I MONOPATTINI ELETTRICI ALLA LUCE DELLA L. 177/2024

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Negli ultimi anni, i monopattini elettrici sono diventati un mezzo di trasporto sempre più diffuso nelle città italiane. Offrono una soluzione pratica, economica ed ecologica per spostarsi rapidamente nel traffico urbano. Tuttavia, il loro utilizzo ha sollevato diverse questioni legate alla sicurezza stradale e alla regolamentazione.

La disciplina della circolazione dei monopattini elettrici è disciplinata dalla legge 160/2019 profondamente modificata dalla legge 177/2024 che è entrata in vigore il 14/12/2024.

I monopattini per essere messi in circolazione ed essere assimilati a velocipedi devono rispettare le caratteristiche definite dall’articolo 1 comma 75 della L. 160/19 come modificato dalla L. 177/24 che sono:

  • Deve possedere le caratteristiche costruttive del DM MIT del 04/06/2019
  • Assenza dei posti a sedere
  • Motore con potenza nominale inferiore a 0,50 kW
  • Segnalatore acustico
  • Regolatore di velocità in funzione ai limiti del c.75 quaterdecies
  • Marcatura CE
  • Dispositivi luminosi, luce bianca anteriore e rossa posteriore
  • Catadiottri
  • Indicatori di svolta

La legge 177/2024, inoltre, ha previsto che i velocipedi:

  • devono essere muniti di un codice identificativo univoco plastificato (targhino), che deve essere collocato in modo visibile per l’identificazione del proprietario, tale codice sarà prodotto dalla Zecca dello Stato secondo le modalità dettate dal MIT.
  • Devono essere coperti di polizza assicurativa RC verso terzi ex articolo 2054 del Codice Civile

Queste due disposizioni, però, sono “sospese” in attesa che sia emesso il decreto attuativo da parte del Ministero.

Con laLegge 160/19 come modificata con la L. 177/2024 si è definito che la circolazione dei monopattini elettrici, con alcune restrizioni fondamentali:

  • Limiti di velocità: massimo 6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h su piste ciclabili e strade urbane.
  • Dove possono circolare: i monopattini sono ammessi su strade urbane con limite di 50 km/h, piste ciclabili e aree pedonali (con velocità ridotta). Non possono essere utilizzati su marciapiedi o strade extraurbane.
  • Obblighi di sicurezza: dal 2024, è obbligatorio l’uso di frecce direzionali e freni su entrambe le ruote per i nuovi monopattini.
  • Obbligo del casco: per i minorenni è obbligatorio indossare un casco protettivo.
  • Divieto di trasporto passeggeri: i monopattini possono trasportare solo una persona alla volta.
  • Sosta regolamentata: in molte città, la sosta selvaggia dei monopattini a noleggio è stata limitata con la creazione di aree dedicate.
  • Obbligo di indossare giubbotto ad alta visibilità

La disciplina sanzionatoria per quanto riguarda i monopattini elettrici è definita dalla legge 160/2019 che ha carattere di specialità rispetto al CDS.

La prima distinzione da fare in caso di procedimento sanzionatorio è valutare se la potenza del motore sia superiore o inferiore ad 1 kW.

  1. Per le seguenti fattispecie sanzionatorie ex articolo 1 comma 75 undevicies della L. 160/2019 e ss.mm.ii. Per i monopattini con potenza inferiore ad 1 KW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con PMR di 200,00 € entro 60 gg e 140,00€ entro 5 gg:
  • Dotato di posto a sedere
  • Potenza nominale maggiore di 0,50 KW
  • Senza segnalatore acustico
  • Senza regolatore di velocità
  • Senza marchio CE
  • Senza indicatori luminosi
  1. Se invece la potenza supera 1 KW sempre ex articolo 1 comma 75 undevicies della L. 160/2019 e ss.mm.ii. NON è ammesso il PMR e la sanzione amministrativa pecuniaria va da 200,00€ a 800,00€ ed in più è prevista la sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 213 CDS.
  2. Chi circola con monopattino elettrico privo o senza far uso di dispositivi di segnalazione visiva, incorre ex articolo 1 c.75 sexiesalla sanzione amministrativa pecuniaria in PMR di 50,0€ entro 60gg ridotta a 35,00€ entro 5gg.
  3. Per le seguenti fattispecie sanzionate dall’articolo 1 c 75 duodecivies della L. 160/2019 e ss.mm.ii.è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in PMR entro 60gg di 50,00€ ridotta entro 5gg a 35,00€
  • Senza far uso del giubbotto ad alta visibilità
  • Senza casco
  • Trasportando persone, cose o animali
  • Circolazione sul marciapiede
  • Circolazione senza avere le mani libere
  • Circolazione fuori dagli ambiti previsti dalla legge
  • Inosservanza dei limiti di velocità 6km/h in aree pedonali 20 km/h in altre aree urbane
  1. La sosta sui marciapiedi o fuori dagli spazi segnalati è sanzionata dall’articolo 1 c.75 duodevicies della L.160/2019 in relazione all’articolo 158 c.5 CDS con una sanzione pecuniaria in PMR entro 60gg di 41,00€ ridotta entro 5gg a 28,70€.

In conclusione giova precisare che, il procedimento sanzionatorio segue la disciplina del codice della strada ed in caso di minore si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2 della L. 689/81.

 

 

 

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