Chi sono
Gli hobbisti, come definiti dall’articolo 52, comma 1, lettera p, sono soggetti che vendono, propongono ed espongono in modo saltuario e occasionale prodotti frutto del proprio ingegno, intelletto ed estro, di modico valore.
In altre parole, gli hobbisti sono persone che producono oggetti artigianali frutto delle proprie abilità personali, in forma non imprenditoriale o professionale ma per diletto; quindi, la vendita o l’esposizione non è svolta come forma di sostentamento principale, ma come hobby.
Gli obblighi degli hobbisti
Gli hobbisti, come definiti dalla normativa regionale campana e nazionale, non hanno bisogno di munirsi di un titolo abilitativo né di presentare la SCIA al SUAP per intraprendere tale attività. Inoltre, poiché svolgono per definizione tale attività in forma non professionale ma del tutto saltuaria e occasionale, non devono nemmeno essere possessori di partita IVA.
Essi, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della Legge Regionale 7/2020 Campania, hanno tuttavia l’obbligo di munirsi di un tesserino identificativo rilasciato, per i residenti in Campania, dal Comune di residenza, mentre per coloro che vivono fuori dalla Regione Campania e che vogliono esercitare l’attività di hobbista nel territorio campano, il tesserino identificativo viene rilasciato dal Comune capoluogo della Regione, cioè dal Comune di Napoli.
Il tesserino è rilasciato a chi ne fa richiesta ed è in possesso dei requisiti morali per il commercio previsti dall’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 59/2010.
L’hobbista non può svolgere l’attività mediante rappresentanza, poiché il tesserino, come definito dalla normativa regionale campana, è personale e non può essere ceduto o trasferito a terzi. Quindi, esclusivamente il titolare può partecipare agli eventi.
Un ulteriore obbligo per gli hobbisti è quello di esporre in modo chiaro e visibile il tesserino identificativo durante la manifestazione, in modo che possa essere consultabile sia dagli organi di controllo sia dai clienti.
Limiti
Gli hobbisti, in quanto per definizione venditori non abituali e non professionali ma operanti esclusivamente in maniera saltuaria e per diletto, sono soggetti a diversi limiti:
- Possono vendere merce solo frutto del proprio intelletto, ingegno ed estro, quindi non possono esporre merce non realizzata direttamente da loro in maniera artigianale.
- Possono esporre e mettere in vendita esclusivamente la loro merce, che non deve superare il valore di 250,00 €.
- Il tesserino identificativo ha validità di 5 anni, anche non continuativi; dopo tale periodo, per continuare l’attività, l’hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche e aprire la partita IVA.
- Al fine di evitare un raggiro della legge e per favorire la partecipazione di più persone senza creare un cartello commerciale all’interno di un nucleo familiare, può essere rilasciato un unico tesserino per nucleo familiare.
- Possono partecipare esclusivamente a fiere, eventi o mercati ove la loro presenza sia espressamente prevista; infatti, in tali manifestazioni, i Comuni possono riservare posteggi specifici per gli hobbisti.
- Il numero massimo di eventi a cui un hobbista può partecipare in un anno è 24 (e non più 12). Tale limite è stato modificato dalla Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2025, entrata in vigore il 18 ottobre 2025. In caso di una manifestazione nello stesso luogo che si svolga su due giorni consecutivi, la presenza è considerata unitaria.
Obblighi per i Comuni
I Comuni, attraverso il SUAP e la Polizia Municipale, hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo degli hobbisti.
I Comuni di residenza, in primo luogo, hanno l’obbligo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 69 della L.R. 7/2020, di rilasciare ai propri cittadini che ne fanno richiesta il tesserino di hobbista, accertando che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali per il commercio. Qualora l’hobbista non sia un cittadino campano, l’obbligo del rilascio del tesserino identificativo è demandato dalla legge al Comune di Napoli.
In capo ai Comuni, inoltre, vi è l’obbligo di emanare un proprio regolamento per il commercio su aree pubbliche, secondo i criteri previsti dall’articolo 70 della L.R. 7/2020. All’interno di tale regolamento, gli enti locali devono stabilire:
- le caratteristiche del tesserino;
- le modalità di rilascio;
- le modalità di restituzione in caso di perdita dei requisiti morali.
I Comuni che ospitano eventi a cui prendono parte gli hobbisti devono procedere alla vidimazione mediante timbro e data dei tesserini degli hobbisti. Tale obbligo resta sempre in capo ai Comuni ospitanti, anche quando l’organizzazione e la gestione dell’evento è demandata a terzi.
Un ulteriore compito affidato dalla legge regionale ai Comuni ospitanti eventi a cui partecipano gli hobbisti è quello di trasmettere l’elenco dei partecipanti a ciascuna manifestazione alla Regione Campania.
Il regime fiscale degli hobbisti
Gli hobbisti, come anticipato, non sono soggetti alla presentazione della SCIA né obbligati a essere in possesso di partita IVA, in quanto per definizione sono venditori occasionali.
A tal proposito è opportuno citare la normativa nazionale di riferimento, il T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), emanato con D.P.R. 917/1986, che all’articolo 67, comma 1, lettera i, stabilisce che i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività non abituali non sono considerati redditi d’impresa ma redditi diversi, a condizione che:
- non vi sia abitualità o continuità;
- non vi sia alla base un’organizzazione imprenditoriale.
Pertanto, i redditi che gli hobbisti ricavano dalle loro vendite vanno dichiarati con il modello Redditi Persone Fisiche, quadro RL, indicando la differenza tra ricavi e spese.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 633/1972, inoltre, non si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa le vendite occasionali di beni da parte di persone fisiche. Di conseguenza, essendo l’hobbista un venditore occasionale, non si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai suoi prodotti, e per tale motivo non deve possedere la partita IVA né tenere registri contabili.
