Tar Campania, Salerno, 10/03/2014, n. 560.
Importante decisione del Tar Salerno che ribadisce il principio fondamentale richiamato dall’art. 7 della L. n. 241/90, nel senso che il diritto alla partecipazione non deve essere osservato in maniera meccanicistica, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto conclusivo, ma anche a consentire all’amministrazione di avere elementi di giudizio adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata. In pratica, oltre ai noti casi di atto vincolato, o di mancanza di prova in ordine all’allegazione (se informato) di prove che avrebbero potuto determinare una decisione diversa, si richiama il principio del raggiungimento dello scopo.
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