SALE GIOCHI: definizione, normativa Nazionale e Regione Campania, requisiti, obblighi e sanzioni.

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Le sale giochi e le sale scommesse rappresentano una delle attività economiche più attenzionate dagli organi di controllo, poiché incidono su interessi pubblici primari quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la tutela dei minori e la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo.

In Campania, la disciplina di settore si fonda su un articolato sistema normativo che vede, da un lato, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS – e, dall’altro, la Legge Regionale Campania 21 aprile 2020, n. 2, che introduce misure specifiche di contrasto al gioco patologico.

Definizione di sala giochi

La sala giochi è un esercizio aperto al pubblico nel quale l’attività prevalente consiste nell’installazione e nell’utilizzo di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento leciti, così come individuati dall’articolo 110  TULPS.

Rientrano in tale definizione sia le sale che ospitano esclusivamente apparecchi senza vincita in denaro, sia quelle in cui sono presenti apparecchi con vincita in denaro, purché l’attività non comprenda la raccolta di scommesse, la quale è invece assoggettata alla diversa disciplina dell’articolo 88 TULPS.

Alla luce di quanto sopra riportato quindi all’interno delle sale giochi possiamo trovare due tipologie di apparecchi o congegni elettronici, quelli che sono esclusivamente ludici e di intrattenimento senza alcuna vincita in denaro, sia quelli che consentono al giocatore una vincita in denaro, che vengono definiti rispettivamente dai commi 6 e 7 dell’articolo 110 TULPS:

  • Il comma 6 disciplina gli apparecchi che consentono vincite in denaro, assoggettandoli a un regime autorizzatorio e di controllo particolarmente stringente. In tale ambito rientrano, in primo luogo, gli apparecchi di cui alla lettera a), caratterizzati dalla necessaria presenza dell’attestato di conformità rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dal collegamento obbligatorio alla rete telematica erariale. La norma individua puntualmente i requisiti oggettivi dell’apparecchio, imponendo limiti predeterminati in relazione al costo massimo della singola partita che non può essere superiore ad 1€, alla durata minima del gioco di almeno 4 secondi, all’importo massimo delle vincite erogabili che è fissato a 100€ e alla percentuale minima di restituzione al giocatore (c.d. payout), la quale deve risultare non inferiore al 75 per cento delle somme giocate, calcolata su un ciclo complessivo di partite non predeterminabile e comunque non superiore a 140.000. L’elemento aleatorio deve inoltre combinarsi con elementi di abilità, intesi come possibilità per il giocatore di incidere, mediante scelte strategiche, sull’andamento della partita. È espressamente esclusa, in ogni caso, la possibilità di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali, a conferma della volontà legislativa di circoscrivere rigorosamente l’ambito del gioco lecito. La lettera b) del medesimo comma 6 contempla, invece, gli apparecchi facenti parte di una rete telematica centralizzata, il cui funzionamento è subordinato alla presenza costante del collegamento con il sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, la definizione dei parametri economici, tecnici e funzionali è demandata a regolamenti ministeriali, adottati di concerto con il Ministero dell’Interno, che disciplinano, tra l’altro, il costo e le modalità di partecipazione al gioco, la percentuale minima della raccolta da destinare alle vincite, l’importo massimo e le modalità di riscossione delle stesse, nonché i requisiti di sicurezza, immodificabilità e responsabilizzazione del giocatore.
  • Il comma 7 individua, in via residuale ma tassativa, le tipologie di apparecchi e congegni che, pur essendo considerati leciti, restano esclusi dall’ambito del gioco con vincita in denaro. In tale categoria rientrano gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor che distribuiscono premi in natura di modico valore, infatti la vincita massima non può superare 20 volte il costo della partita, essi inoltre, non convertibili in denaro, nonché i giochi fondati esclusivamente sull’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, privi di qualsiasi forma di premio, il costo della partita non può essere superiore ad 1€ e la partita deve essere avviata dal giocatore inserendo direttamente nel congegno la moneta metallica. Sono altresì ricompresi gli apparecchi che distribuiscono tagliandi o quelli il cui accesso al gioco è regolato a tempo o a scopo, senza introduzione diretta di denaro. Nel complesso, la disciplina dettata dall’art. 110 TULPS persegue l’obiettivo di delimitare in modo rigoroso l’area del gioco pubblico lecito, differenziando i regimi giuridici applicabili in funzione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio, del livello di aleatorietà del gioco e della presenza di vincite economicamente apprezzabili, in un’ottica di tutela dell’ordine pubblico, della fede pubblica e della prevenzione dei fenomeni di gioco illecito.

