Il Consiglio di Stato ha annullato una revoca di un’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in quanto la disciplina per le autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande contenuta nella l. n. 287 del 1991, come integrata dal d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, prevede espressamente le ipotesi di revoca, tra le quali non compare quella di abusività edilizia – urbanistica, requisiti comunque previsti dall’art. 3, commi 1 e 7 e dell’art. 10 della l. n. 287 del 1991.
Secondo il C.d.S. l’abusività della struttura, in cui si svolge l’attività, non imputabile al ricorrente, non può assurgere in base alla legge citata a motivo di decadenza o di revoca dell’autorizzazione commerciale, attenendo ad altri aspetti relativi esclusivamente all’attività commerciale.
L’ illiceità del manufatto adibito all’esercizio dell’attività commerciale potrebbe dare luogo ad annullamento in autotutela dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata. Ma anche se il provvedimento venga esaminato alla stregua di annullamento in autotutela, atteso che il requisito della regolarità dell’immobile sotto il profilo edilizio – urbanistico va valutato in sede di rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, l’atto risulta ugualmente illegittimo perché adottato in carenza dei requisiti per il corretto esercizio dell’autotutela.
Ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, l’annullamento in autotutela presuppone oltre all’illegittimità dell’atto, valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico ed il provvedimento deve intervenire entro un termine ragionevole e previa valutazione degli interessi dei destinatari dell’atto da rimuovere.
Precisa il Consiglio di Stato che i mezzi per il ripristino della legalità violata, cioè delle norme urbanistiche, ha una sua tutela autonomia che potrebbe essere raggiunta con la pronta demolizione del manufatto abusivo e del ripristino dello stato dei luoghi. Nel provvedimento di revoca non è stata minimamente considerata la posizione del privato del tutto estraneo all’abusivismo contestato, in disparte la considerazione che gli aspetti di natura prettamente edilizio – urbanistica nel rilascio delle autorizzazioni commerciali, sono valutabili ex ante ma non ex post . E’ principio consolidato che l’autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, dovendo essere il risultato di un’attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell’interesse pubblico e di quello del privato, tanto più ove intervenga dopo un considerevole lasso di tempo e si sia consolidato l’affidamento del privato.
Per concludere l’attività cesserà con l’arrivo delle ruspe e la demolizione del fabbricato ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Ancora mi chiedo: se non arrivano le ruspe e si consolida, con il decorso del tempo, l’ acquisizione del bene al patrimonio comunale per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione l’attività proseguirà in un immobile di proprietà del Comune ( anche se acquisito solo ai fini della demolizione ) ……………mah…
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo