti da scavi e da demolizioni.

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