La legge Regionale Campania n. 2 del 21 Aprile 2020

La Legge Regionale Campania 21 aprile 2020, n. 2, recante “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”, rappresenta il principale riferimento normativo regionale in materia di gioco pubblico. La legge si inserisce in un contesto di progressivo rafforzamento delle politiche di tutela della salute, affiancando, senza sostituirla, la disciplina statale di pubblica sicurezza contenuta nel TULPS.

La finalità dichiarata della norma regionale non è quella di regolamentare il gioco sotto il profilo autorizzativo, competenza riservata allo Stato, bensì quella di ridurre l’impatto sociale e sanitario del gioco d’azzardo lecito, attraverso misure di prevenzione, informazione e limitazione dell’offerta sul territorio.

La Legge Regionale Campania 21 aprile 2020, n. 2 introduce una disciplina puntuale in materia di distanze dai luoghi sensibili all’articolo 3 comma 1 lettera “p”, individuando in tale misura uno degli strumenti principali di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo e di tutela della salute pubblica.

La norma stabilisce espressamente che le sale giochi, le sale scommesse e gli esercizi che ospitano apparecchi con vincita in denaro non possono essere ubicati a una distanza inferiore a 250 metri dai luoghi qualificati come sensibili. Tale distanza costituisce un limite minimo inderogabile, fissato direttamente dal legislatore regionale e non rimesso alla discrezionalità dei Comuni.

I luoghi sensibili sono individuati, in via primaria, in:

  • istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • luoghi di culto;
  • strutture sanitarie e socio-assistenziali;
  • centri di aggregazione giovanile;
  • ulteriori luoghi eventualmente individuati dai Comuni nei propri regolamenti, in coerenza con le finalità della legge.

Il ruolo dei Comuni non è quello di determinare la misura della distanza , già fissata in 250 metri dalla legge regionale, bensì di disciplinarne le modalità di misurazione e di integrare l’elenco dei luoghi sensibili. In assenza di una diversa previsione regolamentare, la distanza viene ordinariamente calcolata secondo il percorso pedonale più breve, dall’ingresso dell’esercizio a quello del luogo sensibile. Un elemento di particolare rilievo è che il rispetto della distanza minima non costituisce un mero requisito iniziale per l’apertura dell’attività, ma assume la natura di requisito permanente di esercizio. Ciò significa che anche un’attività munita di regolare licenza di pubblica sicurezza ex artt. 86 o 88 TULPS può risultare non conforme alla disciplina regionale e, conseguentemente, essere destinataria di provvedimenti sanzionatori o inibitori.

La Regione Campania fissati i “paletti”, demanda ai Comuni l’adozione di un regolamento specifico che vada a disciplinare nello specifico:

  • le modalità di misurazione della distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili, stabilita dalla L.R. 2/2020;
  • l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge regionale;
  • le limitazioni orarie di funzionamento degli apparecchi e di apertura degli esercizi;
  • le modalità di esposizione del materiale informativo obbligatorio;
  • le procedure di controllo e di vigilanza sul territorio.

Requisiti

L’esercizio di una sala giochi è subordinato al rispetto di un sistema articolato di requisiti che discendono dalla normativa statale di pubblica sicurezza, dalla disciplina regionale campana e dalle disposizioni tecniche emanate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Tali requisiti devono essere considerati non solo ai fini dell’apertura dell’attività, ma anche come condizioni permanenti di legittimo esercizio.

Il primo riferimento resta la normativa nazionale di pubblica sicurezza. In base all’art. 86 TULPS, l’esercizio di una sala giochi è subordinato al rilascio della licenza comunale, necessaria ogniqualvolta l’attività prevalente consista nell’installazione e gestione di apparecchi da intrattenimento e divertimento, indipendentemente dalla presenza di vincite in denaro. Tale titolo non può tuttavia essere considerato autosufficiente: esso abilita all’esercizio dell’attività, ma non esaurisce il quadro degli obblighi cui l’operatore è tenuto nel corso della gestione.

