Quesito: Applicazione delle sanzioni per alcune attività di commercio.
Domanda: Buongiorno Comandante, una richiesta di delucidazioni: il comune ha proceduto, secondo quanto previsto dalla L. 98/2019, alla revoca di scia/autorizzazione di varie attività produttive; per quanto riguarda quelli del tulps la procedura è chiara.
Per quanto riguarda invece gli esercizi di vicinato una volta accertato che lo stesso è in attività nonostante la revoca e aver contestato la relativa sanzione amministrativa, come bisogna procedere?
Mentre per le attività artigiane e le palestre che norma prevede la sanzione?
Infine il commercio all’ingrosso come è sanzionato sempre per revoca dell’atto autorizzativo?
Purtroppo nel mio Comando non ho settori di competenza specifici e quindi devo occuparmi di tutto.
Grazie fin d’ora e rinnovo i saluti
C.te S. A. della Polizia Municipale di S. (CS)
Risposta: Comprendendo le difficoltà che si possono incontrare nei piccoli comuni con poco personale e, spesso, male organizzato, tentiamo di fornire un aiuto per quanto di nostra competenza e conoscenza.
Venendo al quesito posto, procediamo ad analizzare le diverse questioni proposte.
Qualora siano stati revocati dal suap i titoli abilitativi degli esercizi di vicinato senza disporre la chiusura e cessazione dell’attività con opportuna ordinanza, se gli operatori commerciali continuino ad esercitare l’attività senza titolo, dovrà essere elevata la sanzione amministrativa per l’attività che, in questa ipotesi, viene svolta abusivamente.
Copia di tale verbale, contestato o notificato, sarà inviata al responsabile del Suap che dovrà provvedere ad adottare la prescritta ordinanza di cessazione dell’attività abusivamente intrapresa e contestuale chiusura dell’esercizio commerciale.
Nella ipotesi in cui il suap, oltre a revocare il titolo, avesse disposto anche, con la stessa o altra successiva ordinanza, la cessazione dell’attività e contestuale chiusura dell’esercizio, all’atto dell’accertamento della continuazione della medesima attività il trasgressore dovrà essere verbalizzato per violazione dell’art. 7 bis del tuell con sanzione da € 25,00 a € 500,00 con pmr di € 50,00. Inoltre si dovrà procedere alla chiusura forzata dei locali e affidamento dello stesso e della merce al gestore. le,
Passando al secondo problema posto, si evidenzia che la Legge Regionale della Calabria 8 febbraio 2018, n. 5, con l’art. 13, comma 1, lett. a) punisce l’operatore abusivo che ha intrapreso attività artigianali in assenza di qualsiasi titolo con sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00 con p.m.r. di € 500,00.
Anche in questo caso copia del verbale dovrà essere inoltrata al Suap competente per territorio per la prescritta ordinanza di cessazione dell’attività.
Invece, in ordine all’apertura delle palestre ricordiamo che per tale disciplina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.
Nel caso di quelle aperte per finalità di lucro (quasi tutte) con pagamento di una quota giornaliera, legata alla fruizione della struttura per un periodo di un singolo giorno, o quota mensile, ovvero annuale, il titolare dovrà essere in possesso, in primo luogo, del requisito di regolarità fiscale con rilascio di fattura o altro titolo a fronte dei pagamenti eseguiti dagli avventori.
Inoltre, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 559/C1293.13500.C(32) del 01.6.1999, dopo articolata argomentazione ha stabilito che le palestre, piscine, scuole di danza, anche se sono considerate strutture di trattenimento per gli avventori, dovranno essere in possesso dei soli requisiti in materia urbanistica di destinazione d’uso, quelli di sicurezza degli impianti e attrezzature, oltre a quelli igienico sanitari sia per gli attrezzi utilizzati che per servizi igienici, docce e locali utilizzati.
Qualora, però, in tali impianti saranno effettuate manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimenti organizzati con finalità di lucro, il gestore dovrà richiedere la licenza ex art. 68 Tulps, previo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ai sensi del successivo art. 80.
Da ultimo, per il Commercio all’ingrosso, l’operatore dovrà presentare una Comunicazione di avvio di attività alla Camera di Commercio del territorio di competenza ovvero al suap del comune in cui ha sede l’attività che la trasmetterà alla Camera di commercio.
Si ricorda che ai sensi del D. Lgs. 147/2012 il titolare dell’attività all’ingrosso dovrà essere in possesso del solo requisito morale, non essendo più richiesto il requisito professionale per la commercializzazione dei prodotti alimentari.
Per l’attività continuata anche dopo la revoca del titolo autorizzativo, si dovrà provvedere a sanzionare per attività abusiva ai sensi della legge regionale inviando copia al Suap per le relative competenze.
Si evidenzia, infine, che a prescindere dalle sanzioni pecuniarie imposte, le procedure sono pressoché analoghe per tutte le regioni e quindi, riteniamo, di interesse per tutti gli operatori.



