L’ordinanza n. 12925/2025 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata in tema di efficacia probatoria del verbale di accertamento delle violazioni amministrative, ribadendo con chiarezza il principio secondo cui le attestazioni del pubblico ufficiale, ove riguardino fatti avvenuti in sua presenza e da lui direttamente percepiti, fanno piena prova fino a querela di falso.
Nel caso di specie, il verbale contestava al conducente una violazione dell’art. 173 commi 2 e 3-bis del Codice della Strada, per aver usato un telefono cellulare tenendolo con una mano all’orecchio durante la guida. La contestazione era avvenuta nell’immediatezza del fatto. Tuttavia, sia il Giudice di Pace sia il Tribunale in appello avevano ritenuto che tale verbale non avesse efficacia probatoria privilegiata e, in mancanza di altre prove, avevano accolto l’opposizione.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassando la sentenza impugnata e riaffermando il principio secondo cui:
“Nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento in materia di violazioni al Codice della Strada, le attestazioni contenute nel verbale redatto da pubblico ufficiale relativamente a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza – e percepiti direttamente – fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.”
La Corte chiarisce che non è ammissibile un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante semplice allegazione difensiva o prova testimoniale, quando il contenuto del verbale attesti un fatto direttamente osservato dal verbalizzante. In tale ipotesi, l’unico strumento processuale utilizzabile per contestare tali circostanze è la querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c.
Viene altresì ribadito il principio del “valore probatorio disomogeneo” del verbale amministrativo: la fede privilegiata si estende esclusivamente ai fatti oggettivamente percepiti dal pubblico ufficiale, non agli apprezzamenti soggettivi, valutazioni logiche, o ai fatti appresi indirettamente.
La pronuncia si allinea a una consolidata linea interpretativa già tracciata da Cass. SU n. 17355/2009, nonché da successive pronunce conformi (Cass. nn. 2434/2011, 3705/2013, 29320/2022, 2259/2025, 28398/2024), che distinguono tra:
- fatti certificati dal pubblico ufficiale e da lui direttamente compiuti o percepiti → fede privilegiata fino a querela di falso;
- valutazioni soggettive, opinioni, ricostruzioni logiche o deduttive → libero apprezzamento del giudice.
La pronuncia si segnala per la chiarezza con cui riafferma la gerarchia tra prova privilegiata e prova ordinaria nel contesto delle sanzioni amministrative. Essa costituisce un monito per i giudici di merito a non svalutare la portata dell’atto pubblico redatto da pubblico ufficiale in assenza di querela di falso.
Inoltre, l’ordinanza offre un’utile ricognizione dei criteri interpretativi che regolano l’opposizione alle sanzioni amministrative, ricordando che l’effettiva contestazione della veridicità del verbale non può essere affidata a strumenti processuali impropri, pena la violazione dei principi sulla distribuzione dell’onere probatorio.