Accanto al titolo autorizzativo, assumono rilievo centrale i requisiti soggettivi del titolare o del gestore dell’esercizio. Gli articoli 11 e 92 TULPS impongono il possesso di requisiti morali e di affidabilità che vengono verificati dall’Autorità di pubblica sicurezza non solo nella fase di rilascio della licenza, ma anche successivamente. La legittimità dell’esercizio è dunque condizionata in modo permanente al mantenimento di tali requisiti, la cui perdita può determinare la sospensione o la revoca del titolo.

Un ulteriore profilo essenziale riguarda l’idoneità dei locali. La sala giochi deve essere insediata in ambienti urbanisticamente conformi, utilizzabili sotto il profilo edilizio, idonei dal punto di vista igienico-sanitario e, ove previsto, conformi alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Al di là degli aspetti strutturali, la disposizione degli spazi assume rilievo anche sotto il profilo funzionale, dovendo consentire un controllo effettivo dell’attività e garantire il rispetto del divieto di accesso ai minori nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro.

Il cuore della disciplina resta, tuttavia, la conformità degli apparecchi installati. Tutti i dispositivi presenti in sala devono rientrare nelle categorie tassativamente previste dall’art. 110 TULPS ed essere muniti delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate da ADM. La normativa non consente margini di discrezionalità: l’installazione di apparecchi non conformi, ovvero eccedenti i limiti numerici consentiti, integra una violazione particolarmente grave, idonea a giustificare sequestri e sanzioni.

In questo quadro si inserisce la Determina ADM del 1° giugno 2021, che ha rappresentato un passaggio rilevante nel processo di razionalizzazione del settore. Con tale atto, l’Amministrazione ha definito criteri uniformi per le sale dedicate al gioco con vincita in denaro, rafforzando i requisiti organizzativi e gestionali degli esercizi. La sala giochi è concepita come luogo esclusivamente destinato all’offerta di gioco pubblico, chiaramente identificabile e strutturato in modo da impedire l’accesso ai minori e da evitare commistioni con altre attività commerciali. In questa prospettiva, il gestore assume un ruolo attivo di garanzia, divenendo il principale responsabile del corretto utilizzo degli apparecchi e del rispetto delle regole di esercizio.

Un ulteriore livello di regolazione è rappresentato dagli obblighi informativi e di prevenzione, che trovano fondamento tanto nella normativa statale quanto nella legge regionale campana n. 2/2020. La sala giochi deve rendere immediatamente percepibile il divieto di gioco ai minori e fornire informazioni chiare sui rischi connessi al gioco d’azzardo, nonché sui servizi pubblici di assistenza e cura. Si tratta di adempimenti che non hanno una funzione meramente formale, ma che si inseriscono in una più ampia strategia di tutela della salute pubblica.

Obblighi

Il titolare o il gestore di una Sala Giochi, ha in capo a se una serie di obblighi previsti dalla normativa vigente. In primo luogo come definito dalla determinazione n. 172999/RU del 01.06.2021 dell’ADM all’articolo 7 gli apparecchi da gioco possono essere installati nelle seguenti attività, secondo le limitazioni indicate dagli articoli 8 e 9 della stessa disposizione dirigenziale:

  1. bar ed esercizi assimilabili;
  2. ristoranti ed esercizi assimilabili;
  3. alberghi ed esercizi assimilabili;
  4. stabilimenti balneari;
  5. edicole;
  6. ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
  7. aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
  8. circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
  9. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
  10. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
  11. agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
  12. punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  13. sale bingo;
  14. rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
  15. attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..

Oltre agli obblighi derivanti dall’ADM i titolari o i gestori che installano apparecchi con vincita in denaro definiti dall’articolo 110 comma 6 TULPS  Slot e New Slot o VLT devono:

  • richiedere l’autorizzazione ex articolo 86 TULPS al SUAP del comune di competenza, successivamente al rilascio dell’autorizzazione devono iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’ADM;
  • che ciascun apparecchio installato sia in possesso del Nulla Osta dell’ADM rilasciato al proprietario dello stesso;
  • presentare SCIA prevenzioni incendi qualora i locali abbiano una capienza superiore alle 100 persone o se la superficie superi i 200mq ai sensi del punto 65 allegato I del D. P.R. 151/2011;
  • Il SUAP ricevuta la comunicazione delle VLT la deve trasmettere al Questore che autorizza l’installazione.

