Con la sentenza n. 15273 del 4 agosto 2025, il TAR Lazio – Sezione III ha accolto una serie di ricorsi promossi da associazioni di categoria del comparto NCC (noleggio con conducente) e da singoli operatori, annullando in toto il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 e le relative circolari attuative, che imponevano un sistema ministeriale accentrato per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico.
Il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che prevede l’obbligo per i conducenti NCC di redigere un foglio di servizio in formato elettronico, demandando a un decreto ministeriale la definizione delle “specifiche”. Il TAR ha però ritenuto che il Ministero abbia ecceduto il perimetro della delega legislativa, introducendo non già mere specifiche tecniche, ma un sistema regolatorio sostanziale, vincolante, accentrato e invasivo, privo di base legale.
In particolare, il Collegio ha rilevato che la norma primaria:
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non autorizza la creazione di una piattaforma informatica statale obbligatoria;
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non legittima la raccolta centralizzata e preventiva di dati personali degli utenti;
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non consente l’introduzione di vincoli temporali (es. l’obbligo di prenotazione almeno 20 minuti prima) o operativi (es. divieto di intermediazione digitale, coincidenza obbligatoria tra arrivo e partenza dei servizi).
Tali misure, secondo il TAR, hanno travalicato la funzione tecnica prevista dalla legge, configurandosi come esercizio ultra vires del potere amministrativo.
Oltre al vizio genetico per difetto di potere, la sentenza censura l’intero impianto del decreto per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e neutralità tecnologica, nonché per contrasto con il GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il TAR ha evidenziato che:
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la conservazione dei dati per tre anni, a fronte del limite legale transitorio di 15 giorni, è sproporzionata;
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la raccolta sistematica dei dati identificativi degli utenti, senza adeguata base giuridica né valutazione d’impatto (DPIA), viola i principi di minimizzazione e necessarietà del GDPR;
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l’assenza di informative trasparenti sul titolare e responsabile del trattamento determina un deficit di accountability.
Si aggiunga che il decreto discrimina il servizio NCC rispetto al servizio taxi, non soggetto ad analoghi obblighi di tracciamento, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali e possibile sviamento di clientela.
Implicazioni costituzionali e riparto di competenze
Il TAR ha altresì sottolineato come l’imposizione di un sistema uniforme, non concertato con le Regioni, violi l’art. 117, co. 3, Costv. e il principio di leale collaborazione, trattandosi di materia (trasporto pubblico locale) a competenza legislativa concorrente.
Il giudice amministrativo ha disposto l’annullamento integrale del decreto e degli atti applicativi, escludendo la possibilità di una sua parziale sopravvivenza. Tuttavia, ha chiarito che l’Amministrazione potrà nuovamente esercitare il potere conferito dalla legge, limitandosi però a definire caratteristiche tecnichec del foglio di servizio (formato, struttura, modalità di conservazione), senza imporre vincoli operativi, temporali o procedurali e nel rispetto dei principi di interoperabilità e neutralità tecnologica.
TAR Lazio_sent. n. 15273 del 04.08.2025_NCC_foglio servizio



