Cos’è la Vendita Sottocosto
Nel mondo del commercio al dettaglio, la vendita sottocosto è una delle pratiche promozionali più note e allo stesso tempo più delicate. Si tratta della possibilità per l’esercente di vendere determinati prodotti a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto, comprendendo nel calcolo anche IVA e altre imposte.
Il sottocosto può essere una strategia utile per attirare clientela, smaltire rimanenze o gestire prodotti deperibili, ma proprio per il suo potenziale impatto sul mercato è regolamentato da precise norme nazionali e regionali.
La Disciplina Nazionale
A livello nazionale, la vendita sottocosto è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 114/1998 (cosiddetta “Riforma del commercio”) e dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Secondo la normativa, questa pratica è consentita, ma a precise condizioni:
- Deve trattarsi di un’iniziativa reale e trasparente, senza inganni o pubblicità fuorviante;
- Non può essere utilizzata in modo tale da realizzare concorrenza sleale o abuso di posizione dominante;
- La pubblicità deve indicare chiaramente durata della promozione, quantità dei prodotti disponibili e prezzi effettivi applicati.
Le sanzioni per chi viola queste disposizioni possono arrivare fino a 5.000 euro. Inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire per reprimere pratiche scorrette o ingannevoli.
La Normativa Regionale: Legge Campania n. 7/2020
In Campania, le vendite sottocosto sono regolamentate in modo puntuale dalla Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7, il cosiddetto “Testo Unico sul Commercio”, che ha introdotto norme chiare all’articolo 41.
Limiti e Requisiti
Secondo quanto stabilito dalla legge regionale:
- La vendita sottocosto può essere effettuata al massimo tre volte all’anno, per periodi che non superino i dieci giorni consecutivi;
- Ogni singola operazione può riguardare fino a cinquanta prodotti;
- Tra una vendita sottocosto e l’altra deve intercorrere un periodo minimo di venti giorni, eccetto la prima dell’anno;
- Il commerciante è tenuto a comunicare al Comune l’inizio della vendita almeno dieci giorni prima, utilizzando strumenti che garantiscano la prova di ricezione (PEC, raccomandata o consegna a mano).
Vendita Sottocosto Libera: Le Eccezioni
La Legge Regionale Campania n. 7/2020 prevede anche casi in cui è possibile vendere sottocosto senza limiti temporali o quantitativi:
- Prodotti alimentari freschi o deperibili;
- Prodotti prossimi alla scadenza;
- Prodotti tipici delle festività, una volta terminata la ricorrenza (ad esempio, colombe dopo Pasqua);
- Prodotti tecnologici obsoleti o superati da nuove versioni;
- Merci difettate, usate per esposizione o dimostrazione, ma comunque sicure.
Sono inoltre consentite, senza obbligo di comunicazione preventiva al Comune, le vendite sottocosto legate a particolari eventi straordinari come:
- Anniversari di apertura;
- Ristrutturazioni del punto vendita;
- Trasferimenti di sede.
Un punto fondamentale introdotto dalla legge campana riguarda il contrasto all’abuso di posizione dominante. In particolare:
È vietato effettuare vendite sottocosto da parte di gruppi o imprese che detengono oltre il 50% della superficie di vendita provinciale per il settore merceologico di riferimento.
Inoltre, è vietata ogni forma di pubblicità ingannevole che annunci vendite sottocosto inesistenti o non conformi alle condizioni dichiarate.
Le Sanzioni in Caso di Violazione
Il mancato rispetto delle regole sulla vendita sottocosto comporta sanzioni specifiche:
Sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro, come previsto dall’articolo 145 c.6 della Legge Regionale n. 7/2020. PMR pari al doppio del minimo 1000,00€ autorità competente Comune.
A ciò si possono aggiungere altre misure, come controlli da parte delle autorità o provvedimenti più gravi in caso di violazioni reiterate o scorrettezze commerciali.