In capo ai gestori inoltre vi è l’obbligo di:

  • Esposizione della tabella giochi vietati ex articolo 110 comma 1 TULPS;
  • Esposizione tabella delle tariffe delle partite di biliardo ex articolo 110 comma 1 TULPS;
  • Esposizione cartello di divieto di utilizzo ai minori per i giochi con vincita in denaro ex articolo 2 comma 11 D. Dirett. 4.12.2003 e 110 comma 9 lett. c) TULPS;
  • Avvertimento rischi di dipendenza ex articolo 7 commi 5 e 6 della L. 189/2012;

Per i gestori di sale giochi in Regione Campania inoltre vi è l’obbligo di:

  • Partecipare ai corsi di formazioni promossi dalla Regione Campania ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 2/2020;
  • Segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore che si occupano della cura e del reinserimento sociale delle persone affette da DGA;
  • Diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web indicato.

Sanzioni nazionali

  • Sala giochi senza autorizzazione: violazione articolo 86 comma 1 o 3 lett. “c” e articolo 17 bis , comma 1 TULPS. Sanzione da 516 a 3098 €, PMR pari al doppio del minimo 1032,00 €. Autorità amministrativa competente Prefetto, proventi devoluti allo Stato. Sanzione accessoria cessazione dell’attività;
  • Produzione, importazione, gestione e distribuzione di apparecchi da gioco senza licenza: violazione articolo 86 comma 3 lett “b” e 17 bis c. 1 TULPS. Sanzione da 516 a 3098 €, PMR pari al doppio del minimo 1032,00 €. Autorità amministrativa competente Prefetto, proventi devoluti allo Stato. Sanzione accessoria cessazione dell’attività;
  • Omessa esposizione tabella giochi vietati o esposizione non visibile : violazione articolo 110 comma 1e 17 TULPS. Sanzione arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206€: autorità competente Tribunale.
  • omessa tariffa del biliardo: violazione articolo 110 comma 1e 17 TULPS. Sanzione arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206€: autorità competente Tribunale.
  • Partecipazione di minori a giochi con vincita in denaro: violazione articoli 24 comma 20 del Dl 98/2011 con in L. 111/2011. Sanzione da 5.000 a 20.000 € PMR pari al terzo del massimo 6.666,67 €. Autorità competente AAMS proventi devoluti allo Stato. Sanzione accessoria chiusura dell’attività da 10 a 30 giorni.
  • Omesso cartello di utilizzo ai minori: violazione articolo 2 comma 11 D. Dirett. 4.12.2003 e 110 comma 9 lett. “c” TULPS. Sanzione da 4.000,00€ PMR pari al terzo 1.333,33€. Autorità competente AAMS proventi devoluti allo Stato. Sanzioni accessorie:
  1. confisca degli apparecchi (si procede al sequestro cautelare ex art. 110 c. 9bis TULPS);
  2. in caso di reiterazione blocco dei nulla osta per 5 anni ex art 110 comma 9 lett. e)

3.se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 11 TULPS.

  • Inottemperanza del divieto di accesso ai minori: violazione articolo 7 comma 8 L. 189/2012 e articolo 24 comma 21 l. 111/2011. Sanzione da 5.000,00 a 20.000,00 €, PMR pari al terzo del massimo 6.666,67 €. Autorità competente AAMS proventi devoluti allo Stato. Sanzioni accessorie:
  1. Chiusura del locale da 10 a 30 giorni;
  2. In caso di reiterazione nel triennio revoca autorizzazione;
  3. Se la violazione è fatto mediante l’utilizzo di Slot e New Slot art. 110 c. 6 TULPS la sopensione dell’attività va da 1 a 3 mesi.
  • Omessa formula di avvertimento di dipendenza: violazione articolo 7 commi 5 e 6 L. 189/2012 sanzione 50.000,00€ PMR 16.666,67 pari al terzo.  €. Autorità competente AAMS proventi devoluti allo Stato.
  • Distribuzione /installazione di apparecchi non conformi: violazione articoli 110 comma 9 lett. c) e 9 bis TULPS. Sanzione 4.000,00€ per ciascun apparecchio PMR pari al terzo 1.333,33. Sanzioni accessorie:
  1. confisca degli apparecchi (si procede al sequestro cautelare ex art. 110 c. 9bis TULPS);
  2. in caso di reiterazione blocco dei nulla osta per 5 anni ex art 110 comma 9 lett. e)

3.se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 10 TULPS.

