Il TAR Lazio con la sentenza 7 luglio 2025, n. 13307, respingendo un ricorso presentato da un operatore economico che aveva chiesto l’annullamento di una “proroga di un appalto”, ha chiarito la differenza tra proroga contrattuale e proroga tecnica nei contratti pubblici.
Una Stazione Appaltante aveva disposto la “proroga tecnica” di un Accordo Quadro e l’aggiudicatario aveva contestato detta proroga per carenza dei requisiti legittimanti la stessa di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 ( attualmente dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il TAR ha ritenuto di confermare sul punto quanto affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa in materia: la proroga prevista dall’art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis, mentre ora, con requisiti più stringenti, dall’art. 120, comma 11, del d.lgs n. 36 del 2023) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (cfr. tra le altre Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6354/2020; sez. V, n. 274/2018; n. 3588/2019; Tar Lazio, sez. III, n. 6048/2022; Tar Campania, n. 891/2022).
Preliminarmente, ritiene il Collegio che sia necessario comprendere se nella fattispecie in esame si verta di una proroga “contrattuale” o se effettivamente – così come qualificata dalle parti – si tratti di una proroga c.d. “tecnica” (sul punto vedi la sentenza di questa Sezione n. 5947/2025).
Sul punto, occorre, infatti, distinguere le due tipologie tipiche di proroga di un contratto pubblico, ossia quella “contrattuale” e quella “tecnica”:
– la proroga c.d. “contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto; trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’Amministrazione e dall’operatore economico contraente e disciplinata, nel precedente codice, dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/16 secondo cui “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”;
– la proroga c.d “tecnica” ricorre nel caso in cui, pur non essendo stato previsto nulla nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale; la proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e di imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro;
– tale lettura dell’istituto della proroga è stata integralmente recepita dal recente intervento del legislatore in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, che pur se non direttamente applicabile ratione temporis al caso di specie, esprime tutto il suo effetto di autorevole avallo interpretativo; come è, infatti, noto, l’art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 fa propria l’impostazione sopra riferita e disciplina le due fattispecie in due commi separati; il comma 10 si riferisce esclusivamente all’opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara; il successivo comma 11 disciplina invece la proroga del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore; ne consegue che la proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all’esercizio dell’opzione di proroga prevista nei documenti di gara.
Nel caso in esame, la possibilità di proroga era stata prevista nella lex specialis di gara; dunque, la proroga oggetto di impugnativa, malgrado qualificata dalle parti come “tecnica” (il nomen attribuito dalla pubblica amministrazione, come noto, non è di per sé dirimente; si veda di recente Consiglio di Stato, sez. III, n. 5051/2024, in tema di differenza tra proroga e rinnovo del contratto), deve essere sussunta in quelle “contrattuali” (in effetti, la proroga “contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto; trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’amministrazione e dall’operatore economico contraente).
SENTENZA TAR LAZIO N 13307 DEL 2025