Le vendite effettuate dagli hobbisti devono essere documentate con una ricevuta non fiscale che, oltre ai dati identificativi del venditore e del prodotto acquistato, deve riportare la dicitura:
“Corrispettivo derivante da attività occasionale ex art. 67 c.1 lett. i TUIR non soggetto ad IVA ai sensi dell’articolo 5 del DPR 633/1972”.
Se l’importo ricavato dalla vendita supera € 77,47, l’hobbista deve applicare sulla ricevuta non fiscale una marca da bollo del valore di € 2,00.
Sebbene la legge non stabilisca un limite massimo dei ricavi derivanti da vendite occasionali, è prassi dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza considerare come limite massimo l’importo di 5.000 € annui.
Oltre tale importo, anche l’hobbista deve possedere una partita IVA, iscriversi alla CCIAA territorialmente competente e versare gli oneri contributivi all’INPS
Sanzioni
1.hobbista senza tesserino
L’hobbista che svolge l’attività senza essere in possesso del tesserino previsto dall’articolo 69 comma 3 della LR 7/2020 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 146 comma 6 da € 250,00 a € 1500,00 PMR ai sensi della legge 689/81 pari al doppio del minimo € 500,00 e l’autorità amministrativa competente è il Comune del luogo ove è stata accertata la violazione.
- mancata esposizione del tesserino
L’hobbista che svolge l’attività senza esporre il tesserino come previsto dall’articolo 69 comma 6 primo periodo della LR 7/2020 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 147 comma 6 da € 250,00 a € 1500,00 PMR ai sensi della legge 689/81 pari al doppio del minimo € 500,00 e l’autorità amministrativa competente è il Comune del luogo ove è stata accertata la violazione.
- vendita di merce dal valore superiore ai 250 €
L’hobbista che vende merce dal valore unitario superiore ai € 250,00 violando la disposizione dell’articolo 52 comma 1 lettera p è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 147 comma 6 da € 250,00 a € 1500,00 PMR ai sensi della legge 689/81 pari al doppio del minimo € 500,00 e l’autorità amministrativa competente è il Comune del luogo ove è stata accertata la violazione.
- assenza del titolare del tesserino durante la manifestazione
L’hobbista che svolge l’attività mediante rappresentanza o che è assente durante la manifestazione violando la disposizione dell’articolo 69 comma 6 primo periodo della LR 7/2020 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 147 comma 6 da € 250,00 a € 1500,00 PMR ai sensi della legge 689/81 pari al doppio del minimo € 500,00 e l’autorità amministrativa competente è il Comune del luogo ove è stata accertata la violazione.
- omessa vidimazione del tesserino
L’hobbista che omette di farsi vidimare il tesserino o che non segnale l’omessa vidimazione violando la disposizione dell’articolo 69 comma 6 ultimo periodo della LR 7/2020 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 147 comma 6 da € 250,00 a € 1500,00 PMR ai sensi della legge 689/81 pari al doppio del minimo € 500,00 e l’autorità amministrativa competente è il Comune del luogo ove è stata accertata la violazione.




grazie per questa spiegazione semplice e completa
vorrei solo chiedere
la vidimazione va fatta nel comune della manifestazione giorni prima o lo stesso giorno della manifestazione?
in quali uffici del comune va fatta la vidimazione, quello della SUAP e in caso bisogna prendere un appuntamento?
per il rilascio della ricevuta non fiscale bisogna utilizzarne una specifica o è sufficiente comporre e stampare una ricevuta con le diciture indicate?
è possibile utilizzare il Pos tipo SUMUP?
Buongiorno Sig. Luigi, grazie per il commento e per l’apprezzamento.
Procedendo con ordine rispetto alle sue domande:
1. Vidimazione del tesserino. La L.R. Campania n. 7/2020 stabilisce che il tesserino dell’hobbista deve essere vidimato dal Comune ospitante, mediante apposizione di timbro e data, per la manifestazione in corso. La legge precisa inoltre che tale attività resta in capo al Comune anche quando l’organizzazione o la gestione della manifestazione sia affidata a soggetti terzi. Operativamente, quindi, la vidimazione può essere effettuata dalla Polizia Municipale o da altro personale comunale individuato dall’ente, secondo l’organizzazione interna del Comune. La cosa importante è che la vidimazione avvenga in relazione alla reale partecipazione alla specifica manifestazione, per tale motivo la vidimazione va fatta nel corso della manifestazione, al fine di attestare la presenza all’evento.
2. Ricevuta non fiscale. La vendita occasionale può essere documentata mediante una ricevuta non fiscale. È possibile utilizzare anche un modello prestampato reperibile in commercio, purché riporti correttamente i dati identificativi del venditore, l’oggetto della cessione e il relativo corrispettivo. Non si tratta, naturalmente, di una ricevuta fiscale o di un documento IVA, considerato il particolare regime dell’attività dell’hobbista.
3. Pagamento con POS. Certamente sì. Nulla impedisce all’hobbista di accettare pagamenti mediante strumenti elettronici. Il pagamento con POS costituisce semplicemente una diversa modalità di corresponsione del prezzo e non modifica, di per sé, la natura occasionale dell’attività.
Aggiungo che la disciplina regionale prevede espressamente che il tesserino sia esposto durante il mercatino e che la sua mancata vidimazione relativa alla manifestazione in corso sia sanzionata. Proprio per questo ritengo importante distinguere il ruolo del Comune ospitante, cui la legge attribuisce la funzione, dalle modalità organizzative con cui il Comune decide concretamente di svolgerla.
Grazie ancora per le domande, che consentono di approfondire aspetti pratici spesso non immediatamente chiari nella disciplina degli hobbisti.