  • Erogazione di premi non ammessi: violazione articoli 110 comma 9 lett. c) e 9 bis TULPS. Sanzione 4.000,00€ per ciascun apparecchio PMR pari al terzo 1.333,33. Sanzioni accessorie:
  1. confisca degli apparecchi (si procede al sequestro cautelare ex art. 110 c. 9bis TULPS);
  2. in caso di reiterazione blocco dei nulla osta per 5 anni ex art 110 comma 9 lett. e)

3.se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 10 TULPS.

  • Distribuzione o installazione di apparecchi senza nulla osta: violazione articoli 110 comma 9 lett. d) e 9 bis TULPS. Sanzione da 500,00 a 3.000,00€ per ciascun apparecchio, PMR pari al terzo del massimo1.000,00. Sanzioni accessorie:
  1. confisca degli apparecchi (si procede al sequestro cautelare ex art. 110 c. 9bis TULPS);
  2. in caso di reiterazione blocco dei nulla osta per 5 anni ex art 110 comma 9 lett. e)

3.se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 10 TULPS.

  • Omessa esposizione dei nulla osta: violazione articoli 110 comma 9 lett. f) e 9 bis TULPS. Sanzione da 500,00 a 3.000,00€ per ciascun apparecchio, PMR pari al terzo del massimo1.000,00. Sanzioni accessorie: se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 10 TULPS.
  • Distribuzione o installazione di apparecchi senza autorizzazione: violazione articolo 110 comma 9 lett. f-bis) TULPS. Sanzione da 1.500,00 a 15.000,00€ per ciascun apparecchio, PMR pari al doppio del minimo 3.000,00. Sanzioni accessorie: se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 10 TULPS.
  • Distribuzione o installazione di apparecchi irregolari: violazione articolo 110 comma 9 lett. f ter) TULPS. Sanzione da 5.000,00 a 50.000,00€ per ciascun apparecchio, PMR pari al doppio del minimo 10.000,00. Sanzioni accessorie:
  1. confisca degli apparecchi (si procede al sequestro cautelare ex art. 110 c. 9bis TULPS);

2.se l’autore è titolare di licenza ex artt. 86 o 88 TULPS o di esercizio di somministrazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione da 1 a 30 giorni, in caso di reiterazione è revocata ai sensi dell’articolo 110 comma 10 TULPS.

Sanzioni Regione Campania

  • Istallazione degli apparecchi per il gioco lecito senza avvisi: articoli 9 e 21 c.1 LR 2/2020. Sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 € per ciascuna apparecchio PMR 1/3 del massimo 1.666,67 €. Sanzione accessoria blocco telematico del terminale. Autorità competente Comune a cui vanno anche i proventi.
  • Omesso rispetto degli obblighi per i gestori di cui all’articolo 9: violazione articolo 9 e 21 c.2 LR 2/2020. Sanzione da 200,00 a 1.200,00€ PMR doppio del minimo 400,00€. Le violazione del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla LR 2/2020, vanno in concorso con le violazioni alla normativa Nazionale. Autorità competente Comune a cui vanno anche i proventi.
  • Mancato rispetto delle distanza minime dai luoghi sensibili: violazione articolo 13 c.1 e 21 c.3 LR 2/2020. Sanzione da 5.000,00 a 15.000,00 € PMR 1/3 del massimo 5.000,00 €. Sanzione accessoria del sequestro dei locali ex articolo 13 L. 689/81. Autorità competente Comune a cui vanno anche i proventi.
  • Utilizzo illegittimo del logo “ No Gambling Campania”: violazione articolo 16 e 21 c.4 LR 2/2020. Sanzione da 250,00 a 1.500,00 € PMR doppio del minimo 500,00 €. Autorità competente Comune a cui vanno anche i proventi.
  • Mancata partecipazione alle iniziative di formazione: violazione articoli 18 e 21 c.5 LR 2/2020. Sanzione da 1.000,00 a 3.000,00 € PMR 1/3 del massimo 3.000,00 €. Il comune in caso di accertamento di tale violazione diffida il gestore a partecipare alla prima offerta formativa entro 60 giorni. Autorità competente Comune a cui vanno anche i proventi.

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