Con circolare il MIMS comunica che sono finite le comunicazioni a casa della decurtazione punti.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ribattezzato MIMS a causa della recente rinnovazione della nomenclatura (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) con Circolare 10/11/2021, n. 34647 ha cominciato a raccontarci, per quanto di sua competenza, la recente riforma del Codice della Strada. Attendendo che il Ministero dell’interno faccia lo stesso, andiamo va vedere se c’è qualcosa di interessante in questa circolare.
La circolare si sviluppa in 5 capi:
- Modifiche alla disciplina dell’articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB
- Modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati su veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 KW/t
- Modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del codice della strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida
- Modifiche alla disciplina dell’articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A
- Modifiche alla disciplina dell’articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB
Una circolare, quindi, ristretta alle modifiche inerenti il titolo IV del Codice (o meglio solo una parte di queste).
In ordine sparso, ci viene ricordato che…
- L’articolo 1, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 121 del 2021, come convertito, ha modificato l’articolo 117, comma 2-bis, CdS concernente il divieto, per i neopatentati entro il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t fermo restando il limite, nel caso di veicoli di categoria M1, di potenza massima pari a 70 kW. A decorrere dal 10 novembre 2021 tale limite “non si applica se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”.
- L’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha ulteriormente modificato i commi 3 ed 8 dell’articolo 122 CdS ed ha soppresso il comma 5 (cfr. lettera d-quater rispettivamente n. 1), n. 4) e n. 2)). Ai fini di quel che qui rileva, per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 10 novembre 2021 gli “aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore” non è più prescritto di esercitarsi alla guida “in luoghi poco frequentati”.
- Infine, l’articolo 1, comma 1, lettera d-quinquies, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato l’articolo 126-bis, comma 3, CdS prevedendo che: “Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Il Ministero, ci rammenta, quindi il Portale dell’Automobilista è accessibile al link https://www.ilportaledellautomobilista.it e dal 1 ottobre 2021 l’accesso con le credenziali è riservato esclusivamente agli utenti minorenni, agli operatori professionali ed alle imprese. Per tutti gli altri utenti, stante gli obblighi previsti dal D.L. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale” (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) l’accesso all’area riservata è possibile solo tramite SPID; è possibile verificare il saldo punti della propria patente di guida una volta effettuata la registrazione sul Portale dell’Automobilista; a seguito della registrazione e/o dell’accesso si visualizza la “home page” dell’utente che, tra l’altro, espone il saldo punti; per i cittadini iscritti al Portale dell’Automobilista è possibile scaricare in formato pdf l’attestazione del saldo punti della patente con il dettaglio dell’ultima decurtazione punti. La funzione è accessibile nell’area riservata del cittadino: Verifica Punti Patente -> Scarica Attestato Saldo Punti.
Motivo per cui, il MIMS non procederà ad alcuna altra forma di comunicazione dell’avvenuta decurtazione di punteggio.


