Una volta, quando si protocollavano gli atti in modalità “normale”, l’addetto al protocollo attestava il giorno e l’ora di deposito e ciò senza dubbi interpretativi sulla tempestività.
Oggi, invece, le modalità di protocollazione telematiche contribuiscono, e non poco, a generare (paradossalmente) dubbi interpretativi sulla tempestività del deposito.
E’ il caso, abbastanza singolare, scrutinato da Tar Toscana, sez. III, 18/11/2021, n. 1502 in occasione del deposito di un’offerta su piattaforma telematica, iniziata prima della scadenza e perfezionata qualche secondo dopo il termine per la formalizzazione delle offerte.
Il sistema telematico, infatti, nel caso in esame, ha evidenziato che l’offerta è stata “sottomessa” alle ore 15:59:54, sei secondi prima della scadenza del termine. Il processo si è tuttavia completato alle ore 16:00:15, orario che compare inoltre sul documento “dettaglio operazioni”.
Il collegio ritiene, invece, che per regola tecnica, la presentazione si perfeziona solo quando il processo è completato in ogni suo passaggio e l’offerta è effettivamente ricevuta dal sistema.
Se, pertanto, è al momento della ricezione dell’offerta da parte del sistema che occorre avere riguardo, la tempestività dell’offerta non può che essere esclusa sulla base delle risultanze della piattaforma telematica, le quali confermano che l’offerta è stata ricevuta alle 16:00:15, oltre il termine stabilito.
Aggiunge, poi, che è notorio che le procedure telematiche richiedono tempi che possono cambiare in ragione delle caratteristiche della rete di comunicazione elettronica e della sua capacità di assorbire il traffico di dati: una variabile la cui possibile incidenza, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, è onere del concorrente prevedere facendo uso della diligenza esigibile dall’operatore economico professionale, a maggior ragione qualora la legge di gara, come nella specie, individui nella effettiva ricezione delle offerte da parte della piattaforma telematica il momento rilevante ai fini del rispetto del termine finale di partecipazione.
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente che intende quale termine ultimo per la presentazione delle offerte non le ore 16:00, ma dalle 16:01, deve affermarsi “corretta ricezione” dell’offerta il momento rilevante ai fini della sua tempestiva presentazione riproduce, nella sostanza, quanto previsto in materia di gare telematiche dall’art. 58 co. 5 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale è al “momento della ricezione delle offerte” che la stazione appaltante notifica a ciascun concorrente il “corretto recepimento” dell’offerta, che si è tuttavia completato alle ore 16:00:15.
In conclusione, è sufficiente osservare che non presenta aspetti di irragionevolezza o di contrarietà ai principi la previsione che, nello stabilire il formato dell’orario finale di presentazione delle offerte, utilizza non soltanto i minuti, ma anche i secondi, proprio in considerazione della tecnologia utilizzata. Al contrario, essa serve a fugare qualsiasi dubbio in ordine alla esatta individuazione del termine.