Il consiglio regionale del 30 settembre 2025, ha apportato numerose modifiche sostanziali al testo unico sul commercio approvato con LR Campania n. 7 del 21 Aprile 2020.
Le modifiche sono state introdotte con la LR n.20 del 16 Ottobre 2025 e pubblicate sul BURC n. 74 del 17/10/2025, pertanto ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge di modifica producono i propri effetti dal 18 Ottobre 2025.
L’aggiornamento legislativo approvato dall’assise regionale riguarda molte sezioni del testo normativo tra cui anche la sezione III Capo I del titolo II che disciplina le vendite straordinarie.
Si ricorda che per vendite straordinarie si intendono:
- Le vendite sottocosto articolo 41
- Le vendite per liquidazione articolo 42
- Le vendite di fine stagione articolo 43
- Le vendite promozionali articolo 44
Durante queste forme di vendita straordinarie il commerciante offre un prezzo conveniente con delle condizioni favorevoli, reali ed effettive. Il commerciante, inoltre ai sensi del comma 2 dell’articolo articolo 40 della LR 7/2020 deve esporre la merce in vendita straordinaria da quelle in regime ordinario, riportando la sul cartellino il prezzo originario e la percentuale di sconto applicata o il nuovo prezzo offerto.
Le novità introdotte al testo dopo il consiglio regionale del 30 settembre 2025 riguardano gli articoli:
- 42 c1 ( vendite per liquidazione) dove è stato aggiunta la possibilità di attivare la vendita per liquidazione per la merce stoccata in magazzino e non venduta a causa di una chiusura temporanea o perdurante nel tempo disciplinata dall’articolo 24 del codice di protezione civile. Con l’introduzione di questo nuovo comma quindi viene data la possibilità ai commercianti di vendere per liquidazione la merce invenduta ed accumulata in magazzino a seguito di una chiusura temporanea o perdurante nel tempo dovuta ad uno stato di emergenza nazionale (esempio Covid-19)
- 43 ( vendita di fine stagione), all’articolo in questione è stato aggiunto il comma 2bis, che obbliga il commerciante ad esporre durante il periodo di saldi il cartellino del prezzo sul prodotto messo in vendita sul quale va riportato: il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni, il prezzo con cui è posto in vendita e la percentuale di sconto applicata. L’introduzione di questo comma è in linea con la direttiva UE 2019/2161 recepita in Italia con il d.lgs. 26/2023 (modifiche al codice del consumo).
L’altra importante novità riguarda l’introduzione ex novo dell’articolo 44 bis Semplificazioni in materia di vendite promozionale e sottocosto:
- Ai sensi del comma 9-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, vendite promozionali di cui all’articolo 44 o vendite sottocosto di cui all’articolo 41, essa può presentare, in via telematica, al SUAP del comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all’articolo 3 dell’allegato al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.
Il nuovo articolo parla delle vendite promozionali (art. 44) e delle vendite sottocosto (art. 41).
Normalmente, ogni esercizio commerciale deve comunicare al Comune (tramite lo sportello SUAP) l’inizio e le modalità di una di queste vendite straordinarie.
Per semplificare gli adempimenti delle imprese che hanno più negozi (magari in diversi comuni), la norma permette una procedura unica.
In pratica se un’impresa ha più punti vendita (anche in comuni diversi) e vuole fare una stessa promozione o vendita sottocosto in più negozi contemporaneamente, può presentare una sola comunicazione telematica al SUAP del Comune dove si trova la sede legale dell’impresa.
La comunicazione unica deve indicare:
- le date della vendita promozionale o sottocosto,
- tutti i punti vendita coinvolti,
- e le altre informazioni richieste dalla legge per quel tipo di vendita.
Il SUAP del Comune dove si trova la sede legale:
- riceve la comunicazione unica,
- la trasmette agli altri SUAP competenti (cioè quelli dei Comuni dove si trovano gli altri negozi),
- utilizzando le modalità telematiche previste dal Sistema informatico nazionale degli Sportelli Unici (disciplinato dal D.P.R. 160/2010 e aggiornato nel 2021).
L’impresa, inoltre, deve conservare la documentazione relativa alla vendita straordinaria effettuata per due anni. Può farlo in due modi:
- Nel punto vendita in modo cartaceo,
- Oppure su un sito internet, il cui indirizzo deve essere indicato nella comunicazione e mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita.
Nella comunicazione inoltrata al SUAP, l’impresa deve specificare quale modalità di conservazione ha scelto (cartacea o online).
Si ricorda altresì che:
- le comunicazioni devono pervenire al SUAP Per le vendite sottocosto 10 giorni prima dell’inizio della vendita straordinaria e che può essere effettuata massimo 3 volte in un anno solare c.3 articolo 41;
- Le vendite promozionali possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno su iniziativa del commerciante con congrua informazione ai clienti e l’unica limitazione è che esse non possono essere attivate nei 30 giorni precedenti alle vendite di fine stagione.



