Il TAR Lazio-Roma, Sezione IV-bis, con la sentenza n. 17627 del 14/10/2025, richiamando ha stabilito, riportandosi alla sentenza n. 304 del 5 marzo 2025 del T.AR. Puglia, Bari, sezione I, ha rilevato che “nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell’Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l’univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l’eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, è senz’altro illegittimi poiché “l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021).
Nel caso di acclarata erronea somministrazione del quesito, l’Amministrazione deve attribuire a tutti i partecipanti il punteggio assegnato alla domanda non corretta, ovvero annullare de plano il quesito, considerandolo irrilevante per tutti i candidati ai fini della definizione della graduatoria finale. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 4358 del 18 settembre 2017, ove si è riconosciuto l’inammissibilità di “una valutazione “virtuale” dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate”. Al contrario, la neutralizzazione della domanda sbagliata “non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021)”.
Solo quesiti formulati in modo univoco e preciso garantiscono la trasparenza e la correttezza dell’esame, in coerenza con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
TAR LAZIO-ROMA SEZ IV BIS SENTENZA 17627 DEL 2025


