Rimborsi spese per amministratori locali: la Corte dei Conti Toscana ribadisce il principio di necessarietà e il rigore nella gestione delle risorse pubbliche

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In materia di rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali, ai sensi dell’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è necessario che la presenza presso la sede dell’ente sia qualificata da un obbligo giuridico preesistente, escludendo le attività discrezionali o prive del requisito della necessarietà. Le spese di viaggio per incontri o attività non strettamente legate alle sedute degli organi collegiali o ad obblighi giuridici non sono rimborsabili, essendo coperte dall’indennità di funzione.”

La recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, fornisce un’interpretazione chiara e rigorosa in merito al rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali. Il caso in esame riguarda la richiesta di parere avanzata dal Comune di Volterra circa la possibilità di rimborsare le spese sostenute da un assessore non consigliere per la partecipazione a riunioni e iniziative pubbliche, al di fuori delle sedute degli organi collegiali.

Il principio di necessarietà e l’interpretazione della normativa vigente

La Corte dei Conti ha stabilito che il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali, ai sensi dell’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è ammesso solo in due specifici casi:

  1. Per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi.
  2. Per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il criterio determinante, evidenziato nella deliberazione, è il requisito della “necessarietà” della presenza dell’amministratore. Secondo l’interpretazione consolidata, il rimborso è giustificato solo se la presenza dell’amministratore è obbligatoria per adempiere a un dovere giuridico preesistente, escludendo dunque situazioni in cui la partecipazione sia lasciata alla sua discrezionalità.

La posizione della Corte dei Conti e il rigore nell’uso delle risorse pubbliche

La Corte ha ribadito che il rimborso non può estendersi a presenze in ufficio per incontri discrezionali o attività non riconducibili a un preciso obbligo normativo. In particolare, viene escluso il rimborso per:

  • Presenze in ufficio in giornate non legate alle sedute ufficiali degli organi di governo locale.
  • Incontri con professionisti e cittadini.
  • Attività di coordinamento e monitoraggio con i responsabili dei servizi.

L’indirizzo adottato mira a garantire un uso responsabile delle risorse pubbliche, evitando oneri ingiustificati per le casse comunali. La decisione della Sezione toscana è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, come confermato dalle precedenti deliberazioni di altre Sezioni regionali.

Le implicazioni per gli enti locali

La pronuncia  conferma l’orientamento restrittivo in materia di rimborsi spese per gli amministratori locali, ponendo un chiaro limite alle richieste di rimborso che non siano strettamente necessarie e fondate su un obbligo giuridico.

corte dei conti toscana

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