Cassazione penale, Sez. V, 3 ottobre 2025 (dep. 3 novembre 2025), n. 35822 – Contraffazione di targhe automobilistiche e falso grossolano

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Con la sentenza n. 35822 del 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione (Pres. Catena, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso proposto da due imputati condannati per i reati di utilizzo di targhe automobilistiche contraffatte e indebito uso di carta bancomat, confermando la decisione della Corte d’appello di Genova.

L’impugnazione verteva principalmente sulla contestazione del reato di falso in certificazioni amministrative di cui agli artt. 477 e 482 c.p., poiché la difesa sosteneva che l’alterazione della targa fosse solo apparente e priva di idoneità ingannatoria. Secondo i ricorrenti, la condotta – consistita nel sovrapporre alla targa originale un’altra adesiva – non integrava una vera e propria contraffazione, trattandosi di un espediente grossolano, facilmente riconoscibile, e quindi penalmente irrilevante per difetto di offensività ai sensi dell’art. 49 c.p.

La Corte di cassazione ha respinto tali argomenti, riaffermando in primo luogo che la targa automobilistica è un certificato amministrativo, in quanto attesta ufficialmente l’immatricolazione del veicolo e la sua riconducibilità al proprietario. Ne consegue che la riproduzione o sovrapposizione di una targa falsa a quella originale costituisce una vera e propria contraffazione, idonea a ledere la pubblica fede, indipendentemente dal fatto che la targa originaria resti integra sotto il falso.

Quanto alla pretesa grossolanità del falso, la Corte ha ricordato che, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione, la falsificazione deve apparire talmente evidente da escludere in radice qualsiasi possibilità di inganno per chiunque. Non è sufficiente che il falso possa essere scoperto da soggetti particolarmente esperti, come gli operatori di polizia, né che il sospetto sorga al momento del controllo. È necessario, invece, che la difformità dal vero sia riconoscibile ictu oculi, senza alcuna possibilità di confusione per l’osservatore medio.

Nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva potuto accertare la contraffazione solo dopo un controllo ravvicinato del veicolo, e le immagini della targa mostravano una somiglianza tale da escludere l’immediata percezione della falsità. La Corte ha quindi ritenuto che la falsificazione non fosse grossolana, ma idonea a trarre in inganno, almeno potenzialmente, chiunque non avesse competenze tecniche specifiche. È stato altresì ritenuto irrilevante che la Corte d’appello non avesse esaminato direttamente il reperto, avendo già la polizia giudiziaria documentato adeguatamente la contraffazione attraverso fotografie e verbali di sequestro.

La Cassazione ha così confermato la condanna, ribadendo che la tutela della pubblica fede non richiede l’effettivo inganno, ma solo la potenzialità dell’atto falso di ingannare la collettività. La nozione di falso grossolano, in quanto causa di esclusione della punibilità, deve essere interpretata restrittivamente e limitata ai casi in cui la falsità sia percepibile immediatamente e senza alcun margine di dubbio.

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